Trib. Pesaro – Sezione Lavoro – Sentenza 155 Est. Paganelli

Diritto alla rivalutazione monetaria indennità integrativa speciale ex L.210/92 - Sussistenza

31/03/2009

I ricorrenti deducevano di aver ottenuto (direttamente ovvero a seguito di sentenza), il riconoscimento del diritto all’indennizzo di cui alla l. 210/1992, per aver contratto HCV postrasfusionale. Tale indennizzo era integrato da una somma corrispondente all’indennità integrativa speciale di cui alla legge 324/1959. Le amministrazioni erogatrici ritenevano di dover rivalutare annualmente solo l’importo dell’indennità ordinaria e non anche l’indennità integrativa speciale” ”La Regione deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva ex d.lgs 112/1998. Poiché il passaggio delle funzioni alle Regioni era divenuto operativo solo dal 1.1.2001, i ricorrenti che avevano introdotto il ricorso amministrativo in data anteriore, non avevano azione nei confronti della Regine”. Eccepiva la prescrizione del diritto alla rivalutazione ed agli interessi per il periodo anteriore al quinquennio dalla proposizione della domanda. In via subordinata chiedeva la condanna del Ministero resistente a trasferire all’amministrazione regionale quanto da questa dovuto ai ricorrenti” Il Giudice ha accolto la domanda dei ricorrenti. Questi i dati più salienti della decisione: “L’eccezione di legittimazione passiva sollevata dalla Regione deve risolversi sulla base del principio di diritto affermato da Cass. 24889/2006 (conforme la giurisprudenza successiva) in forza del quale il disposto del d.lgs n. 112 del 1998, art. 2, comma 4, (restano a carico dello Stato gli eventuali oneri derivanti dal contenzioso riferito a fatti precedenti il trasferimento) deve così interpretarsi : per “fatti precedenti al trasferimento” dovevano intendersi le istanze trasmesse dalle Usl al Ministero fino al 21.2.2001; che, per contenzioso relativo alle predette istanze, deve intendersi esclusivamente quello instaurato in sede di giurisdizionale; che, in relazione al contenzioso concernente queste istanze la legittimazione passiva compete al Ministero, di conseguenza, a questo soggetto fanno carico gli oneri relativi. Pertanto la legittimazione spetta alla Regione esclusivamente in relazione alle domande di indennizzo successive al 21.2.2001. Per quelle precedenti è legittimato il Ministero della Salute anche se il riconoscimento del diritto è conseguente ad un accertamento giudiziale successivo al febbraio 2001”…… .…”La rivalutabilità della componente dell’indennizzo, costituita dall’indennità integrativa speciale è stata riconosciuta dalla Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n, 15894/2005”….. …..” Relativamente all’eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente, deve rilevarsi che gli istanti reclamano il pagamento di somme non liquidate e che pertanto il relativo diritto si prescrive nel termine di dieci anni (Cass. 4248/2001). Analogamente il diritto agli interessi ed alla rivalutazione su tali importi. Poiché il credito verso la Regione è successivo al febbraio 2001 alcuna prescrizione è maturata. Sugli importi dovuti dalla Regione per rivalutazione ex lege 210/92, debbono corrispondersi i soli interessi o la sola rivalutazione a seconda di quale sia il maggiore importo maturato, senza alcuna possibilità di cumulo (art. 16, c.6, l. 412/1991). Il cumulo è invece possibile per crediti che i ricorrenti hanno maturato (ma solo nei confronti del Ministero) fino al 1.1.2002; per l’epoca successiva spetta solo la maggior somma tra interessi e rivalutazione”….

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