Trib. Pesaro, Sent. n. 413 - Est. Carbini

Risarcimento danni da inadempimento contrattuale

28/06/2006

Con atto di citazione gli attori convenivano in giudizio l’Agenzia viaggi X, deducendone l’inadempimento contrattuale in ordine al pacchetto turistico venduto agli istanti, derivante dalla mancata coincidenza tra quanto venduto e prospettato dall’agenzia e quanto realmente usufruito dagli stessi attori. Nella fattispecie, da una pattuita lussuosa villa “fronte mare” dotata di ogni confort e piscina, gli attori assumevano di essersi ritrovati in una villetta angusta, priva di confort e senza piscina con vista “palazzi in costruzione” e collocata a circa 8 Km dalla spiaggia più vicina, decidendo così di rinunziare al viaggio dopo tre giorni. Si costituiva l’Agenzia deducendo l’infondatezza delle pretese attoree per non aver fornito sufficiente prova dei fatti contestati e di aver cercato di rimediare a quanto contestato dagli attori durante il breve periodo di permanenza nel luogo. La convenuta chiedeva ed otteneva la chiamata in causa dell’intermediario nella vendita del pacchetto turistico al fine di esser sollevata da ogni conseguenza pregiudizievole in esito alla domanda attorea. La domanda in ordine al risarcimento del danno subito dagli attori è stata accolta dal Tribunale con la seguente motivazione: “preliminarmente, si osserva che correttamente è stata convenuta l’Agenzia viaggi X in qualità di organizzatore; tale effettiva qualità è stata confermata dal convenuto che ha a sua volta indicato la figura dell’intermediario. L’Agenzia X rappresenta, quindi, l’organizzatore ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 111/1995 lett. a) e come tale risponde ai sensi dell’art. 14 della predetta legge attuativa della direttiva 90/314”. “L’organizzatore risponde, altresì, a norma degli artt. 13, 14 e 15 della legge 1084/77 di qualsiasi danno causato al viaggiatore, se non prova che, ai sensi dell’art. 14 D. Lgs. 111/1995, il mancato adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante a causa a lui non imputabile”. “Venendo alla prova per inadempimento, unica che incombe sulla parte attrice, si è accertato che, mentre il contratto prevedeva come trattamento una piscina privata e il fronte mare, la villa ove hanno soggiornato gli attori non aveva piscina (dalle foto in atti), né era fronte mare, essendo a diversi chilometri di distanza”. Il danno risarcito agli attori è stato così ricostruito dal Giudice: “il danno riconoscibile agli attori è costituito in primis dal rimborso di quanto speso per il pacchetto turistico”. Altresì, “va riconosciuto per quanto sopra detto il rimborso dei biglietti aerei” acquistati per il ritorno anticipato. “Va riconosciuto altresì il rimborso per parcheggio macchina in Italia e per auto a noleggio “ sul posto di vacanza “facenti parte di una vacanza che è stata nel complesso rovinata e, quanto alla seconda cifra, perché presumibilmente resasi necessaria per raggiungere il mare lontano diversi chilometri dalla villa”. “Vanno rimborsate altresì le spese di spedizione del telegramma di contestazione”….. …..”Fermi i suddetti danni patrimoniali, si riconosce il risarcimento del danno non patrimoniale per la rovina della vacanza, posto che secondo l’orientamento del 2003 dell’Alta Corte non è più necessario che il fatto costituisca anche reato ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale e soprattutto perché comunque la previsione di legge di cui all’art. 2059 c.c. è contenuta espressamente nei succitati artt. 13, 14 e 15 della L. 1084/77”…..

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