T.a.r. Marche, Sent. n. 1926 Pres. Sammarco - Est. Manzi

Annullamento silenzio rigetto

16/10/2007

Con ricorso proposto avanti al T.A.R. Marche, X conveniva in giudizio il Comune Y per l’annullamento del silenzio serbato dall’Amministrazione in relazione alla domanda, presentata agli uffici comunali, relativa a progetto di lottizzazione edilizia . L’Amministrazione, invitava il ricorrente, ad integrare il progetto con la produzione di ulteriori documenti. Alla trasmissione da parte del ricorrente della documentazione integrativa richiesta non è seguita l’adozione da parte dell’Amministrazione di alcun provvedimento formale. Oltre a proporre ricorso per declaratoria di illegittimità del silenzio Comune intimato sulla domanda di lottizzazione, parte ricorrente richiedeva al Tribunale di pronunciarsi altresì anche in ordine alla fondatezza dell’istanza di lottizzazione, ai sensi dell’art.2, comma 5, L. 241/90, chiedendone l’accoglimento. Il Comune Y eccepiva l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso. In particolare eccepiva che solo uno dei lottizzanti aveva sottoscritto il ricorso e altresì non essersi in presenza di un silenzio inadempimento, bensì di una formale decadenza, poiché nella lettera con la quale gli uffici comunali avevano richiesto l’integrazione della documentazione, era stato espressamente specificato che, qualora la stessa non fosse stata presentata entro 90 giorni dalla richiesta, la domanda di lottizzazione sarebbe stata considerata decaduta. Pertanto, essendo stata presentata l’istanza di lottizzazione come l’integrazione solo dal ricorrente, senza sottoscrizione da parte degli altri proprietari lottizzanti, l’istanza da considerarsi carente rispetto a quanto richiesto dall’Amministrazione, avrebbe comportato decadenza della istanza stessa. Eccepiva altresì la carenza di interesse al ricorso, essendo la richiesta di lottizzazione priva della sottoscrizione della totalità dei proprietari delle aree coinvolte, dunque non approvabile. A parere del Collegio, nel processo amministrativo, il litisconsorzio attivo, ex art. 102 c.p.c., non è mai necessario, con la conseguenza che l’azione proposta da uno solo fra più cointeressati, non può essere compromessa dall’eventuale inerzia degli altri lottizzanti. Il Tribunale giunge alle medesime conclusioni di infondatezza anche delle ulteriori eccezioni formulate dalla difesa del Comune. “Alle domande di lottizzazione di aree edificabili non è applicabile il particolare strumento del silenzio diniego ope legis introdotto per le domande di permesso di costruire”. In considerazione di ciò, in capo all’Amministrazione grava l’obbligo, imposto dall’art. 2, L.241/90, di pronunciarsi, positivamente o negativamente, sulla relativa istanza del privato. Inapplicabile l’ipotesi decadenziale implicita proposta dal Comune nell’ipotesi di carenza documentale, dato che “oltre a non trovare alcuna copertura normativa, nel caso di specie non poteva comunque operare, poiché la parte ricorrente ha comprovato in atti di aver adempiuto nei termini assegnati a trasmettere la documentazione richiesta”, ………. “qualora tale documentazione non fosse stata ritenuta esauriente dal responsabile del procedimento, quest’ultimo avrebbe dovuto dare conto di tale circostanza con l’adozione di un provvedimento formale attestante la decadenza della domanda di autorizzazione della lottizzazione, cosa che non è avvenuta, essendosi la P.A. limitata a mantenere un comportamento di protratta inerzia in violazione dell’obbligo di conclusione del procedimento”. Riguardo alla richiesta di pronuncia sulla fondatezza dell’istanza di lottizzazione il Collegio aderendo “al prevalente orientamento della giurisprudenza, reputa che l’apprezzamento della fondatezza della suddetta istanza riguarda soltanto i casi in cui si verte in tema di attività vincolate dell’Amministrazione, con l’esclusione dunque delle ipotesi di attività discrezionale, come è il caso di “una domanda di approvazione di un progetto di lottizzazione edilizia per la cui valutazione la P.A. gode di ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, rispetto alla quale il giudice non ha né il potere né gli strumenti per verificare la fondatezza della istanza avanzata dal privato, in quanto la potestà discrezionale implica complesse considerazioni di convenienza e di opportunità che esulano dal potere cognitorio e decisorio riservato dalla legge al giudice amministrativo” (TAR Palermo, Sez. II, 7 febbraio 2006; TAR Abruzzo, PE, 20 gennaio 2007, n. 45)”.

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