Trib. Pesaro, Sent. n. 177 - Est. Storti

Locazione non abitativa

04/03/2008

L’attore chiedeva che il convenuto venisse condannato a pagare la somma di € …….quale maggior valore acquisito dall’area di proprietà del convenuto locatore a seguito degli interventi edilizi compiuti e realizzati su detta area dall’attore conduttore e da questi condonati. L’attore eccepiva che la realizzazione di tali opere, regolarizzate urbanisticamente, aumentavano il valore estrinseco dell’area, poiché di tale immobile lo strumento urbanistico prevedeva la futura demolizione ma con recupero della volumetria esistente, in aggiunta all’indice di edificabilità già fissato per la zona. Riteneva pertanto tenuto il convenuto a corrispondere all’attore quantomeno in parte l’incremento patrimoniale di cui beneficiava il terreno de quo. Si costituiva il convenuto il quale tra l’altro eccepiva che il contratto di locazione prevedeva l’obbligo di restituire il terreno libero, e comunque conteneva rinunzia del conduttore a ogni indennità. Il Tribunale di Pesaro rigettava la domanda attrice. Meritano particolare rilievo i seguenti stralci della decisione: ……“A prescindere dal rapporto esistente tra i detti contratti” (di locazione succedutisi nel tempo) “in tutti e tre era espressamente previsto che al momento della cessazione del rapporto il terreno doveva essere restituito libero, a spese del conduttore, da qualsiasi materiale e costruzione e che tutte le migliorie apportate sarebbero rimaste a beneficio della locatrice, che non sarebbe stata tenuta ad alcuna corresponsione di indennità”…... ……“Ciò premesso”, continua la sentenza, “insegna la Suprema Corte che le disposizioni di cui agli art. 1592 e 1953 c.c. sono norme che possono essere convenzionalmente derogate dalle parti. Di conseguenza la predetta clausola non può considerarsi nulla, non essendo in contrasto con norme imperative”…… “Nessuna pretesa possono pertanto avanzare in merito all’incremento di valore determinato dalla realizzazione di fabbricati né l’attore né la società intervenuta stante l’espressa rinuncia fatta sul punto dal conduttore. Per le stesse ragioni non può accogliersi la domanda avanzata ex art. 2041 c.c.”.

© Artistiko Web Agency