Trib. Ancona -volontaria giurisdizione - Est. Pres. D’Aprile

Nomina di arbitro ex art.810, II cpc - Presupposti – Competenza sulle questioni attinenti la validità della nomina dell’arbitro.

02/03/2009

La soc. X, deducendo che la nomina di arbitro notificata dalla soc. Y dovesse ritenersi invalida ed inefficace per difetto di specifica procura al difensore alla nomina dell’arbitro, chiedeva ed otteneva inaudita altera parte che il Tribunale adito in volontaria giurisdizione nominasse l’arbitro di parte Y. La soc. Y chiedeva la revoca del suddetto provvedimento, deducendo come il presupposto della nomina ex art.810, II cpc si fondasse sulla “mancata” attività delle parti, mentre, ove vi fosse contestazione sulla validità della nomina, la questione non potesse essere risolta per implicito dal Tribunale in sede non contenziosa, sussistendo la competenza del collegio arbitrale. Il Tribunale accoglieva l’istanza di revoca così statuendo: “letta la suestesa istanza e visti gli atti; ritenuta la fondatezza dell’istanza medesima in quanto l’eventuale irritualità della nomina dell’arbitro scelto dalla società Y non può considerarsi equivalente alla mancanza di nomina, per cui non poteva darsi impulso alla procedura ex art.810 cpv cpc; ritenuto pertanto che il provvedimento con cui lo scrivente ha nominato quale arbitro l’Avv. Tizio deve essere revocato; REVOCA il provvedimento con cui l’Avv. Tizio veniva nominato arbitro per la società Y”.

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