Trib. Pesaro - Est. Nitri

Disposizione testamentaria modale

21/02/2006

Con citazione ritualmente notificata X,Y,Z, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Pesaro i signori A e B, premettendo che a seguito di precedente sentenza i convenuti dovevano essere considerati eredi di W, la quale aveva loro devoluto l’intero patrimonio, compreso il fabbricato situato in , con l’onere di realizzare un’idonea struttura per l’affittanza ad anziani, gli attori atteso che, a nove anni dal decesso di W e a sei anni dalla sentenza, i convenuti non avevano provveduto ad adempiere il “modus” domandavano, che, accertato l’inadempimento dei convenuti, fosse dichiarata la risoluzione della disposizione testamentaria e statuito che il fabbricato apparteneva per successione legittima ad essi attori. Il Tribunale, nel rigettare la domanda, ha così tra l’altro motivato: “Oggetto di questa controversia è l’accertamento dell’asserito inadempimento, da parte dei convenuti, dell’onere posto a loro carico dall’attribuzione testamentaria concernente il fabbricato di ,al fine della pronuncia di risoluzione della stessa. Ciò premesso in fatto, va subito rilevato, in diritto, che la disamina della domanda attorea richiede, per ragioni logiche, la preventiva verifica se la risoluzione per inadempimento possa essere pronunziata. Al riguardo l’art. 648 cod. civ. prevede che la risoluzione della disposizione testamentaria per inadempimento dell’onere possa pronunciarsi soltanto quando tale sanzione sia stata espressamente comminata dal testore oppure quando l’adempimento dell’onere abbia costituito l’unico motivo della disposizione. Orbene, dalla lettura di entrambi i testamenti olografi di W”……“non è dato rinvenire nessuna delle suddette condizioni; in particolare, il primo testamento – istitutivo della qualità di eredi in capo ai convenuti ed attributivo dell’intero patrimonio della de cuius, compreso il fabbricato in questione – nel prevedere espressamente l’onere di realizzare un’idonea struttura per l’affittanza ad anziani non pone alcuna sanzione per l’inadempimento né contiene espressioni da cui evincere, anche per implicito, che tale onere abbia costituito il motivo determinante dell’attribuzione patrimoniale agli onerati. Consegue che la risoluzione della disposizione testamentaria de quo non può pronunciarsi, non essendo previsto al riguardo, dalla norma civilistica suindicata (art. 648 cod. civ.), alcun potere discrezionale del Giudice, bensì, come sopra ricordato, un potere condizionato al positivo accertamento che la risoluzione sia stata espressamente prevista dal testore ovvero che l’adempimento dell’onere abbia costituito il motivo determinante della disposizione modale”.

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