TAR Marche - Sentenza nr. 42/2010 - Pres. Passanisi - Est. Morri

Concorso insegnamento religione cattolica – idoneità all’insegnamento – revoca

08/02/2010

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche ha respinto il ricorso presentato da X volto ad ottenere l’annullamento del provvedimento di esclusione dal concorso riservato per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare in quanta ha ritenuto la pretesa infondata. Una volta superate le prove d’esame, la ricorrente veniva esclusa dal concorso, poiché ritenuta non in possesso del certificato di idoneità da parte dell'Ordinario della Diocesi. Contestava la ricorrente la violazione della Legge n. 121/1985, del D.P.R. n. 751/1985, della Legge n. 186/2003, del bando di concorso nonché eccesso di potere per carenza di motivazione, travisamento dei fatti e dei presupposti, carenze istruttorie e contraddittorietà, in relazione al fatto che la stessa per vari anni scolastici precedenti aveva sempre ottenuto l’idoneità, da parte del Responsabile Diocesano, per incarichi a tempo determinato e che detta idoneità non era mai stata formalmente revocata. Inoltre, successivamente all’esclusione la ricorrente veniva di nuovo richiamata in servizio, sempre per svolgere un incarico temporaneo, ottenendo il nulla osta ecclesiastico. Il collegio ha ritenuto che “……in punto di dritto va ricordato che il richiamato n. 5 lett. a) del protocollo addizionale all'Accordo di cui alla Legge n. 21/1985 stabilisce: “a) L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito - in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni - da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica. Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo……”. “……. A sua volta il D.P.R. 16.12.1985 n. 751 recante “Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche” stabilisce quanto segue: “2.5. L'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati, d'intesa con l'ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa statale. …… Ai fini del raggiungimento dell'intesa per la nomina dei singoli docenti l'ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dall'autorità scolastica delle esigenze anche orarie relative all'insegnamento in ciascun circolo o istituto, propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in possesso dei titoli di qualificazione professionale di cui al successivo punto 4. 2.6-bis. Il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'Ordinamento diocesano”……” Su tali presupposti il Collegio “…. osserva che il provvedimento di esclusione, oggetto di gravame, si fonda su un presupposto di fatto indiscutibile, ossia che non si è proceduto all’immissione in ruolo della ricorrente, in qualità di insegnante della religione cattolica, perché è mancato sia il riconoscimento di idoneità da parte del competente Ordinario Diocesano, sia la necessaria intesa dello stesso con l'Autorità Scolastica…….trattandosi, infatti, di idoneità/intese per incarichi a tempo determinato, la loro efficacia doveva considerarsi circoscritta al solo periodo temporale di riferimento…..”. Con tale ragionamento il TAR ha escluso la necessità di alcuna revoca della idoneità proprio perché la stessa non venne mai rilasciata, ritenendo corretto l’agire dell'Ordinario Diocesano subordinato “….. alla possibilità di riconoscere l'idoneità e concedere l'intesa per l'immissione in ruolo, per lo meno fino all’annullamento della validità del matrimonio anche sotto il profilo religioso”…….e ritenendo che gli incarichi temporanei fossero stati concessi in via eccezionale.

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