Trib. Pesaro – Sez. Lavoro Sent.17.7.2009 - Est. Dott. M. Paganelli

Art 2112 cod. civ. Cessione di ramo d’azienda – cessione dei contratti di lavoro

17/09/2009

La società X cede alla società Y un ramo d’azienda costituita da agenzia di assicurazioni. Il contratto realizzava il trasferimento in capo al cessionario degli elementi patrimoniali con i quali il cedente esercitava l’attività: locali, attrezzature, utenze, debiti e crediti, rapporti con i dipendenti. Non costituiva oggetto di cessione il rapporto di agenzia che la società X intratteneva con la assicurazione e neppure il cd. Portafoglio clienti. La cessione del portafoglio clienti e il nuovo rapporto di agenzia, tra Y e l’assicurazione avveniva con comunicazione 14.12.06 con decorrenza dal 21.12.06, dopo la retrocessione del portafoglio concordata con la Società X Caio, già dipendente della società X e poi, in seguito alla cessione, dipendente della società Y depositava ricorso al giudice del lavoro chiedendo l’accertamento della nullità o comunque dell’inefficacia nei suoi confronti del contratto di cessione del ramo d’azienda intervenuto tra le due società; l’inefficacia delle cessioni dei contratti di lavoro e la continuità del rapporto di lavoro con la società X ovvero di disporre la sua reintegrazione in capo a tale società. A sostegno di tali richieste il ricorrente deduceva l’inefficacia del contratto di cessione a causa di una presunta simulazione o comunque la sua inidoneità ad integrare la fattispecie della cessione di ramo d’azienda perché la cessione non includeva il “portafoglio Clienti, il mandato agenziale, il software gestionale della assicurazione e non rispettava i requisiti previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, rendendo il ramo d’azienda ceduto incapace di operare sul mercato in modo autonomo. Inoltre il ricorrente sottolineava il fatto che vi era una sostanziale identità soggettiva tra cedente e cessionario essendo la compagine sociale di quest’ultima composta dalla società X e dai suoi amministratori e avendo le due società stessa sede legale e stessi recapiti telefonici. Il ricorso è stato respinto. Queste le principale ragioni esposte in sentenza. La peculiarità che connota il trasferimento in oggetto si collega essenzialmente al fatto che il portafoglio dei clienti procacciati e gestiti dall’agente non è, formalmente, nella sua disponibilità e quindi non è propriamente un bene aziendale. Tuttavia la giurisprudenza della Corte di Cassazione non considera tale circostanza ostativa al verificarsi del trasferimento d’azienda: “L'applicazione dell'art. 2112 c.c. non è esclusa nell'ipotesi (che ricorre, in particolare, per l'agente di assicurazione in gestione libera) in cui il trasferimento d'azienda abbia luogo in due fasi, connesse fra loro, costituite dalla retrocessione dell'azienda al preponente e dal successivo trasferimento di essa, da parte di quest'ultimo, al nuovo agente, sempre che l'entità economica conservi la propria identità e la gestione dell'azienda venga proseguita senza interruzione dal nuovo titolare con lo stesso personale impiegato prima del trasferimento. (Cass. 3974/1995 e 5466/1998). “Tale conclusione vale a maggior ragione sotto il vigore della disciplina dell’art 2112 cod. civ., come novellato dall’art. 31 d.lgs. n. 276/2003, che riconduce alla fattispecie del trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che determina il mutamento della titolarità di un’attività economica preesistente, indipendentemente dalla tipologia negoziale con la quale un tale risultato si determina. La tesi del ricorrente, secondo cui il trasferimento d’azienda non sarebbe configurabile poiché il cedente non poteva disporre di beni essenziali allo svolgimento dell’attività di agenzia (mandato agenziale e portafoglio) inibirebbe sempre (il trasferimento d’azienda per tale specifica attività d’impresa), e si pone in contrasto con il tenore della norma, che in prospettiva finalistica, riconduce alla fattispecie tutti i casi in cui, indipendentemente dalle specifiche modalità negoziali adottate, si realizza subentro di un soggetto ad un altro nell’esercizio di un’attività economica organizzata o di una sua articolazione funzionalmente autonoma. …”In relazione alla dedotta sostanziale identità soggettiva del cedente e del cessionario, deve osservarsi che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l’esistenza di collegamenti economici o giuridici tra società non consente, in linea di principio di individuare un unico centro di imputazione dei rapporti giuridici. Il superamento dello schermo della personalità giuridica presuppone infatti la ricorrenza di elementi gravi, precisi e concordanti,dai quali sia possibile desumere l’utilizzo fraudolento della personalità giuridica. Nell’ambito dei rapporti di lavoro tale eventualità richiede tra l’altro l’utilizzo promiscuo dei rapporti di lavoro da parte delle diverse società collegate , eventualità che, nel caso in esame, non è neppure prospettata (Cass. 11107/2006).

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