T.a.r. Umbria, Sent. n. 98 Pres. Lignani – Est. Ungari

Appalti pubblici: capitolato di gara

09/02/2007

La commissione giudicatrice ammetteva le offerte presentante dalle società Y e Z (quest’ultima ammessa con riserva) dichiarando poi l’aggiudicazione alla ditta Z. La società Y impugnava aggiudicazione della controinteressata, prospettando diverse censure tra cui violazione del bando di gara, artt. 97 Cost., 15 e 19 d.lgs 358/1992, varie figure di eccesso di potere. Si contestava all’Agenzia, in particolare, di aver accettato un’offerta difforme dalle prescrizioni del capitolato tecnico senza peraltro darne avviso al concorrente. Il TAR, accogliendo il ricorso, ha stabilito il diritto della ricorrente al risarcimento del danno, con la seguente modalità, che merita di essere riprodotta: “Poiché la prestazione oggetto dell’appalto è già stata interamente svolta, deve esaminarsi anche la domanda di condanna dell’Agenzia”......” al risarcimento per equivalente del danno”. Va considerato che l’Agenzia ha adottato le proprie determinazioni in ordine all’offerta della controinteressata senza consentire alla ricorrente di partecipare al procedimento e non ha tenuto in alcun conto la diffida presentata... Ciò conduce ad escludere che si sia in presenza di un errore scusabile, e quindi vale ad integrare l’elemento soggettivo dell’illecito. Pertanto, accertata la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, l’Agenzia deve essere condannata al risarcimento del danno derivante dall’adozione del provvedimento illegittimo meritevole di annullamento. Ai fini della quantificazione del danno da lucro cessante (mancato guadagno derivante dall’esecuzione dell’appalto), il collegio ritiene di valersi del disposto dell’articolo 35, comma 2, del d. lgs. 80/1998, demanando all’Agenzia la formulazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, di un’offerta alla ricorrente/creditrice, salva la facoltà di quest’ultima, ove non la ritenga soddisfacente, di proporre un ricorso per ottemperanza. Quanto ai criteri della quantificazione, si dovrà tener conto dell’utile mediamente ritraibile da prestazioni di tipologia analoga a quella oggetto dell’appalto, con riferimento al valore dell’offerta della ricorrente; trattandosi di debito di valore, l’importo dovrà essere maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi fino alla data dell’effettivo pagamento”.

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