T.a.r. Lazio, Sent. n. 2977 Pres. Tosti - Est. Mezzacapo

Ricorso avverso graduatoria scuola superiore

05/04/2007

Il ricorrente, professore di scuola media, chiede l’annullamento della graduatoria stilata dal Preside del Liceo Scientifico per gli aspiranti a supplenza temporanea, in quanto collocato al secondo posto ingiustamente e di tutti gli atti successivi collegati, nonchè del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico presentato dallo stesso all’Ambasciata d’Italia presso X in veste di provveditore agli studi. I motivi dell’impugnazione riguardano violazione di legge e regolamento in relazione al Telespresso M.A.E. 120/913/c del 24.03.1995 ed eccesso di potere per omesso, erroneo e contraddittorio esame dei presupposti, difetto di motivazione, violazione della par condicio. La questione in particolare concerne la contestata attribuzione al controinteressato di punteggio per l’attività espletata come sostituto insegnante di attrezzistica presso ISEF nell’anno accademico 1992/93. “Il ricorso va accolto in quanto tempestivamente presentato". Il collegio rileva che l’istituto ISEF è un ente pubblico di grado universitario e non un istituto statale, inoltre il certificato ISEF di X si riferisce a servizi non valutabili perché non previsti dal Telepresso M.A.E. 120/913/c del 24.03.1995 recante la disciplina per il conferimento delle supplenze temporanee al personale docente non di ruolo nel posto di contingente statale operante nelle istituzioni scolastiche e nelle iniziative scolastiche all’estero; la lett. E) dell’all. 5 del citato telespresso consente la valutazione del solo “servizio d’insegnamento prestato nelle università o istituti di istruzione universitaria”. Il TAR Lazio ha accolto conseguentemente il ricorso annullando la graduatoria avversaria. Merita particolare rilievo la seguente parte della motivazione. “La questione concerne la contestata attribuzione al controinteressato di punteggio per l’attività espletata come sostituto insegnante di attrezzistica presso l’ISEF di X nell’anno accademico 1992/93. Giova preliminarmente osservare che l’Istituto superiore di educazione fisica di X sorto per iniziativa del Comune e della Provincia X è un ente pubblico di grado universitario, sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, ma non è un Istituto statale (Cfr. TAR Umbria, 18 settembre 1996 n. 341). Lo stesso Ambasciatore d’Italia di X in sede di decisione del ricorso gerarchico, osserva che appunto l’ISEF non è istituto di istruzione universitaria, pur pervenendo poi alla conclusione della valutabilità del servizio presso di esso prestato, per quanto non espressamente previsto nella tabella di riferimento. Ritiene invece il Collegio che, pur come correttamente rilevato dal ricorrente, il certificato ISEF di X si riferisce a servizi non valutabili perché non previsti dal Telespresso 120/913/c, recante appunto la disciplina per il conferimento delle supplenze temporanee al personale docente non di ruolo nei posti di contingente statale operanti nelle istituzioni scolastiche e nelle iniziative scolastiche all’estero. La lettera e) dell’allegato 5 del citato telespresso consente infatti la valutazione del solo “servizio d’insegnamento prestato nelle università o istituti di istruzioni universitarie”. Né appare possibile, per il rispetto dovuto al principio della par condicio tra i partecipanti alla procedura concorsuale di cui è questione, una lettura delle chiare e precise disposizioni del telespresso ministeriale idonea, di contro, a ricomprendere nell’ambito dei servizi valutabili quelli espletati dal controinteressato, non espressamente contemplati” … .

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