Studio legale Valentini
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Reclamo 669 terdecies c.p.c.
25/11/2008
“Visto il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. depositato in data 3/11/2008 e proposto dal Sig. X ed altri avverso l’ordinanza emessa dal GI del Tribunale di Pesaro in data 4/10/2008; vista la comparsa di costituzione dei resistenti; sentite le parti; OSSERVA Ritenuto che nel ricorso introduttivo i reclamanti chiedevano la tutela ex art. 1172 c.c. anche in relazione all’abbattimento della barriera vegetale posta a confine con la proprietà dei reclamanti; ritenuto che pertanto non appare nuova la domanda promossa con la memoria del 26/3/2008, in cui i reclamanti si sono limitati ad evidenziare circostanze sopravvenute relative all’asserito pericolo di danno; ritenuto che di conseguenza la detta istanza va qualificata come richiesta di anticipazione parziale dell’originaria domanda di tutela cautelare e corretta appare la notifica eseguita ai procuratori costituiti; ritenuto che il CTU ha accertato l’abbattimento di alberi che insistevano nella proprietà di X; ritenuta la CTU esaustiva, avendo il CTU anche risposto in maniera convincente alle osservazioni mossegli dai CT di parte; ritenuto che il terreno in questione non è nell’attuale disponibilità dei reclamanti e che ne è in contestazione la stessa proprietà, in quanto i reclamanti ne invocano l’acquisto per usucapione; ritenuto che il periculum è costituito dalla circostanza che la barriera vegetale abbattuta costituisce uno dei requisiti richiesti dalle autorità amministrative per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attività imprenditoriale di X; ritenuto che la richiesta di tutela può essere accolta nei limiti dell’abbattimento accertato dal CTU”… …”Ordina ai reclamanti di ripristinare le piante abbattute nei limiti (numero, tipo e localizzazione) accertati dal CTU nei due elaborati in atti, autorizzando in difetto parte reclamante ad eseguire direttamente in tali termini il ripristino e con diritto di rivalsa del relativo costo nei confronti dei reclamanti”.