T.a.r. Marche, Sent. n. 958

Composizione commisisone di gara

30/05/2007

La Soc. Z impugna avanti il competente Tribunale Amministrativo Regionale l’aggiudicazione di una fornitura nonché i verbali della procedura di gara e altri atti presupposti e connessi emessi dall’Amministrazione aggiudicante. Deduceva in particolare la ricorrente che la commissione di gara non era stata costituita ai sensi dell’art. 21 L. 109/1994 bensì con la procedura prevista dal regolamento dei contratti dell’Ente resistente, atto pure impugnato con il ricorso introduttivo. Si costituivano resistendo alle avverse domande sia l’ente appaltante che la società aggiudicataria. Respinta l’istanza cautelare, successivamente il TAR accoglieva nel merito il ricorso annullando gli atti impugnati. Questi i motivi salienti della decisione: “Anche se il procedimento di gara in contestazione è stato indetto ai sensi del D. Lgs. 24 Luglio 1992 n. 358, che nulla dispone in merito alla composizione delle Commissioni di gara, la giurisprudenza amministrativa, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, ha più volte affermato che i criteri all’uopo stabiliti dall’art. 21, V comma, della legge n. 109/1994 costituiscono norme di principio che vanno comunque osservate anche per altri titpi di appalto (servizi e forniture)”. “Nel caso specifico, a parte la rilevanza della designazione dei componenti demandata solo alla Giunta e la rilevanza della nomina della Commissione prima dell’acquisizione delle offerte, ad avviso del Collegio è però: - senz’altro illegittima è la sua composizione in numero pari, dal momento che l’art. 21 della legge n. 109/1994 prescrive un numero dispari ed in tal seno dispone anche l’art. 18 del regolamento interno allorché stabilisce che la Commissione deve essere “non superiore a quattro, escluso il Presidente; - ugualmente illegittima è, poi, la mancata determinazione della sua composizione complessiva senza assicurare prevalenza ai componenti esperti (nel caso specifico solo due su quattro), né ciò è escluso dall’art. 18 del regolamento interno che, anzi, escluso il Presidente, richiede, appunto, quattro “qualificati tecnici interni e/o esterni; - illegittima è, infine, la nomina in qualità di “componente” del Direttore dell’Area 4, in relazione all’esplicito divieto posto dall’art. 21, V comma, del D. Lgs n. 109/1994 nei confronti d chi ha svolto o deve svolgere funzioni tecniche ed amministrative per i lavori oggetto di gara, dal momento che il suddetto Direttore aveva adottato atti del procedimento; Il motivo di gravame in esame è, dunque, fondato ed il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento della deliberazione di nomina della Commissione, unitamente alla disposta aggiudicazione ed ai verbali di gara approvati”.

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