T.a.r. Marche, Sent. n. 1866 Pres. Sammarco – Est. Manzi

Appalto pubblico

14/11/2007

La ricorrente società X chiedeva l’annullamento della delibera della Giunta municipale di……..e degli atti ad essa collegati di affidamento di fornitura di hardware e di software applicativo per gli uffici comunali in favore della ditta controinteressata y, nonché la condanna del Comune intimato al risarcimento dei danni arrecati alla società ricorrente. I motivi di ricorso riguardano in primis la violazione del d.lgs n. 267 del 2000, testo unico delle norme sull’ordinamento degli enti locali, ritenendosi invalida la procedura di scelta del contraente in quanto non preceduta, come stabilito dalla norma suddetta, da una formale delibera a contrattare da parte della Giunta municipale, la quale, ometteva inoltre di indicare l’oggetto e le clausole essenziali della proposta contrattuale. La ricorrente riteneva altresì l’aggiudicazione della fornitura elusiva delle indicazioni fornite dal Comune poiché veniva privilegiata la fornitura in regime di locazione delle apparecchiature in contrasto con quanto richiesto dalla P.A., ovvero, una cessione di proprietà dei materiali tutti al Comune. Si costituiva il Comune, sostenendo in particolare trattarsi di legittimo conferimento di cottimo fiduciario e in generale contestando la fondatezza dei motivi di ricorso. Il Collegio riteneva il ricorso meritevole di accoglimento considerando i motivi di gravame fondati. Al riguardo paiono meritevoli di rilievo i seguenti passaggi della motivazione: “Fondata deve essere valutata la censura di violazione dell’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ..…..per la genericità del suo contenuto la lettera di invito cui si è fatto cenno, a prescindere dalla sua natura di atto notiziale di una proposta contrattuale, non può essere qualificata come provvedimento a contrattare, poiché non riporta neppure le caratteristiche dell’oggetto della fornitura la cui individuazione, in termini di prodotti hardware e software da acquistare, appare indubbiamente generica, risultando rimessa alla libera iniziativa delle ditte interessate a partecipare al procedimento di scelta del contraente”….. “Nella lettera di invito di cui si controverte la procedura posta in essere dal Segretario comunale per la individuazione della ditta cui affidare la fornitura informatica suddetta, non è stata affatto qualificata come cottimo fiduciario riservato alla iniziativa e decisione del solo responsabile del procedimento, tanto è vero che la scelta operata da quest’ultimo è stata poi sottoposta al controllo della Giunta municipale che ha provveduto a formalizzare l’affidamento del contratto alla impresa controinteressata, autorizzando nel contempo il Segretario comunale alla stipula dello stesso”. In merito al primo dei due motivi di ricorso il Collegio concludeva che: “a fronte del tipo di procedimento ad evidenza pubblica posto in essere dal Comune intimato per individuare l’offerta più vantaggiosa in vista dell’aggiudicazione della fornitura suddetta, l’operato del Segretario comunale formalizzato con l’invio della lettera di invito alle ditte di fiducia , si rivela illegittimo, in quanto tale atto non risulta supportato da alcun preventivo provvedimento a contrattare adottato ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 2000”. Fondata altresì la dedotta censura di violazione della lettera di invito: “la stessa per come formulata lasciava obiettivamente intendere che l’Amministrazione intendeva acquisire in proprietà i beni ed i programmi informatici oggetto della fornitura richiesta, per cui l’avere privilegiato da parte della stessa P.A. l’acquisizione in locazione di tale fornitura, ha comportato una evidente elusione del contenuto della proposta contrattuale inviata alle ditte partecipanti alla gara ed, in particolare, della società ricorrente la quale nel rispetto della suddetta lettera di invito si era limitata a proporre un prezzo per la vendita dei prodotti informatici, senza prendere in considerazione la possibilità di quantificare nel contempo il canone di locazione di tali beni, dal momento che la lettera di invito non lo richiedeva espressamente. Da ciò deriva la illegittimità dell’impugnato provvedimento comunale con cui è stato formalizzato l’affidamento della fornitura di cui è causa in favore della controinteressata in quanto la stessa ha trovato giustificazione su un sistema di scelta del contraente (canone di locazione) diverso da quello previsto dalla lettera di invito (prezzo di vendita) per giunta senza aver consentito in sede di gara alle altre ditte, tra cui anche quella ricorrente, di integrare la loro offerta attraverso la proposta di un canone di locazione, accanto al prezzo di vendita indicato in precedenza”. Per tutte le motivazioni sopra esposte il Collegio ha accolto il ricorso relativamente all’annullamento dell’aggiudicazione. Veniva invece respinta la domanda di risarcimento danni con le seguenti motivazioni: “per effetto dell’accoglimento del ricorso e dell’annullamento del provvedimento impugnato non si determina il sicuro affidamento della fornitura di cui è causa in favore della ditta ricorrente, ma viene fatto salvo il potere dell’amministrazione di porre rimedio alla illegittimità riscontrata dal Tribunale con una attività rinnovatoria non necessariamente diretta all’affidamento dei lavori alla ditta ricorrente”.

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