TAR MARCHE Sent. nr. 3318/2010 Pres. Passanisi, Est. Daniele

OPERE ABUSIVE – VINCOLO STORICO, aldovO E AMBIENTALE- ORDINANZA DEMOLIZIONE – LEGGE 28.2.1985 N.47 –PAGAMENTO SANZIONE

27/09/2010

Veniva impugnato il provvedimento del Sindaco di X che confermava una precedente sanzione irrogata con ordinanza sindacale, in applicazione dell’art. 10, comma 1, della L. 28 febbraio 1985, n. 47, ingiungendo il pagamento della somma, pari al doppio dell’aumento del valore venale, conseguente alla realizzazione di opere ritenute abusive, determinato dall’U.T.E.. I ricorrenti confinanti dei sanzionati, eccepivano che nella specie dovesse essere irrogata la sanzione reale, ordinandosi la demolizione delle opere abusive, in luogo della sanzione pecuniaria disposta, ed impugnavano le ridette determinazioni della P:A.. La misura sanzionatoria pecuniaria applicata dal Comune derivava dall’accertamento di alcune difformità, consistenti nell’innalzamento della quota di imposta della copertura di un immobile rispetto all’esistente, in contrasto con le concesse autorizzazioni e con il piano particolareggiato del centro storico del Comune. Il Giudice ha ritenuto che le opere abusive consistenti, “nell’innalzamento della quota di imposta della copertura, rispetto all’esistente, di 40 cm. e di 25 cm….” fossero “….” ascrivibili al concetto di ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 31, lettera d) della L. 5 agosto 1978, n. 457. Tesi questa confermata dalla giurisprudenza che “….. in fattispecie che presenta elementi di analogia con quella in esame, ….. l’aumento della superficie e della volumetria non si conciliano con la nozione di manutenzione straordinaria, che espressamente presuppone l'immutabilità dei volumi e delle superfici, essendo invece riconducibili alla figura della ristrutturazione, assentibile soltanto mediante concessione edilizia (Cons. St., Sez. V, 12 ottobre 1999, n. 1431); per altro verso, non può neppure ritenersi che l’abuso posto in essere dai controinteressati debba essere qualificato nuova opera, sanzionabile “sic et simpliciter” con la demolizione ai sensi dell’art. 7 della L. n. 47 del 1985 (vigente all’epoca della instaurazione della controversia), non comportando la realizzazione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile, come espressamente richiesto da tale norma….”. Conseguentemente ricondotte le opere abusive alla stregua di un intervento di ristrutturazione edilizia eseguito in assenza di concessione, il Collegio ha concluso che “….. l’art. 9 comma 3 L. 28 febbraio 1985 n. 47, relativamente alle ristrutturazioni edilizie abusive di immobili soggetti a vincolo storico, aldovo o ambientale, non suscettibili di sanatoria, va interpretato nel senso che la sanzione ripristinatoria va applicata congiuntamente a quella pecuniaria solo se il ripristino sia ancora possibile; ove, invece, il ripristino non sia possibile, deve trovare applicazione la sola sanzione pecuniaria, in conformità ad un canone generale, di cui sono espressione, altresì, i commi 2 e 4, del medesimo art. 9 e l’art. 59 L. n. 1089 del 1939 (Cons. St., Sez. VI, 30 agosto 2002, n. 4374)….” previo accertamento motivato dell’ufficio tecnico, presupposto indispensabile per l’applicazione della sanzione pecuniaria. Il ricorso è stato conseguentemente respinto.

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