Studio legale Valentini
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Decreto ex art. 56 D. Leg.vo 2.7.2010 n. 104
03/01/2011
Nel ricorso proposto veniva formulata istanza cautelare per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, tra gli altri …..”dell’atto di accertamento ingiunzione Soc. Concessionaria riscossione 09/0272010 prot. ing. CM 320 con quale venivano contestate le somme di € 101.432,27; della determinazione Servizi Tributari Comune di Y1/3/2007 n. 337; nonché dell’ingiunzione di pagamento notificata da Soc. Concessionaria Riscossioni in data 30/12/2010…” Con tale atto la Concessionaria intimava alla ricorrente il pagamento dell’intero importo preteso entro 5 giorni; proponeva motivi aggiunti la ricorrente impugnando tale ultimo provvedimento e richiedendo la pronunzia di un immediato decreto cautelare “inaudita altera parte”, monocratico. Il Giudice così disponeva: “… Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Vista l’istanza di misure cautelare monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., unitamente ai motivi aggiunti; Considerato che: - in relazione al fumus boni iuris, parte ricorrente è in procinto di proporre appello avverso l’ordinanza cautelare n. 648/2010 (recante il rigetto della domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo); - tenuto conto del termine esiguo concesso per il pagamento della somma ingiunta, sussistono altresì i presupposti di estrema gravità ed urgenza di cui al predetto art. 56 cod. proc. amm.; - la domanda di concessione di misure cautelari monocratiche va pertanto accolta” … . P.Q.M. Accoglie la domanda di concessione di misure cautelari monocratiche, proposta con i motivi aggiunti, e per l’effetto sospende l’efficacia dell’ingiunzione di pagamento impugnata. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 27 gennaio 2011.