TAR MARCHE, sentenza n. 1213/2010. Pres. Passanisi Est. Capitanio

P.R.G. – privati presentatori di osservazioni – controinteressati – omessa notifica – inammissibilità

07/06/2010

Tizio ha proposto ricorso ad una norma di P.R.G., relativa al posizionamento di una strada di lottizzazione sul suo terreno. La sentenza merita menzione avendo ritenuto la necessità di notifica ai controinteressati del ricorso avverso norme del P.R.G. dichiarando il ricorso inammissibile, allorquando la giurisprudenza prevalente non riconosce in ipotesi la sussistenza di controinteressati. Il Collegio ha ritenuto che “…….nella vicenda all’esame del Tribunale esistono dei controinteressati formali e sostanziali allo stesso tempo, dovendosi qualificare in tal modo i soggetti privati che hanno presentato le osservazioni che sono state poi recepite nel P.R.G. ……..” “….. I soggetti privati autori delle osservazioni recepite dal P.R.G., menzionati nominativamente nelle deliberazioni comunali dedicate all’esame delle osservazioni – “…sono controinteressati in senso formale dato che - hanno ricavato un indubbio e specifico vantaggio dai provvedimenti impugnati, avendo ottenuto la richiesta edificabilità dei lotti di rispettiva proprietà-” Per tale motivo sono anche controinteressati in senso sostanziale….”. Pertanto a giudizio del Collegio “….. tenuto conto del fatto che i ricorrenti mirano all’annullamento delle previsioni del P.R.G. favorevoli ai predetti soggetti, il ricorso, ai sensi dell’art. 21 L. n. 1034/1971, andava notificato ad almeno uno di essi…….”. Inoltre, il TAR non ha ritenuto concedibile il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, posto che ”…… anche a voler ritenere che le osservazioni al p.r.g. non costituiscono rimedi giuridici ma semplici apporti collaborativi dei privati all’attività pianificatoria del Comune, appare del tutto ovvio che l’eventuale accoglimento del ricorso produrrebbe un pregiudizio a carico di soggetti che hanno invece interesse a conservare integre le previsioni urbanistiche censurate e i nominativi dei controinteressati erano desumibili da atti che gli stessi ricorrenti hanno allegato al ricorso”.

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