Studio legale Valentini
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Sospensione esecuzione immobiliare
18/10/2008
Pronunziata su istanza di X proprietario sentenza di risoluzione di contratto di comodato con obbligo di restituzione dell’immobile a carico di Y, contumace nel giudizio di merito, quest’ultimo propone, oltre che appello alla sentenza, opposizione agli atti esecutivi avanti il Tribunale di Pesaro ex art. 615 – 617 c.p.c., chiedendo l’ammissione con decreto di immediata sospensione dell’esecuzione, nel merito statuire la inesistenza di titolo esecutivo. Con decreto inaudita altera parte il Giudice ha sospeso l’efficacia del titolo con la seguente motivazione: “Letto il ricorso che precede considerato che la condanna al rilascio dipende dal capo concernente la risoluzione (che diviene efficace con il giudicato), sicchè allo stato, non appare immediatamente efficace essa stessa; ritenuto il grave pregiudizio stante la destinazione dell’immobile e vista l’urgenza di provvedere inaudita altera parte salvo successiva ordinanza di revoca o conferma. P.Q.M. Sospende l’efficacia del titolo”…...