Trib. Pesaro - ordinanza- Est. Carbini

Procedimento cautelare - domanda nuova

06/10/2008

Pendente ricorso per nuova opera, il ricorrente propone una nuova istanza, su presupposti di fatto in parte nuovi e diversi e formulando una richiesta cautelare diversa da quella originariamente formulata. Il Giudice ha dichiarato inammissibile tale istanza , questa la motivazione: Il G.I., a scioglimento della riserva preso atto dell’istanza depositata il _______ da parte ricorrente; ritenuto che tale istanza sia del tutto irrituale, non potendosi configurare come ricorso cautelare in quanto già indicante il nrg. ____ e in quanto non notificata ai resistenti personalmente; rilevato inoltre che non si fonda sui medesimi fatti prospettati da parte ricorrente nell’originario ricorso ma su fatti nuovi;…… ……“ritenuto pertanto che stante la novità della domanda cautelare e preso atto della non accettazione del contraddittorio su di essa, non può ritenersi che l’istanza fosse diretta a ottenere l’originario provvedimento cautelare richiesto”…… “confermata quindi l’irritualità anche sotto tale profilo dell’istanza”; PQM “Dichiara inammissibile l’istanza.”

© Artistiko Web Agency