T.a.r. Marche, Sent. n. 1778 Pres. Sammarco - Est. Tramaglini

Calendario venatorio regionale

24/10/2007

La ricorrente Associazione X chiedeva l’annullamento della deliberazione della Giunta Regionale riguardante l’approvazione del calendario venatorio 2006-2007 nella parte in cui consentiva la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria per altri due giorni alla settimana nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre. I motivi di ricorso riguardavano la violazione dell’art. 18 L. 157/1992 nella parte in cui il provvedimento regionale, nel consentire ulteriori giorni due settimanali di caccia, non avrebbe rispettato l’obbligo di motivare tale deroga con studi finalizzati a valutare l’impatto del maggior prelievo venatorio stante anche il parere non favorevole dell’Istituto Nazionale Fauna Selvatica. Il TAR delle Marche sospendeva cautelarmente l’efficacia del provvedimento impugnato. La Regione Marche riteneva il provvedimento, previa adozione di un parere di altro Ente e con diversa motivazione. Notificata impugnazione di tale atto a mezzo motivi aggiunti, la nuova richiesta cautelare veniva respinta dal Tribunale. Si costituiva la resistente Regione ed interveniva volontariamente nel giudizio la Provincia di Y. Le Amministrazioni osservavano che non poteva ricadere sulla Regione un ulteriore onere probatorio, data l’impossibilità di motivare scelte che non avevano subito alcun specifico rilievo critico da parte dell’“INFS” competente. Tanto premesso il Collegio statuendo sul merito della lite, respingeva il ricorso considerando i motivi di gravame infondati atteso che l’acquisito primo parere INFS (Istituto Nazionale Fauna Selvatica) lasciava all’Amministrazione la possibilità di procedere con la deroga laddove concrete verifiche ne avessero dimostrato la compatibilità con le più generali esigenze di conservazione della fauna selvatica. L’Amministrazione aveva assunto il provvedimento affidandosi successivamente ad un parere tecnico di ulteriore istituto competente in materia costituito presso una Istituzione Sanitaria Pubblica (ASUR di Z), in ordine alla consistenza delle popolazioni di avifauna e sostenibilità della deroga al calendario istituenda. In particolare il collegio ha fissato i seguenti principi di diritto: “Al riguardo occorre osservare che se la normativa richiamata consente l’incremento del numero delle giornate di caccia nei mesi di ottobre e novembre, parimenti richiede che la deroga in parola venga esercitata “sentito” l’INFS, con la conseguente applicazione dei principi generali in ordine al rapporto tra il provvedimento finale ed il contenuto del parere obbligatorio ma non vincolante. Trattandosi di esercizio di un potere discrezionale, in cui va tenuto conto sia del suddetto parere che delle “consuetudini locali” evocate dalla norma, la motivazione deve necessariamente tenere conto di ogni rilievo motivatamente critico attinente la sussistenza dei presupposti della deroga. Se ciò conduce a ritenere che l’onere della motivazione venga cospicuamente attenuato laddove vi sia sostanziale consonanza, tra statuizioni procedimentali e l’avviso dell’organismo tecnico, laddove invece quest’ultimo non concluda in modo favorevole alla proposta e l’amministrazione intenda comunque procedere nella sua scelta, le è imposto l’onere di farsi carico delle osservazioni procedimentali e di merito e quindi esprimere le valutazioni che l’hanno portata a disattendere il parere”. …

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