Trib. Pesaro –reclamo (cautelare)– Est. Storti

Tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. - Contratto d'appalto

27/11/2007

OGGETTO: Veniva stipulato contratto di appalto tra la ditta individuale Y, appaltatore, e la Soc. Z, appaltante, al fine di effettuare lavori di ristrutturazione di un immobile. I lavori sono stati pressoché ultimati, mancando talune rifiniture. L’appaltatore si assumeva creditore di una somma quale saldo del corrispettivo per il cui pagamento era stata pattuita permuta con l’appartamento ubicato al piano secondo dello stabile, non effettuata. La committente, all’opposto, ricusando il pagamento degli importi dovuti accampava un ritardo nell'esecuzione dei lavori appaltati. Avendo il ricorrente ancora la detenzione qualificata del cantiere, il legale rappresentante della Soc. Z vi entrava rompendo la serratura, sostituendola con altra e privando così l’appaltatore della possibilità di entrarvi. Il ricorrente, con il ricorso proposto all’Autorità Giudiziaria, chiedeva di essere reintegrato nel possesso del cantiere lamentando che la sostituzione dei lucchetti di chiusura di accesso al cantiere costituisse spoglio a danno dell’appaltatore. Il Giudice disponeva la comparizione delle parti. La resistente, si costituiva in giudizio deducendo l’inammissibilità della tutela azionata in quanto l’appaltatore avrebbe dato atto della ultimazione dei lavori e l’inammissibilità dell’azione di reintegra. Sulla scorta di tali presupposti, la resistente chiedeva il rigetto della tutela azionata, anche ai sensi dell’art. 700 c.p.c. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE: Con ordinanza 10/8/2007, il Giudice adito rigettava il ricorso affermando che “allorquando l’appaltatore ritardi la consegna, ma affermi di aver ultimato i lavori, il predetto non può contare su alcuna detenzione qualificata tutelabile con l’azione di reintegra”. Avverso tale ordinanza l’appaltatore proponeva reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. cui resisteva la Soc. Z. Il Tribunale di Pesaro respingeva il reclamo, confermando la statuizione del primo giudice, ed in particolare sottolineando che: l’ultimazione dei lavori può logicamente dedursi dalla circostanza che lo stesso reclamante abbia iniziato una azione ex art. 2932 c.c. per ottenere coattivamente la permuta dell’appartamento contrattualmente previsto come corrispettivo dei lavori di appalto. Tale azione, non sarebbe mai stata promossa se il reclamante non avesse ritenuto ultimati i lavori. Tale constatazione ha indirizzato il Collegio a ritenere la mancanza in capo al reclamante della detenzione qualificata tutelabile ex art. 1168 c.c. La mancanza di questa detenzione qualificata “certamente incide anche sulla domanda subordinata avanzata ex art. 700 c.p.c. dal reclamante, atteso che le eventuali azioni contrattuali per il risarcimento danni ovvero per il pagamento del corrispettivo non legittimano comunque il reclamante a rientrare nel possesso dell’immobile oggetto dell’appalto”.

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