Studio legale Valentini
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Conversione del pignoramento - opposizione all'esecuzione
13/11/2008
Il debitore x ottiene ordinanza di conversione del pignoramento immobiliare, e deposita le somme prescritte. All’udienza disposta per la assegnazione delle somme, propone opposizione all’esecuzione, previa sospensione del processo esecutivo, deducendo che il titolo esecutivo è soggetto ad appello, che nel giudizio di appello una CTU grafologica avrebbe giudicato di pugno del creditore procedente una scrittura con contenuto remissorio del credito e che pertanto il giudizio prognostico sarebbe favorevole ad un accoglimento del gravame. I gravi motivi ravvisabili nella difficoltà di ottenere, in tale ipotesi, la restituzione delle somme dal creditore procedente. Il creditore, rilevando che una successiva perizia disposta in sede penale aveva rilevato la falsità della sottoscrizione della scrittura, e che la Corte di Appello aveva più volte negato la sospensione della esecutività e che il giudizio di appello era ora sospeso, essendo stata proposto dal creditore procedente autonomo giudizio civile di querela di falso, insisteva nella assegnazione delle somme. Il G.E. ha emesso ordinanza, assegnando le somme al creditore procedente e respingendo l’istanza di sospensione della esecuzione. Queste le motivazioni salienti del provvedimento : …Sul piano dei principi è indubbio che il potere attribuito dall’art. 624 c.p.c. al G.E. abbia natura discrezionale, sebbene tale affermazione - peraltro assai diffusa- necessiti di talune precisazioni”…. …“Il potere in analisi deve essere ancorato ai parametri normativi che ne modulano l’esercizio; pertanto, affinchè il G.E. possa sospendere l’intrapresa esecuzione è necessaria : 1) la effettiva pendenza di un giudizio di opposizione; 2) l’istanza della parte opponente; 3) la sussistenza di gravi motivi. Anche dopo la riforma del 2006 la sospensione dell’esecuzione è collegata funzionalmente alla instaurazione di una parentesi cognitiva (artt. 615 – 617 – 618 -624-512 cpc). La ricorrenza, nel caso di specie dei requisiti sub 1) e 2) appare indiscussa ed indiscutibile . Nonostante, infatti, non si sia ancora provveduto alla formazione di un autonomo fascicolo processuale, il deposito della comparsa e le richieste ivi contenute e ripetute a verbale consentono di ritenere instaurata la fase “cautelare” del giudizio di cui all’art. 615 cod. proc. civ. Né l’esame della richiesta di sospensione è impedito dall’avvenuta conversione del pignoramento; invero, è ormai principio consolidato quello secondo cui deve riconoscersi la possibilità che il debitore contesti, con l’opposizione all’esecuzione, l’esistenza del credito, ovvero che lo stesso è inferiore a quanto dovuto (da ultimo, Cass. Civ. Sez. 3, sentenza n. 18538 del 3.9.2007)….” ….”E’ discussa tra le parti, invece, la ricorrenza dei cd gravi motivi per sospendere l’esecuzione…..” ….”Secondo un’autorevole opinione nella formula che il legislatore ha volutamente concepito in maniera elastica, debbono confluire le censure che rendono probabile l’accoglimento dell’opposizione (e non dell’atto d’impugnazione). A ben vedere, infatti, l’indubbia natura cautelare del provvedimento sospensivo (oggi confermata dalla sua reclamabilità) impone al giudicate una valutazione in termini di fumus boni iuris, cioè di bontà delle argomentazioni proposte, sebbene in una prospettiva sommaria e salvi gli approfondimenti dell’instaurando giudizio di merito (essendo il periculum in mora evidentemente rappresentato nella minaccia di una esecuzione ingiusta)….” …”Il legislatore, quindi, ha inteso una misura cautelare idonea ad assicurare al debitore la fruttuosità pratica della sentenza di accoglimento dell’opposizione. Ciò si rileva tanto più necessario se ci pone per un attimo nella prospettiva del rapporto tra le fase definizione del processo esecutivo (vendita, assegnazione) e l’eventuale, successivo, accoglimento dell’opposizione all’esecuzione….” ….”Orbene, è opinione di questo Tribunale che, nel caso sub iudice, non ricorrono i gravi motivi indicati dall’art. 624 