Studio legale Valentini
Associazione Professionale
- C.F. e P.IVA 02239730415
- Via San Francesco, 30 - 61121 Pesaro
- tel. 0721 69345 - fax 0721 69028
- info@avvocatoaldovalentini.it
Sequestro conservativo - Concorrenza sleale
18/10/2007
La società X sostenendo che il socio Y, receduto, aveva costituito nuova società con storno di dipendenti della società X e compiuto atti di concorrenza sleale, richiedeva con ricorso ex art. 700 c.p.c. ante causam un provvedimento inibitorio di detta attività. Si costituiva il resistente, contestando la sussistenza del diritto azionato sia in fatto che in diritto e il giudice rigettava il ricorso. Si riproducono alcuni stralci della motivazione. “Ritenuto che nella specie non può essere applicato il divieto di concorrenza di cui all’art. 2301 c.c., atteso che nello stesso atto costitutivo della società ricorrente, da cui ***** è receduto a decorrere dal giugno 2006, era previsto il diritto dei soci di continuare le proprie attività individuali...". "Ritenuto che non integra la violazione del divieto di cui all’art. 2958 c.c. la denominazione utilizzata dalla società resistente, stante: a) la diformità dei nomi utilizzati "*****" per la società ricorrente e "*****" per la società resistente; b) la circostanza che la società ricorrente – come emerge anche dalla pubblicità prodotte dalla ricorrente stessa – utilizza generalmente l’acronimo ***** ed è conosciuta come tale; c) il fatto che il termine ***** è un termine in sé neutro e generico e il suo uso è legato necessariamente all’attività svolta dalle due imprese...". "Ritenuto che perché l’assunzione di dipendenti altrui possa essere qualificata come atto di concorrenza sleale è necessaria in capo all’autore l’intenzione di danneggiare l’altrui impresa, volontà questa che può essere ritenuta sussistente ogni volta che lo storno dei dipendenti sia attuato con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale, se non supponendo nell’autore l’intento di danneggiare l’impresa concorrente (tra le tante vedere Cass. Civ. Sez. n. 6079/96)..." "Ritenuto che comunque allo stato tale intenzione non può ritenersi provata, stante anche il tempo intercorso (oltre 7 mesi) tra il licenziamento del ***** da parte della società ricorrente e la costituzione della società resistente, di cui il ***** ora è socio..."