Trib. Pesaro, Sent. n. 794 - Est. Nitri

Divisione - assegnazione dell'intero cespite ad uno dei condividendi - criteri

12/11/2008

L’attore, proprietario dei 36/72 dell’eredità indivisa del de cuis ne chiedeva la giudiziale divisione al Tribunale di Pesaro. Resistevano i conviventi, tra cui la vedova del defunto, dichiarando di essere complessivamente proprietari dei residui 36/72, richiedendo l’assegnazione dell’intero compendio ereditario, costituito da un solo immobile, dichiarato dal CTU in corso di lite non agevolmente divisibile e da alcuni attrezzi agricoli di modico valore. I convenuti rivendicavano altresì un credito verso l’attore di € 12.482,75. Il Tribunale, nella analoga richiesta di assegnazione dell’intero immobile in via esclusiva formulata dall’attore, accoglieva la domanda dei convenuti assegnando agli stessi i cespiti ereditari nella loro totalità, dietro versamento di un conguaglio in denaro, come a stima del CTU in atti. Queste le motivazioni salienti della decisione. “Il consulente ha verificato e riferito che è “… inattuabile un progetto di comoda divisione, sia per le potenziali modalità di divisione che non trovano il favore di entrambe le parti, ma soprattutto “viste le condizioni generali del fabbricato e le caratteristiche architettoniche dello stesso …”. ….”Dalle prove orali assunte nel corso dell’istruttoria è emerso che la convenuta moglie del defunto e madre degli altri convenuti, abita tutt’ora il fabbricato rurale in comunione e ne coltiva il terreno di pertinenza (così i testi ma anche il consulente d’ufficio)…” ….”Detta convenuta dunque, oltre che comproprietaria per 16/72, è anche titolare del diritto di abitazione sul fabbricato rurale suindicato e di uso dei beni mobili che lo arredano – per la complessiva quota di 20/72 appartenente al defunto marito – di cui sono comproprietari gli altri convenuti, (10/72); (5/72) e (5/72); tale diritto le è riservato ex lege, ai sensi dell’art. 540, comma secondo, cod. civ., quale coniuge del predetto ed ha ad oggetto la casa adibita a residenza familiare (in cui tutt’ora abita, come sopra indicato), nei limiti, ovviamente e sulla quota di 20/72 di spettanza del predetto coniuge…” …”Infine, è a dire della scrittura 25 gennaio 2003 sottoscritta dall’attore dalla convenuta moglie del de cuis e da quest’ultimo”. …”Orbene, dalla suddetta scrittura privata emerge un fatto incontestabile, che, cioè, all’esito di una serie di reciproci conguagli di denaro – attuati verosimilmente nell’ambito di vendite di beni in comunione – l’attore è rimasto debitore nei confronti dei convenuti della somma di £ 24.170.000, su cui, per volontà delle parti, non sono decorsi interessi, a corrispettivo dell’utilizzo gratuito dei beni comuni. …”Le parti dopo aver preso atto della inattualità di un progetto di comoda divisione”…. “hanno chiesto entrambe l’assegnazione a sé dell’intero, cioè l’attore della quota di 36/72 appartenente ai convenuti ed i convenuti di quella dell’attore, in comproprietà tra loro...” ….”Orbene, in diritto, va osservato che l’art. 720 cod. civ. dispone che se l’immobile non è comodamente divisibile ovvero se il frazionamento crea pregiudizio alle ragioni dell’economia pubblica o dell’igiene, l’immobile deve essere preferibilmente ricompreso per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei condividenti aventi diritto alla quota maggiore ovvero nelle porzioni di più coeredi se questi ne chiedono congiuntamente l’attribuzione. Il giudice, quindi, non ha il potere di scelta fra attribuzione dell’immobile e vendita, essendo la prima certamente obbligatoria quando sia perseguibile, giacchè l’avverbio “preferibilmente” non si riferisce all’alternativa fra assegnazione e vendita, che rappresenta la estrema ratio, adottabile nella sola ipotesi di indisponibilità di tutti i condividendi ad acquisire l’intero….” …”Con riguardo al potere di attribuzione dell’immobile non comodamente divisibile la Suprema Corte ha precisato che ”… il giudice non trova alcun limite nelle disposizioni dettate dall’art. 720 cod. civ., da cui gli deriva, al contrario, un potere prettamente discrezionale nella scelta del condividente cui assegnarlo, potere che trova il suo temperamento esclusivamente nell’obbligo di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare la preferenza all’uno piuttosto che all’altro degli aspiranti all’assegnazione e si risolve in un tipico apprezzamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità …” (così Cass. Sent. N. 3646/2007). …”Orbene, questo giudice, facendo applicazione di tali principi, atteso che le quote sono paritarie, ritiene conveniente attribuire la quota dell’attore ai convenuti, congiuntamente tra loro e in quote uguali (1/4), per la seguente ragione. Tale soluzione, innanzitutto, non pregiudica né lo stato di fatto attuale – atteso che il fabbricato rurale è abitato, in quanto residenziale familiare, dalla moglie del defunto la quale ne coltiva il terreno di pertinenza- né la situazione di diritto della predetta, la quale, come detto sopra, è titolare del diritto di abitazione sul fabbricato suddetto ( e di uso dei beni mobili che la arredano), gravante sulla quota di 20/72 degli altri convenuti….” …”In secondo luogo si rileva che tale diritto – ripetesi, riservato ex lege alla moglie del de cuis dall’art. 540, comma secondo, cod. civ. – non si estingue nel caso inverso di assegnazione all’attore della quota dei convenuti, sicché egli verrebbe sì ad essere proprietario dell’intero compendio, ma gravato dal diritto di abitazione in favore della moglie del de cuis che, pur nei limiti della suddetta quota ideale (20/72), lo continuerebbe ad esercitare…..” …”In conclusione, la soluzione più conveniente, sotto vari profili, appare quella auspicata dai convenuti, cioè, l’attribuzione ai predetti, congiuntamente, della quota paritaria dell’attore”….. …”Quest’ultimo, però, ha diritto al conguaglio in denaro “… .

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