T.A.R. Marche -Sentenza- Pres. Sammarco - Est. Daniele

PRG - Modifica destinazione area

10/02/2009

La società……..proponeva ricorso avverso la deliberazione del Consiglio Provinciale di convalida della deliberazione della Giunta Provinciale avente per oggetto “ L.R. 34/92 - L. 1150/42. Comune di …….Approvazione con modifiche, prescrizioni e suggerimenti del P.R.G. in adeguamento al P.P.A.R.. delibere c.c. n. 11 del 25.03.1997 e n. 73 del 01.09.1998”, nonché di tutti gli atti presupposti, dolendosi che una rilevante porzione di un proprio terreno era stata collocata per gran parte in zona agricola, altra parte a verde, strada e parcheggi e solo in una minima parte destinata alla edificabilità, mentre una vasta area contigua di proprietà Comunale era stata destinata per la quasi totalità ad edilizia residenziale. Il TAR ha respinto il ricorso. Queste le parti più salienti della motivazione. …….” Con il primo motivo le ricorrenti contestano la legittimità del “ modus procedendi” utilizzato per l’approvazione dello strumento urbanistico, evidenziando che essa era stata in un primo momento effettuata con deliberazione della Giunta Provinciale, organo incompetente a provvedere in materia, mentre successivamente tale atto è stato poi convalidato dal Consiglio Provinciale”…… ……” Tanto ad avviso della ricorrente non è però ammissibile, in quanto l’atto che si è inteso convalidare era invalido per uno dei requisiti fondamentali previsti dalla legge ( l’incompetenza dell’organo deliberante). La censura è infondata, atteso che nella fattispecie l’Amministrazione Provinciale si è avvalsa della facoltà prevista ( anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale) dall’art.6 della L. 18 Marzo 1968 , n. 249, di sanare il vizio di incompetenza attraverso la pronuncia dell’organo competente ( il Consiglio Provinciale ). Aggiungasi che tale facoltà è stata esercitata legittimamente, come è stato ritenuto dal Tribunale in analoga controversia ( T.A.R. Marche 19 settembre 2003, n. 1005), trattandosi di incompetenza “ relativa” cioè di poteri esercitati da diverso organo dell’ Amministrazione istituzionale competente a provvedere, e non di difetto assoluto di attribuzioni…….” ……..“ Con il secondo, il terzo e il quarto motivo si sostiene che il Comune, nel ridisegnare l’assetto urbanistico della zona, avrebbe perseguito un interesse privato suo proprio, trasferendo fra l’altro le dotazioni standard non reperibili nelle aree di sua proprietà in quelle limitrofe (fra cui quella delle ricorrenti), ponendo in essere un irrazionale sacrificio delle aspettative, in mancanza di una comparazione degli interessi confliggenti e senza motivare adeguatamente le scelte effettuate. Le censure sono da valutare infondate, muovendo da un lato da una petizione di principio non condivisibile , cioè che il nuovo assetto urbanistico della zona deve ritenersi irrazionale, in quanto le aree destinate ad edilizia residenziale privata riguardano prevalentemente appezzamenti di terreno diversi da quelli di proprietà delle ricorrenti,e risolvendosi dall’altro nella contestazione di valutazioni eminentemente discrezionali, non sindacabili in questa sede se non per palese travisamento dei presupposti di fatto ed illogicità grave e manifesta, ad avviso del Collegio non ravvisabili nel caso in esame. - Le argomentazioni secondo cui il Comune nell’individuare le zone destinate alle nuove edificazioni, ha agito al solo fine di procurarsi un vantaggio, a discapito delle aspettative private, non colgono nel segno, attesa che la valutazione circa le caratteristiche e l’idoneità di una o di un’altra area a determinate finalità (nella specie, edificatorie) è rimessa alla esclusiva competenza dell’Amministrazione Comunale. - Pertanto non può sostenersi – in mancanza di inequivoci e consistenti indizi che le relative scelte siano inficiate da sviamento di potere – che il Comune abbia agito al solo fine di perseguire propri interessi privati. Aggiungasi che non esiste alcun declassamento delle aspettative delle ricorrenti, le cui proprietà erano incluse dal precedente strumento urbanistico nella zona P.E.E.P., e quindi destinate ad essere espropriate per consentire la realizzazione degli alloggi di edilizia economica popolare”…… …… “ Destituite di fondamento sono anche le censure volte a contestare l’omessa comparazione degli interessi confliggenti, e la carenza di motivazione delle scelte effettuate. Osserva il Collegio, da un alto, che lo strumento urbanistico in argomento ha attribuito a parte del terreno di proprietà delle ricorrenti una valenza edificatoria che prima non possedeva, sicchè non sussisteva alcun obbligo di motivare determinazioni in un certo senso migliorative della situazione preesistente. D’altro canto, si deve evidenziare che il suddetto terreno, ancorché incluso in area P.E.E.P., era in precedenza di fatto utilizzato per finalità agricole”….. ……“ Onde la scelta di destinare il 50 % della proprietà delle ricorrenti a zona agricola non è irragionevole, e non ha operato alcun sacrificio di precedenti aspettative ed interessi, abbisognevoli di comparizione con l’interesse pubblico, e di adeguata motivazione”… - “ Per le argomentazioni che precedono il ricorso deve essere respinto”

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