T.a.r. Marche - Sentenza n. 15/09 - Pres. Sammarco - Est. Daniele

Oneri di concessione variante

10/02/2009

F A T T O I Signori x e y ottenevano dal Comune il rilascio di concessione edilizia per la demolizione di un fabbricato esistente e la costruzione “ex novo” di un edificio di civile abitazione. Il contributo concessorio commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, veniva determinato in un importo complessivo di …………… mentre quello commisurato al costo di costruzione in ……………….per un ammontare complessivo di……………………… Essendo emersa, in sede di frazionamento del lotto, la possibilità di un incremento della superficie edificabile (che veniva calcolata in mq. 1082, in luogo dei mq. 973 originariamente previsti), gli interessati presentavano istanza di concessione in variante, per apportare al progetto originario alcune modifiche concernenti in particolare, un lieve incremento della volumetria ed una sopraelevazione del piano di gronda. L’Amministrazione comunale accoglieva l’istanza e rilasciava la concessione in variante, provvedendo tuttavia al conguaglio ed alla rideterminazione degli oneri concessori con riguardo all’intero fabbricato assentito, alla luce delle nuove tariffe nel frattempo entrate in vigore, sicchè con nota 4.11.1996 veniva chiesto ai richiedenti il pagamento della ulteriore somma di ……………….., in luogo di quella pari a ……………………che sarebbe risultata dovuta prendendo in considerazione soltanto il volume aggiuntivo realizzato a seguito della variante; il ricorso in opposizione proposto dagli interessati avverso la determinazione degli oneri era poi respinto con successiva nota sindacale 2.1.1997. I suddetti provvedimenti sono stati impugnati da x e y che ne hanno chiesto l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, deducendo in sintesi: a) violazione dell’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile e del principio “tempus regit actum”; b) eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti motivi e carenza di motivazione; c) erronea applicazione della circolare della Regione Marche 10 marzo 1982, n. 4, dell’art. 7 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 e dei principi generali in materia urbanistica. . Il TRIBUNALE ha accolto il ricorso. Queste le parti salienti della decisione : -“La difesa della resistente Amministrazione comunale eccepisce la improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione di permesso di costruire in variante, rilasciato nelle more del presente giudizio”….. …-“L’eccezione e infondata……” - “In tema di concessioni edilizie l’esposto principio comporta l’improcedibilità delle impugnazioni delle concessioni edilizie allorché la concessione impugnata sia stata sostituita con altra che ne autorizzi anche se sotto la denominazione di “variante”, un progetto nuovo e diverso, sul quale si siano esplicate nuove ed autonome valutazioni dell’Amministrazione,idonee a legittimare l’edificazione indipendentemente dalla prima concessione. Al contrario, il rilascio di autorizzazioni di variante vere e proprie, tese a modificazioni dell’originario progetto che ne presuppongono tuttavia l’esistenza, non comporta l’improcedibilità del ricorso proposto contro il primo e fondamentale provvedimento autorizzatorio, poiché tali varianti ed i provvedimenti che li autorizzano non hanno autonoma esistenza, perdono di oggetto e vengono a cadere all’atto dell’annullamento del precedente provvedimento (Cons.St., Sez. V, 14 gennaio 1991, n. 44). Inoltre, al fine di identificare la concessione in variante vera e propria e distinguerla dalla nuova, sostanziale concessione, è stato ritenuto che costituisce vera e propria variante quella che comporta modifiche quantitative e qualitative che siano compatibili con il disegno globale che ha ispirato il progetto originario, cioè allorché il nuovo progetto non sia idoneo a modificare in modo rilevante, per qualità e quantità rispetto al precedente”…………………………………………………………………….. …………….”costituisce variante l’atto che si limita ad assentire, rispetto ad un precedente progetto, modifiche quantitativamente e qualitativamente circoscritte, tali da non alterare le linee originarie dell’intervento edilizio, riguardanti in particolare, la superficie coperta, il perimetro, l’aumento dei piani, le caratteristiche funzionali e strutturali, interne ed esterne del fabbricato”…… ……………”In applicazione dei suesposti principi deve ritenersi – sulla scorta della documentazione in atti – che con l’ultimo permesso a costruire”……….non sono state mutate le caratteristiche sostanziali dell’intervento autorizzato” dato che… ” non incidono sui parametri urbanistici e non alterano le volumetrie fuori terra consentite sul lotto, onde l’omessa impugnazione del permesso di costruire “de quo” non determina la improcedibilità del ricorso proposto avverso i provvedimenti di determinazione degli oneri a seguito del rilascio della concessione edilizia …………….(medesima). …………..”Nel merito, il ricorso deve essere accolto, risultando fondate, ed assorbenti, le censure di violazione dell’art. 7 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 e dei principi generali in materia di urbanistica dedotte con il terzo motivo. L’Amministrazione comunale a seguito del rilascio della concessione edilizia in variante, ha provveduto a calcolare il contributo di urbanizzazione dovuto commisurandolo all’intero fabbricato nel suo insieme, e sulla base dei coefficienti parametrici vigenti al momento della emanazione della variante, come se l’intervento configurato da quest’ultima assumesse connotazioni tali da integrare una nuova costruzione (rispetto a quella autorizzata con la originaria concessione), o comunque modifiche sostanziali dei parametri urbanistico-edilizi del progetto a suo tempo approvato,tali da costruire n organismo edilizio, o parte di esso, con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile (variazioni essenziali). Il Collegio ritiene che la determinazione assunta dall’Amministrazione Comunale non sia legittima. Secondo orientamenti giurisprudenziali consolidati, e mai rimessi in discussione, costituisce nuova licenza (ora: permesso di costruire) il provvedimento il quale autorizzi sensibili mutamenti alla volumetria o all’altezza del fabbricato (Cons. St., Sez. V, 23 febbraio 1971, n. 128), alla sua estetica e tipologia ( Cons. St., Sez. V, 26 settembre 1969, n. 1013 ), al posizionamento del fabbricato ed agli allargamenti di alcuni suoi componenti ( Cons. St., Sez. V, 14 maggio 1992, n. 393), alla sagoma – e cioè alla forma della costruzione complessivamente intesa – alla superficie coperta, alla struttura interna e alla destinazione del manufatto ( Cons. St., Sez. V, 4 gennaio 1993, n. 26), quale ad esempio il mutamento della destinazione da civile abitazione a destinazione alberghiera). Nella fattispecie, avuto riguardo alle caratteristiche dell’intervento assentito con la concessione in variante”…..” Il Collegio ritiene che esso non integri delle innovazioni sostanziali all’originario progetto, tali da assumere autonoma rilevanza, o comunque configuri una variazione essenziale, secondo le definizioni stabilite dall’art.7 della L. 28 febbraio 1985 n. 47 (all’epoca vigente) e, nella Regione Marche, dall’art.5 della L.R. 18 giugno 1986, n.14…..”

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