Trib. Pesaro - Sez. dist. Fano -ordinanza- Est. Cormio

Ordinanza Presidente ex art. 669 terdecies u.c. c.p.c.

11/08/2008

Il Giudice di Pesaro – Sez. Dist. di Fano, su istanza della Soc. y con ordinanza 31.7.2008 autorizzava la stessa, proprietaria di un immobile in Fano destinato ad Albergo ad ottenere il rilascio immediato da x e w, definiti comodatari, dell’ultimo piano, adibito ad abitazione di x e w. Proponevano reclamo al Collegio i coniugi x e w, richiedendo altresì l’immediata sospensione della esecutività della ordinanza reclamata, con istanza separata al Presidente, depositata contestualmente al reclamo ex art. 669 terdecies ultimo comma c.p.c. Il Presidente, con decreto 11-12.82008 così disponeva: “Il Presidente vista l’istanza ex art. 669/13 u.c. c.p.c. depositata nell’interesse di x e w Visto il reclamo depositato avverso il provvedimento emesso in via di urgenza “………” su ricorso Soc. y rilevato che il provvedimento di urgenza non contiene la menzione di termini e dunque è immediatamente esecutivo; che l’udienza collegiale per la discussione del reclamo è stata fissata all’8.9.2008, ore 9.30; ritenuto che gli attuali istanti occupano l’ultimo piano dell’albergo da molti anni; che il ricorso è stato proposto dopo che il termine per il rilascio era scaduto da circa un anno e mezzo, dal che si evince che la mancata liberazione dell’immobile per un altro breve periodo non possa comportare danni irreparabili; che non risulta che debba essere attuata nell’immediatezza un’opera di ristrutturazione impedita dalla presenza degli istanti; considerate altresì le condizioni di salute di x; ritenuto pertanto che l’esecuzione del rilascio nelle more del reclamo non produrrebbe grave danno alla società y, mentre lo produrrebbe agli odierni istanti; P.Q.M. Visto l’art. 669/13 c.p.c. Sospende l’esecuzione dell’ordinanza reclamata"

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