Trib. Bari -ordinanza collegiale (reclamo)- Pres. Di Lalla

Sequestro liberatorio

21/10/2008

Il collegio in sede di reclamo affronta la problematica non frequente contemplata dall’art. 687 c.p.c. con motivazione che si distacca da quella, sempre reiettiva, del primo Giudice. Queste le parti salienti della motivazione: “nell’ambito del giudizio di opposizione al precetto, intimato da X per l’importo di euro sulla base di due assegni bancari, X ha chiesto disporsi, per il corrispondente importo, il sequestro liberatorio delle somme dalla stessa depositate in sede di conversione del pignoramento nel procedimento di esecuzione immobiliare pendente a suo carico presso il Tribunale di Viterbo. Con la ordinanza indicata in oggetto il G.I. ha respinto la richiesta. Il reclamo è infondato. E’ ben vero che nella previsione dell’art. 687 c.p.c. rientra non solo la fattispecie del sequestro liberatorio attinente ad una controversia sulla esattezza della prestazione, ma anche quella del sequestro liberatorio collegato ad una controversia sulla esistenza dell’obbligo, nella quale il debitore ponga in dubbio la esistenza del debito e reputi quindi opportuno non offrire il pagamento incondizionato. Nella specie, poiché la pretesa di credito è stata azionata non direttamente dal beneficiario degli assegni, bensì dal soggetto Y che si assume cessionario del credito, nulla esclude in astratto che la contestazione dei presupposti del trasferimento del credito possa trovare tutela cautelare attraverso lo strumento del sequestro liberatorio, proprio al fine di preservare il debitore dalle incertezze in ordine alla individuazione del soggetto (cedente o cessionario) che abbia effettivamente diritto alla prestazione. In concreto tuttavia il rimedio non risulta esperibile, non tanto perché la contestazione del diritto del cessionario del credito portato dagli assegni ad agire per la riscossione del credito stesso appare già svolta attraverso le opposizioni esecutive, quanto soprattutto per il rilievo che la somma della quale Y ha chiesto il sequestro liberatorio è stata già depositata nel procedimento di esecuzione pendente a suo carico dinnanzi al Tribunale di Viterbo ed è stata già attribuita dal competente G.E. alla creditrice pur se ne sia stata provvisoriamente sospesa la riscossione in dipendenza delle contestazioni sollevate. In sostanza, non solo la somma non è più nella disponibilità della debitrice, per essere stata assoggettata a pignoramento in luogo dell’immobile a seguito della istanza di conversione da essa proposta; ma la stessa somma è stata già devoluta, con la citata ordinanza del G.E, alla creditrice; in detta situazione, il sequestro liberatorio non potrebbe assolvere ad alcuna delle sue funzioni: né a quella conservativa, risultando di per sé superata, in dipendenza della apposizione del vincolo del pignoramento e del provvedimento di attribuzione, la controversia sulla esattezza della prestazione e sulla titolarità soggettiva del credito, né a quella difensiva, potendo e dovendo questa esplicarsi, una volta individuato in sede esecutiva il soggetto beneficiario, con i rimedi propri di tale fase. Il reclamo va pertanto rigettato”...

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