c.p.c. Invero, l’esecutato fonda l’opposizione sulla prospettata possibilità che il titolo azionato venga posto nel nulla dalla Corte d’Appello. Tuttavia, la dottrina più attenta ha evidenziato che la tipologia di motivi deducibili in sede di opposizione all’esecuzione è strettamente legata alla natura del titolo portato ad esecuzione. Si è sostenuto, infatti, che la natura giudiziale del titolo azionato esclude la possibilità di contestare, in sede di opposizione, la validità delle argomentazioni giuridiche poste a fondamento della decisione impugnata, sulle quali potrà esprimersi solamente il giudice del gravame. Tale soluzione interpretativa, non grava la posizione processuale dell’opponente, al quale l’ordinamento riconosce un diverso strumento, quello dell’inibitoria, per ottenere il medesimo risultato. Inibitoria che, peraltro, è stata richiesta più volte e più volte disattesa dal giudice del gravame. Del resto, il principio di diritto enunciato è il medesimo in forza del quale l’opposizione a precetto – pure proposta per contestare l’esistenza del credito alla luce della scrittura denunciata – è stata rigettata da questo Tribunale (cfr. sent. n. 375/07)”…... …..”Si noti, inoltre, che l’esito del gravame appare tutt’altro che scontato, in quanto la veridicità della sottoscrizione è stata accertata da un esperto ed esclusa da altro…” ….”A non diverse conclusioni – rigetto della domanda – si perviene ipotizzando che la richiesta di sospensione risulti formulata ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., e ciò “in attesa della decisione del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Locri sulla querela di falso”. In punto di diritto, l’istituto della sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ. deve necessariamente essere collocato entro ben determinati confini, vista la ovvia incidenza sul diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost), derivante da una sorta di “paralisi”dell’attività giurisdizionale che ne può conseguire. Orbene, seguendo la tesi che ha riscosso maggiori consensi anche in giurisprudenza, la sospensione può operare o in caso di accordo delle parti, oppure laddove il giudice ravvisi – anche d’ufficio (cfr Cass Civ Sent. n. 5026 del 18.4.2000) la contemporanea pendenza di altro processo che si assume essere pregiudicante rispetto a quello che si intende sospendere (cd pregiudicato); in particolare, è necessario che 1) le due cause, e cioè la pregiudicante e la pregiudicata debbano essere ambedue effettivamente pendenti; 2) che vi sia totale coincidenza soggettiva nell’ambito delle due contese, posto che, altrimenti, sarebbe difficilmente prospettabile il conflitto di giudicati ; 3) che, appunto, sussista tra i due giudizi un rapporto di pregiudizialità non solo logica, ma anche giuridica in quanto la ratio della norma da individuare non tanto in esigenze di economia processuale, quanto piuttosto nella necessità di evitare giudicati contraddittori – impone al giudice di verificare se la decisione della causa pregiudicante possa determinare (in un senso piuttosto che nell’altro) la decisione della pregiudicata, se, in altre parole, ci possa essere giuridica incompatibilità tra i giudizi in oggetto o comunque siano accertati diritti o situazioni giuridicamente configgenti; 4) che la richiesta di sospensione sia accompagnata dalla allegazione dei fatti su cui si fonda (cfr Cass. Civ. n. 5209 del 13.6.1987; Cass. Civ. n. 4688 del 11.7.1983)…” …”Sulla scorta di tali principi, non può esistere alcuna pregiudizialità in senso tecnico tra il presente giudizio di espropriazione forzata e il processo contenzioso (sia di querela di falso che di gravame), essendo radicalmente diverso il petitum e la causa pretendi, ed in considerazione dell’ovvio principio per l’espropriazione non tende ad un accertamento avente forza di giudicato per cui non appare ipotizzabile alcun conflitto di giudicati….” ….”L’istanza di sospensione deve, pertanto, essere disattesa, con attribuzione delle somme versate (secondo la quantificazione operata con ordinanza non opposta)in favore del creditore e liberazione degli immobili in favore del debitore”….