Trib. Pesaro -ordinanza- Est. Storti

Provvedimento ex art. 700 c.p.c. – presupposti

20/04/2009

“ritenuto che nella causa di merito l’attore chiede in sostanza l’emanazione di una sentenza costitutiva che trasferisca in capo a sé la proprietà dell’alloggio assegnatogli dalla cooperativa; ritenuto che nella presente azione cautelare promossa ex art. 700 c.p.c. l’attore chiede invece l’immissione nel possesso dell’alloggio assegnatogli, attualmente detenuto da terzi ritenuto che con l’azione cautelare l’attore chiede pertanto qualcosa di diverso e maggiore rispetto alla domanda di merito; ritenuto infatti che l’immissione nel possesso non rientra tra gli effetti immediati e diretti della futura sentenza di merito, che dovrà limitarsi ad accertare ed a disporre il trasferimento della proprietà, ma costituisce esclusivamente un effetto indiretto e mediato che conseguirà dalla decisione, essendo il conseguente ed ulteriore diritto/obbligo che deriverà rispettivamente in favore dell’attore ed in capo alla cooperativa in caso di accoglimento nel merito della domanda dell’attore; ritenuta pertanto inammissibile la richiesta di tutela avanzata ex art. 700 c.p.c.; ritenuto che d’altra parte l’attore ha ammesso di avere ricevuto dai terzi la somma di ___________ , per cui è credibile che i terzi come da essi sostenuto siano entrati nel possesso dell’alloggio con il consenso dell’attore, in vista ed in prospettiva della vendita dell’alloggio che l’attore stava trattando con gli stessi (tale circostanza non è sostanzialmente negata dall’attore); ritenuto che pertanto, anche a voler qualificare il ricorso come azione possessoria, non sussiste in ogni cosa uno spoglio tutelabile, in quanto la presa del possesso da parte dei terzi è avvenuto con il consenso e quindi non contro la volontà dell’attore;”…….. ……“dichiara inammissibile il ricorso”

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