T.a.r. Lombardia, Sent. n. 102 Pres. Nicolosi - Est. Bellucci

Sanzioni amministrative art. 16 L. 689/1981

23/01/2008

L’Autorità y, a seguito di un’istruttoria formale, irrogava sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 2 co. 20 lett. c) L. 14/11/1995 nr. 481. La ricorrente società x eseguiva oblazione ex art. 16, comma 1, legge n. 689/1981. La PA negava effetto estintivo e impugnava il pagamento della restante somma. La società x impugnava tale atto ritenendo violato l’art.16, comma 1, legge n. 689/1981 nella parte in cui l’Autorità riteneva il pagamento avvenuto oltre i 60 giorni previsti per legge così come decorrenti dalla comunicazione delle risultanze istruttorie e non invece dalla notifica della sanzione. Il Collegio giudicante, in fase cautelare (ordinanza 1298/07) riteneva “ ...... che la decorrenza del termine per il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria sia resa possibile dalla comunicazione, oltre che dell'infrazione contestata, dell'ammontare della sanzione prevista; e quindi il pagamento de quo effettuato dalla ricorrente entro la scadenza di legge; determinandone la validità e l’efficacia dell’oblazione. Di contro, con la sentenza qui in esame stravolgendo il suo primo orientamento, il Collegio ha respinto l’istanza di annullamento della nota emessa dall’Autorità e dichiarato irricevibile la richiesta di annullamento della deliberazione della stessa ritenendo non avvenuta l’estinzione della obbligazione a mezzo oblazione. Meritano particolare rilievo i seguenti stralci della motivazione: “Con la prima censura la ricorrente deduce che il termine di 60 giorni stabilito per l’oblazione decorre dalla notifica della sanzione, e non dalla comunicazione delle risultanze istruttorie, le quali non hanno consentito di quantificare la sanzione da irrogare, né hanno individuato gli estremi della violazione come richiede l’art. 16 della legge n. 689/81. Il motivo non può essere accolto. L’art. 16 della legge n. 689/81 consente il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notifica degli estremi della violazione…..La possibilità di oblazione non può essere condizionata alla conclusione del procedimento sanzionatorio, quando nel corso di esso sono stati resi noti gli elementi costitutivi dell’illecito contestato. Invero subordinare l’oblazione, anziché alla contestazione o all’accertamento, ancorché sommario, dei fatti, alla definitiva determinazione dell’Ente significherebbe disconoscere il tenore letterale dell’art. 16, comma 1, della legge n. 689/1981 e contraddice lo scopo, insito nella norma, di permettere una celere conclusione del procedimento sanzionatorio, essendo l’istituto dell’oblazione teso ad evitare il prolungamento dei tempi connesso alla definitiva applicazione dell’ammenda”. Del pari veniva rigettato il secondo motivo di ricorso di parte ricorrente con il quale la società istante lamentava l’erroneità dei presupposti e la mancanza di un’adeguata istruttoria della delibera con la quale è stata applicata, a conclusione del procedimento, la sanzione. Il giudicante ritiene tale rilievo irricevibile. La quantificazione della misura sanzionatoria è datata Gennaio, mentre il ricorso al Tar è stato notificato nel mese di Luglio, con evidente decadenza dei termini ex art. 21 della legge n. 1034/1971. Sostiene il Collegio che “come visto nella trattazione della prima censura, la contestata determinazione costituisce la definitiva determinazione dell’Ente, gli effetti della quale non possono essere estinti per oblazione, sicchè dalla sua conoscenza decorrono inevitabilmente i termini di impugnativa”. Concludeva l’organo giudicante, che il ricorso va in parte respinto e in parte dichiarato irricevibile.

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