T.a.r. Marche, Sent. n. 781 Pres. Sammarco – Est. Ranalli

Piano regionale gestione rifiuti

15/05/2007

I ricorrenti proprietari di terreni su cui insiste una discarica di rifiuti solidi urbani e assimilati, chiedevano a mezzo ricorso al TAR l’annullamento di delibera del Consiglio Provinciale e di delibera del Consiglio Regionale di approvazione dei rispettivi piani per la gestione dei rifiuti approvati in attuazione delle disposizioni della L.R. Marche 28/1999 e D. Lgs 22/1997 nella parte in cui riconfermavano il sito della discarica de quo, pur essendo in precedenza intervenuta sentenza definitiva di annullamento delle deliberazioni di scelta del sito stesso. In sintesi, i motivi di ricorso riguardavano: A) Violazione dell’art. 7 e ss. della L. 241/1990. Eccependosi la conoscenza da parte delle Amministrazioni resistenti di una precedente sentenza del Consiglio di Stato che riconosceva uno specifico interesse contrario dei ricorrenti al mantenimento di una discarica in situ, si assumeva l’obbligo di comunicazione preventiva agli stessi di avviso di avvio del procedimento. B) Contrasto dei provvedimenti impugnati col precedente giudicato. C) Eccesso di potere per omessa valutazione dei presupposti. Le resistenti Amministrazioni si costituivano, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, e in tal senso il Tribunale statuiva con la sentenza in epigrafe. Il Collegio, rilevava in particolare che le deliberazioni impugnate si appalesano: “ad avviso del Collegio, pienamente efficaci e la discarica in località x deve ritenersi validamente funzionante alla data degli atti ora impugnati e, quindi, pienamente confermabili dal piano Provinciale in applicazione del piano Regionale, indipendentemente dalle eventuali osservazioni contrarie dei ricorrenti, tenuto conto, peraltro, che il Piano Particolareggiato è pur sempre un atto, di pianificazione generale non soggetto a preventiva comunicazione di avvio del procedimento …”. Il collegio non ravvisava altresì contrasto tra gli atti impugnati e il precedente giudicato. “Diversamente da quanto dedotto nel ricorso” nella sopra menzionata sentenza del Consiglio di Stato, “neppure è stato ravvisato un motivo di oggettiva inidoneità del sito come sopra individuato né altro motivo che in qualche modo escluda in futuro la possibilità di localizzarvi una discarica, ma solo un difetto di adeguata motivazione sulla preferenza accordata a questo sito, rispetto agli altri contestualmente individuati, in relazione al vincolo costituito dalla “prescrizione di base” relativa alle aree V definite dall’art. 20 della N.T.A. del P.P.A.R. come “ambiti di alta percettività visiva, strade e punti panoramici”, di cui, ai sensi del successivo art. 23, la pianificazione territoriale deve attuare una politica di salvaguardia, qualificazione e valorizzazione”. Di conseguenza il collegio rileva che, poiché il Comune non ha individuato “alcun ambito definitivo di tutela connesso ad aree V di alta percettività visuale in corrispondenza dell’area della discarica di x…questo impedimento non esisteva più e ben poteva sia la Regione sia la stessa Provincia, in applicazione della sopravvenuta legislazione, confermare la permanente necessità di continuare ad utilizzare la discarica di che trattasi senza necessità di specifica valutazione e motivazione sulla sua compatibilità e preferenza rispetto ad altri siti in relazione ad un vincolo ormai non più esistente"...

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