Tar.Marche Sent. 922/2009 - Pres. Est. Daniele

Avviso di demolizione - Omessa notificazione

30/09/2009

Veniva contestata al ricorrente x la difformità di esecuzione dell’ampliamento dell’abitazione come oggetto di istanza ex art. 39 L. n. 724 /1994, rispetto a quello effettivamente realizzato ed accertato dalla P.A. Conseguentemente ordinato il ripristino dello stato dei luoghi e la demolizione di tutte le opere realizzate in difformità e/o assenza di concessione e in difformità dalla richiesta di concessione in sanatoria. L’evidente difformità di quanto esistente rispetto a quanto dichiarato in sede di istanza di concessione in sanatoria comportava infatti secondo il Comune di z l’impossibilità di invocare – per dedurre l’illegittimità dell’ordine di ripristino dello stato dei luoghi e di demolizione delle opere realizzate in difformità – l’art. 26 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 (all’epoca vigente), relativo alla realizzazione di opere interne, poichè tale norma postulava che le opere stesse non fossero in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati, non comportassero aumento del numero delle unità immobiliari e non modificassero la destinazione d’uso delle costruzioni, e dunque era inapplicabile alla fattispecie. Il TAR ha accolto la tesi del Comune respingendo il ricorso proposto dal proprietario dell’immobile. Altrettanto infondata la violazione dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990, in relazione alla mancata comunicazione alla società ricorrente dell’avvio del procedimento preordinato alla emanazione dell’atto impugnato. Secondo il Giudice infatti. …”La dedotta violazione è irrilevante ai fini della legittimità del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 21- octies, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241, nel testo aggiunto dall’art. 14 della L. 11 febbraio 2005, n. 15, secondo il quale “ non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. “Infatti, l’emanazione del provvedimento di ordine di ripristino dello stato dei luoghi e di demolizione di tutte le opere realizzate in difformità assenza di concessione e in difformità da richiesta di concessione in sanatoria costituiva determinazione vincolata, in applicazione della normativa urbanistica concernente la fattispecie, sicchè la partecipazione al procedimento non sarebbe stata di alcuna utilità, poiché in nessun caso il Comune avrebbe potuto determinarsi diversamente. Aggiungasi che il suddetto art. 21-octies comma 2, L. n. 241 del 1990 è norma processuale e quindi immediatamente applicabile alle controversi pendenti alla data della sua entrata in vigore ( Cons. St., Sez. V, 17 settembre 2008, n. 4414)”.

© Artistiko Web Agency