Trib. Pesaro -ordinanza- Est. Carbini

Opposizione a decreto ingiuntivo (fideiussione)

27/03/2008

Il Comune X escute con decreto ingiuntivo una fideiussione prestata da Compagnia Assicurativa a garanzia di opere di urbanizzazione restate irrealizzate da terzi lottizzanti. La Compagnia Assicuratrice oppone il decreto ingiuntivo e chiede ed ottiene la chiamata in causa dei terzi garantiti. La società di Assicurazione e i terzi chiamati formulano nei confronti del Comune opposto una serie di eccezioni preliminari, nonché di rito e di merito. Il comune chiede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., che il Giudice concede con l’ordinanza de quo, che contiene alcune interessanti motivazioni: ……”ritenuto in primis che non vi sia una pregiudizialità delle cause pendenti dinanzi al T.A.R. rispetto al presente giudizio e quindi di disattendere l’istanza della parte opponente e di alcuni opposti di sospensione ex art.295 c.p.c., quantomeno per la diversità soggettiva delle parti processuali; ritenuto in ordine al merito delle pretese che le fideiussioni-cauzioni azionate sono all’evidenza contratti autonomi di garanzia come emerge dalla clausola 7 delle condizioni generali di assicurazione doppiamente sottoscritta, appunto perché vessatoria; richiamato il contenuto delle stesse: “il contraente nulla potrà eccepire alla società assicuratrice in merito al pagamento……il pagamento avverrà dopo semplice avviso al contraente……”, dizione che fa inquadrare le presenti fideiussioni nei c.d. garanti evertrag;“ rilevato -inoltre che la stessa intestazione della polizza, è significativa in tal senso: polizza fideiussoria cauzioni”; -rilevato pertanto che alcuna eccezione può essere sollevata dalla compagnia, ad esclusione delle c.d. exceptio doli, che però non è stata sollevata”…… “ritenuto, quanto all’eccezione di intervenuta estinzione delle garanzie, che va precisato che essa appare allo stato infondata, atteso che le polizze sì scadevano il 28/2/07 – a seguito della variazione – ma il termine di scadenza va inteso nel senso che la polizza non copre gli inadempienti successivi alle scadenze; nel caso de quo l’inadempimento si è protratto sino al 28/02/07 secondo la versione dell’ingiungente e si è definitivamente consumato il 28/2/07 e quindi alcun termine di scadenza è stato violato”…….

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