Trib. Pesaro - Est. Storti

Litispendenza e procedimento cautelare

19/09/2008

La Ditta X agisce in via ingiuntiva contro un Ente per il pagamento di corrispettivi dovuti in base a contratto di appalto di servizi. L’ente propone opposizione richiedendo riconvenzionalmente il pagamento di somme a vario titolo maturate a suo credito verso la ditta X. Il giudizio viene radicato avanti il Tribunale di Urbino. Successivamente l’Ente, avanti il Tribunale di Pesaro, richiede e in parte ottiene sequestro conservativo ante causam nei confronti della ditta X, del suo titolare e del suo direttore tecnico e dippoi inizia giudizio di merito nei confronti degli stessi. Eccepita dalla ditta X litispendenza, la sentenza ha accolto tale eccezione. Queste le argomentazioni salienti della decisione: “Insegna La Suprema Corte: a) che “sussiste litispendenza e non continenza tra due cause qualora tra esse vi sia identità di “causa petendi” e di “petitum” pendenti tra le stesse parti, anche nel caso in cui detto rapporto si verifichi in relazione a due domande mentre uno dei due giudizi abbia ad oggetto più domande, una sola delle quali identica a quella avanzata nell’altro procedimento, ben potendo in questo caso la litispendenza essere dichiarata con riferimento ad una soltanto delle domande proposte” ( Cass. Civ. Sez. I ordinanza n. 27783/2005); b) che inoltre “la litispendenza è un rapporto tra due o più cause – e non tra più procedimenti – che consente di individuare il giudice competente in base al criterio della prevenzione, qualora tra esse vi sia identità di “causa petendi”, di “petitum” ed esse pendano tra le stesse parti; ne consegue che, se il secondo procedimento è stato iniziato in relazione a due domande, per una sola delle quali sussistano i presupposti della litispendenza, essa può essere dichiarata in relazione a quella domanda rimanendo irrilevante che in relazione all’altra domanda, proposta congiuntamente, siano convenuti in giudizio soggetti che non siano parte dell’altro giudizio” (Cass. civ. sez. III sentenza n. 1302/2004). “Ciò premesso, appare evidente che la domanda proposta dall’attrice nei confronti dell’impresa “X” è identica a quella proposta in via riconvenzionale nella causa pendente avanti il Tribunale di Urbino”... …“Va pertanto dichiarata la litispendenza in favore della causa pendente avanti il Tribunale di Urbino”… “Rigetta la richiesta di dichiarazione di inefficacia del sequestro, in quanto non si verte in un caso estinzione del giudizio, ma di trasferimento per competenza ad altro giudice e tenuto conto che al momento del sequestro il Tribunale di Pesaro era astrattamente competente…..”

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