Trib. Pesaro, Sent. n. 823 - Pres. Est. Miscione

Diritti ed elettorato attivo e passivo

01/12/2008

Con citazione in data 28.03.2003, presentata a seguito del ricorso ex art. 700 c.p.c., rigettato in prima istanza e accolto in sede di reclamo, A, nella qualità di capolista, deduceva che per l’elezione degli organi statutari del sindacato X, nel termine del …., aveva presentato la lista, che era rimasta l’unica, con il nome “lista V”. Avverso tale presentazione B, nella qualità di Segretario pro-tempore della segreteria provinciale aveva proposto ricorso alla Commissione Elettorale Provinciale, che l’accoglieva riaprendo i termini per la presentazione delle liste, decisione confermata dalla Commissione Elettorale Nazionale. A contestava l’illegittima costituzione della Commissione Elettorale Provinciale, sostenendo che la riunione del Consiglio provinciale del … , che l’aveva nominata, non era mai stata convocata, con la conseguenza che sia il verbale di nomina sia la decisione della commissione sopra richiamata …dovevano ritenersi inesistenti o nulle. La segreteria Provinciale, costituitasi in giudizio, formulava eccezioni di incompetenza del Tribunale adito a ragione delle procedure conciliative previste dalle norme associative ed una serie di altre eccezioni procedurali, eccependo, comunque, la cessazione della materia del contendere, essendo stato nominato un Commissario del Sindacato Nazionale” e svoltesi nuove elezioni… Il Tribunale pur dando atto della cessazione della materia del contendere ha valutato il merito della vicenda ai fini della soccombenza virtuale e delle conseguente regolazione delle spese di lite. Queste le parti più salienti della motivazione: “Ad avviso della convenuta vi sarebbe “un difetto assoluto di competenza del Tribunale (melius del giudice ordinario) adito in ragione delle procedure previste dall’art. 8 delle norme associative che per dirimere ogni irregolarità nel funzionamento del sindacato demanda alla competenza del Comitato Provinciale, ovvero del Comitato Centrale”…., “impugnazione” …. “con giurisdizione del Collegio Nazionale e Provinciale dei Probiviri”. L’eccezione non è fondata perché, come dalla riportata giurisprudenza il “giudice (ordinario) ha il potere di sindacare l’operato degli organismi interni dell’associazione non riconosciuta per garantire i diritti inviolabili e censurare ogni comportamento posto in essere in violazione di norme tanto convenzionali quanto legislative” – Più in particolare “rientra nella giurisprudenza del giudice ordinario la cognizione delle controversie concernenti la tutela delle posizione soggettive del singolo associato che si assumono lese all’interno di una associazione non riconosciuta, quale è il Sindacato, ed è per tanto ammissibile il ricorso alla procedura d’urgenza di cui all’art. 700 c.p.c. per dare esecuzione alla decisione di un organo di giurisdizione interna del sindacato”. Non esiste per di più, nello statuto sindacale, alcuna clausola compromissoria che vincoli gli associati ad un preventivo ricorso agli organi di giustizia privata interna. Anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Segretariato provinciale è inaccoglibile perché in base all’art. 17 dello Statuto il Segretariato provinciale ha la rappresentanza legale del sindacato in sede provinciale, stante che “le associazioni locali di una associazione avente carattere nazionale non sono organi di quest’ultima bensì sue articolazioni periferiche dotate di autonoma legittimazione negoziale e processuale”… “Devesi, però, dare atto che è cessata la materia del contendere e che alcuna delle parti ha più interesse nella prosecuzione del giudizio, come del resto esplicitamente (la convenuta) o implicitamente (l’attore) hanno dichiarato all’atto delle conclusioni e nelle rispettive comparse conclusionalei…”. …”Il solo problema che rimane è quello relativo all’accollo delle spese del giudizio che deve essere deciso secondo il principio della soccombenza virtuale. Su questo piano le ragioni addotte dall’attore appaiono valide …”. …”il verbale redatto dal Consiglio Provinciale del Sindacato, che è quello dal quale sono conseguite le vicende successive, prima tra le quali l’esclusione della lista presentata dall’attore, è risultato falso perché la riunione non venne mai regolarmente convocata. Tanto attestano non soltanto le prove raccolte in sede civile, recepite sostanzialmente dall’ordinanza del 04.03.2003 con la quale questo Tribunale accoglieva il reclamo presentato avverso il provvedimento di rigetto del ricorso ex art.700 c.p.c.” … “ma anche le prove raccolte in sede penale” … “e le motivazioni adotte dal P.M. per la richiesta di archiviazione, recepita dal GIP …” …. “Devesi pertanto, affermare la virtuale soccombenza della parte convenuta e la conseguente sua condanna alla refusione delle spese dell’intero giudizio, secondo il principio di causalità”.

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