Trib. Ancona -Sez. dist. Senigallia - ordinanza - Est. Pompetti

Tutela cautelare ex art 700 c.p.c. - Contratto d’appalto

06/07/2007

OGGETTO: La ricorrente società X, committente un appalto, chiedeva al Tribunale ante causam l’immediato rilascio del cantiere (ex art. 1168 e 700 c.p.c.) da parte della resistente, appaltatrice dei lavori, stante il rifiuto sistematico da parte di quest’ultima di eseguire le istruzioni impartite dalla D.L. nonché la presenza di vizi e difformità nell’opera già in parte eseguita. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE: Il giudice ha ritenuto fondato il ricorso affermando che nel caso in esame l’interesse ad agire dei ricorrenti trovava soddisfazione solo con un provvedimento, richiesto dalla ricorrente, ex art. 700 c.p.c. in quanto: a) “La ricorrente intende riacquisire la disponibilità del terreno e del cantiere per poterne negozialmente disporre attraverso la stipula di un nuovo appalto con altra impresa edile che proceda alla ultimazione dei lavori di costruzione…. b) L’interesse ad agire della committente…trascende con evidenza il mero interesse alla “custodia e gestione temporanea” del cantiere e del terreno in questione, ossia l’interesse alla cui tutela è istituzionalmente deputato il rimedio del sequestro giudiziale di cui all’art. 670 c.p.c…”. Ciò premesso, dato che il recesso ad nutum è, come avvenuto, esercitabile dalla committente in qualsiasi momento dell’esecuzione del contratto di appalto, e può inoltre essere giustificato anche dalla sfiducia verso l’appaltatore per fatti d’inadempimento, ne consegue che “non è configurabile un diritto dell’appaltatore a continuare l’esecuzione dell’opera essendo questa connessa al soddisfacimento dell’esclusivo interesse del committente e non dell’appaltatore il cui interesse è invece rivolto al conseguimento del corrispettivo”. P.Q.M. DECISIONE: Su questi presupposti il Giudice dichiarava ammissibile il ricorso presentato dalla società X, essendosi questa avvalsa della facoltà di recedere dal contratto di appalto e ordinava alla resistente "l’immediato rilascio in favore della ricorrente dell’area oggetto dell’appalto, previa asportazione dalla stessa di quanto di proprietà della resistente medesima”.

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