T.a.r. Emilia Romagna, Sent. n. 1275 Pres. Piscitello – Est. Trizzino

Annullamento provvedimento trasferimento personale

10/11/2008

Il Direttore della casa circondariale di X impugnava il provvedimento del Direttore Generale del Personale e della Formazione presso il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, con il quale veniva disposto il suo trasferimento dalla struttura carceraria di X al Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di Y con motivazione di “valorizzare le proprie competenze professionali e di consentirle di esprimere in termini più adeguati la propria professionalità”, nonché dell’avviso di avvio del procedimento e del verbale della visita ispettiva, con il quale venivano contestate criticità gestionali riscontrate nella Casa Circondariale imputabili al dirigente. Nel ricorso si deducevano a) violazione delle norme sul giusto procedimento; b) eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione, illogicità manifesta, perplessità e contraddittorietà; c) violazione D. Lgs. n. 63/2006 e T.U. n. 3/1957. Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso. All’udienza fissata per la discussione della sospensiva, il Collegio pronunziava sentenza breve, che accoglieva il ricorso. Questi i passi salienti della motivazione “la relazione ispettiva dell’Ufficio è supportata da considerazioni generiche, contraddittorie e sintomatiche di una motivazione perplessa e insufficiente”. …” Va premesso che dalla relazione ispettiva richiamata non emergono elementi idonei e sufficienti né ad addebitare al ricorrente le criticità gestionali riscontrate nella Casa Circondariale, né tanto meno a giustificare il suo trasferimento”… …” Il generico riferimento agli esiti della visita ispettiva effettuata e la non indicazione di specifiche risultanze sfavorevoli al ricorrente, non consentono di comprendere se vi siano state mancanze o disfunzioni ad essa direttamente imputabili e tali da legittimare l’avvicendamento al vertice dell’istituto penitenziario”… . “La dedotta carenza di motivazione è suffragata dal comportamento perplesso e contraddittorio dell’Amministrazione che ha disposto l’assegnazione temporanea del ricorrente al Provveditorato Regionale, prima della definizione delle procedure degli incarichi dirigenziali di cui al D. Lgs 15.02.2006, n. 63, al solo fine di valorizzare le sue competenze professionali e di consentire di esprimere in termini più adeguati la propria professionalità, senza tuttavia manifestare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione”. … … “Tanto basta a ritenere che l’impugnato provvedimento incorre nei vizi di eccesso di potere e violazione di legge prospettati con il secondo e terzo motivo”. …

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