Trib. Pesaro - ordinanza – Est. Storti

Tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. - Restituzione di immobile urbano necessitante ristrutturazioni

08/06/2007

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE: “Premesso che ai sensi dell’art. 1582 c.c nell’ipotesi in cui siano necessarie riparazioni urgenti che non possono differirsi, il locatore ha il diritto di eseguire nel bene locato i relativi lavori, con l’obbligo del conduttore di tollerarli e ritenuto peraltro che la necessità di lavori urgenti non determina in sé lo scioglimento del contratto (che può eventualmente essere richiesto dal solo conduttore) né l’obbligo di restituzione dell’immobile; ritenuto che in relazione agli eventuali lavori di miglioramento eseguiti dal conduttore debbano applicarsi le disposizioni degli artt. 1592, 1593 c.c sul punto appare inammissibile la domanda di inibizione e rimozione promossa dal locatore, atteso che il contratto di locazione non è ancora scaduto”.

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