Trib. Pesaro-ordinanza- Est. Storti

Ordinanza ex art.186 ter c.p.c. e regolamento preventivo di giurisdizione

03/09/2008

“ Premesso che è stato proposto regolamento di giurisdizione da parte di alcuni convenuti; ritenuto di non sospendere ex art. 367 c.p.c. il presente giudizio per essere la questione di giurisdizione, impregiudicata la valutazione del requisito della manifesta inammissibilità del ricorso, manifestamente infondata; ritenuto invero che oggetto del presente giudizio non sono gli obblighi contrattuali dei lottizzanti nei confronti del Comune nascenti dalla Convenzione urbanistica ma gli obblighi contrattuali della compagnia assicuratrice nei confronti dell’ente pubblico derivanti dalla polizza; rilevato che il rapporto intercorrente tra Comune e compagnia assicuratrice è del tutto autonomo rispetto ala Convenzione urbanistica tant’è che la compagnia non è parte contrattuale della convenzione; mentre il rapporto di convenzione tra Comune e soggetti attuatori è controversia sottoposta alla giurisdizione del TAR, il rapporto di garanzia è di spettanza dell’A.G.O. (Cass. 2655/2008); a maggior ragione poi quando come nel caso di specie la garanzia sia autonoma come detto già nell’ordinanza 28.3.08; ritenuto che in base a cognizione sommaria e in via di delibazione provvisoria sia da disattendere l’eccezione di nullità dell’intervento perché nel rispetto dell’art. 111 c.p.c.; ritenuto che possa decidersi in questo contesto anche della domanda di concessione del provvedimento ex art. 186 ter c.p.c. in favore della compagnia assicuratrice” …… ritenuto di accogliere l’istanza sussistendo prova scritta in senso stretto del credito in capo alla Compagnia Assicuratrice; in particolare essa è costituita dalle polizze, dalle varianti di polizza e dalle coobbligazioni in atti, dal decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo; richiamato più specificatamente il disposto dall’art. 8 delle condizioni generali di assicurazione e gli atti di coobbligazione (in cui i coobbligati si sono impegnati in solido con le società contraenti); ritenuto che ben possa agire in rivalsa la Compagnia nei confronti dei contraenti, avendo spiegato tempestivamente domanda di manleva nell’atto di citazione (pag. 27 e pag. 32); ritenuto che, a seguito dell’intervenuto pagamento da parte della Compagnia nelle more del giudizio, questa a sua volta ha diritto al rimborso delle somme erogate; rimarcato che l’art. 8 suddetto delle condizioni di polizza esclude la possibilità di sollevare eccezioni come a sua volta l’art. 7 (come affermato peraltro nell’ordinanza 28.3.2008); rilevato che per unanime giurisprudenza nell’ambito delle garanzie autonome, unica eccezione opponibile è l’exceptio doli che non è stata sollevata nel caso di specie”. ……“ritenuto di concedere la provvisoria esecuzione al provvedimento ex art. 186 ter cpc in quanto l’opposizione dei convenuti non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, come previsto dal combinato disposto degli artt. 186 ter e 648 cpc”…… PQM respinge l’istanza di sospensione del giudizio ex art. 367 cpc; in accoglimento dell’istanza ex art. 186 ter cpc condanna”……

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