Trib. Pesaro, Sent. n. 723 – Est. Carbini

Responsabilità extracontrattuale da diffamazione

13/12/2007

L’attore chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare l’avvenuta divulgazione, tramite servizio radiotelevisivo e a mezzo stampa, di notizie diffamatorie e lesive del decoro, della reputazione e dell’immagine dell’attore e per l’effetto condannare l’emittente radiotelevisiva e l’intervistata in via solidale al risarcimento del danno altresì chiedendo la pubblicazione per estratto della sentenza sui giornali locali a spese degli stessi convenuti. Nel servizio incriminato (ribadendo quanto contenuto in un libro dalla stessa scritto e pubblicato), il convenuto, a domanda del giornalista curatore del servizio televisivo segnalava che l’attore era in posizione di grave conflitto di interesse relativamente a procedure di aggiudicazione di appalti di forniture ad ente pubblico, essendo il proprietario di società sovente aggiudicataria e contemporaneamente consulente dell’ente con possibilità di mettere mano alla preparazione dei capitolati delle gare cui avrebbe partecipato l’azienda di sua proprietà. Si contestava all’emittente la omessa verifica del fondamento delle notizie da parte del giornalista, ritenendosi indubbia la consapevolezza dell’offensività delle affermazioni dell’intervistato, cui si contestava il contenuto diffamatorio delle frasi pronunziate. Si costituiva l’intervistato che confermava le affermazioni pronunziate e rivendicandone la sostanziale fondatezza, documentalmente riscontrabile e rientranti nel diritto di manifestazione del pensiero e nel diritto di critica e connessa altresì al mandato elettivo espletato dal medesimo convenuto eccependo l’insindacabilità delle proprie affermazioni ex art. 122 Costituzione. Si costituiva l’emittente radiotelevisiva deducendo che il giornalista, suo dipendente, si era limitato, come suo dovere, a raccogliere le esternazioni provenienti da un personaggio pubblico, quale era l’intervistata, che costituivano notizia di per sé vera, riferita cioè non solo e non tanto al contenuto dell’intervista, quanto al fatto che nel servizio raccolto in diretta erano stati riportati concetti e parole espresse dalla persona intervistata altresì sussistendo i requisiti dell’interesse sociale e pubblico della notizia e della continenza. Il Tribunale di Pesaro, nella sentenza de quo, da un lato accoglieva la domanda di parte attrice nei confronti dell’intervistato, riconoscendole la lesività e condannandola al risarcimento del danno; dall’altro rigettava invece la domanda nei confronti dell’emittente radiotelevisiva. Meritano particolare rilievo i seguenti stralci della decisione: “Occorre valutare se le espressioni usate dinanzi alle telecamere della televisione e quelle contenute nel suo libro siano diffamatorie o meno. Va valutato in sostanza se le affermazioni rientrino nell’ambito del diritto di cronaca e di critica, come espressioni della libera manifestazione del pensiero. E’ noto che il diritto di critica a mezzo stampa trova limite di ordine generale nella verità dei fatti, nell’interesse della notizia e della continenza. Il diritto di cronaca presuppone anche esso ovviamente la verità del fatto narrato. Quindi che si faccia rientrare quanto affermato dal convenuto nell’ambito del diritto di critica o di cronaca, comunque occorre accertare se sono stati esposti fatti veri”. Alla luce di quanto premesso, il giudice ha accolto la domanda attrice motivando che “di per sé l’esternazione si fonda su fatti sì veri, ma dal loro accostamento emerge una conclusione indimostrata ovvero che Tizio in forza del solo fatto di essere membro del “nucleo di valutazione” riuscisse a pilotare gli appalti e a “gestire chiavi in mano appalti per lo stesso ente, sollevando pesanti dubbi sulla assegnazione degli appalti”. Il salto logico è notevole e non fondato su alcun fatto (né indicato né ancor meno provato)”….”il diritto di critica è infatti espressione di una angolazione individuale; tuttavia ai fini dell’esercizio del diritto si richiede, come noto (sin da Cass. pen. 3.6.1983), che gli apprezzamenti critici si presentino come necessaria conclusione di fatti veri –si noti- e siano sorretti da adeguata motivazione seppure opinabile”. “La notizia” continua il giudice nella sua motivazione “è altresì offensiva, posto che viene a dirsi che le procedure di aggiudicazione degli appalti erano pilotate mediante predisposizione di capitolati d’appalto appositi e mediante l’ingerenza dell’attore e quindi sostanzialmente delineando una condotta criminosa a carico dello stesso”…..”Da quanto sopra deve dirsi che l’attrice ha riferito circostanza non vera. Ciò esime il giudice dal valutare gli altri presupposti del diritto di critica ovvero la continenza e l’interesse pubblico alla notizia”. Da ultimo si motiva in sentenza come “non può neppure dirsi che quanto affermato dalla attrice sia insindacabile ai sensi dell’art.122 Costituzione quarto comma” poiché ”in tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l’esimente del diritto di critica politica qualora il diritto di critica, sancito dall’art. 21 Cost. consente nelle dispute politiche e sindacali toni di disapprovazione anche aspri, a condizione che non si trasmodi in attacchi personali e non si sconfini nella contumelia e nella lesione della reputazione dell’avversario. Il legittimo esercizio della critica politica, inteso come esimente rilevante anche ai fini della responsabilità civile da ingiuria e/o diffamazione, pur potendo contemplare toni aspri e di disapprovazione più pungenti e incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti interpersonali fra privati cittadini, comunque non deve trasmodare nell’attacco personale e nella pura contumelia e non deve ledere il diritto altrui all’integrità morale….la critica politica spinta sino ad attribuire a persone specifiche fatti estremamente riprovevoli integra il reato di diffamazione ed obbliga pertanto al risarcimento dei danni”. Altrettanto rilevanti sono alcuni stralci della motivazione, che ha portato a rigettare la domanda nei confronti dell’emittente radiotelevisiva: “Il giornalista si è limitato a raccogliere le esternazioni provenienti da un personaggio pubblico, quale era l’intervistato, che costituisce di per sé notizia vera nel senso che nel servizio raccolto in diretta sono stati riportati concetti espressi dall’intervistata”. Ed ancora “risulta esente da responsabilità il giornalista che abbia riportato dichiarazioni altrui quando la punibilità a titolo di diffamazione di tali dichiarazioni dipende da una ben dissimulata falsità –come nel caso di specie-, non quando le dichiarazioni siano diffamatorie in sé per le espressioni adoperate o per la palese falsità delle accuse. In sostanza può essere esclusa la responsabilità del giornalista quando la diffamazione dipende non dal difetto del requisito della continenza ma dal difetto del requisito della veridicità”. Da notare che la sentenza ha anche accolto la domanda dell’attore ordinando la pubblicazione per estratto, a spese del convenuto soccombente, della sentenza sui più importanti quotidiani provinciali e regionali

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