T.a.r. Marche - Sentenza n. 138/09 - Pres. Passanisi - Est. Daniele

Pubblico impiego –giurisdizione dell’AGO- Riassunzione del giudizio

23/03/2009

…..“Con atto notificato il dott. X ha impugnato la determina del Direttore della Zona Territoriale ASUR con cui è stato disposto l’annullamento in via di autotutela della deliberazione del Comitato di gestione della ex U.S.L. n.49 del 3.2.1987, avente ad oggetto l’inquadramento in ruolo del medesimo dott. X da consulente a rapporto di lavoro dipendente, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili, articolati in due distinti motivi. Costituitasi in giudizio l’ASUR, ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del G.A., deducendo nel merito la infondatezza delle censure “ex adverso” formulate, concludendo per la reiezione. Innanzi tutto il Collegio deve prendere in esame l’eccezione di difetto di giurisdizione del G.A. formulata dalla difesa della resistente ASUR. L’eccezione è fondata. Il provvedimento impugnato, che reca la data del 6.10.2008, deve essere sottoposto alla cognizione del G.O. ai sensi dell’art.69, comma 7, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che fissa la data del 30 giugno 1998 come soglia temporale oltre la quale le controversie attinenti al rapporto di lavoro pubblico, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, in relazione a quanto disposto dall’art. 63 del decreto medesimo, sono sottratte alla giurisdizione amministrativa. …..Ciò premesso, posto che il provvedimento lesivo, oggetto dell’impugnazione, è stato adottato il 6.10.2008, a norma degli articoli 63 e 69 del D.lgs. n. 165 del 2001, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Conclusivamente il Collegio dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisidizione del G.A., con la precisazione, in ossequio ai principi in tema di “translatio iudicii” affermati dalle SS.UU. della Cassazione Civile con sentenza n.4109 del 22 febbraio 2007 e della Corte Costituzionale con sentenza n.77 dle 12 marzo 2007, che, in attesa che il legislatore traduca in norme specifiche i suddetti principi, appare opportuno (seppur la conseguenza principale e fondamentale della “translatio iudicii”, e cioè la conservazione degli effetti prodotti dalla domanda originaria, discenda direttamente dall’ordinamento, come chiarito dal giudice delle leggi, e non già da una dichiarazione specifica del giudice che declina la propria giurisdizione) fare salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda e rimettere le parti innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, fissando il termine di sei mesi per la riassunzione (cfr. Cons. St., Sez. IV, 13 marzo 2008 n. 1059; arg. Ex art.367 c.p.c.). Si ravvisano ragioni per compensare le spese tra le parti del giudizio”.

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