TAR Marche, sentenza nr. 1651/2010. Pres. Passanisi Est. Ruiu.

Giudizio elettorale – rinuncia – spese di lite

10/06/2010

Tizio ha proposto ricorso avverso le operazioni elettorali svolte nel Comune X. Si costituivano il candidato della lista vincente sia come sindaco p.t. che in proprio e i consiglieri eletti. Il TAR, verificati gli atti, disponeva la verificazione da svolgersi da parte della competente Prefettura. Effettuata la verificazione, Tizio, visti gli esiti della stessa ha depositato un’istanza di rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alla controparti, chiedendo altresì che venisse disposta la compensazione delle spese. Le controparti non hanno aderito alla richiesta di compensazione. Ciò detto, il Collegio ha in via preliminare affermato la ritualità della rinuncia in quanto non condizionata alla disposizione della compensazione delle spese, da prevedersi in sentenza, né all’adesione delle parti alla richiesta (Tar Lazio Roma, 23.11.2007 n. 11641). La rinuncia è stata considerata rituale ai sensi dell' art. 46 del Regio Decreto 17.8.1907, n. 642”. Inoltre, il TAR Ha disposto “per quanto riguarda le spese, in base all'art. 46 c. 2 del Regolamento di procedura davanti al Consiglio di Stato approvato con R.D. 17.8.1907, applicabile anche ai giudizi davanti ai Tribunali Amministrativi Regionali, il rinunziante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti……Tale obbligo trova un limite un limite solo nella disponibilità delle parti costituite a rinunziare a percepire le spese loro spettanti, mediante compensazione di quanto dovuto. Pertanto, qualora il giudice amministrativo debba dar atto della rinuncia al ricorso giurisdizionale, non ha discrezionalità in ordine alle spese di giudizio e ove, come nel caso in esame, non sia intervenuto un accordo tra le parti, non può disporre la compensazione ma deve condannare il rinunciante a corrispondere le spese di causa, tenendo conto degli atti di procedura compiuti dalle altre parti, senza possibilità di una liquidazione meramente simbolica (CdS sez. V, 24.3.2001, n. 1709)…….”.

© Artistiko Web Agency