Sentenza che dichiara l’incompetenza - Appello - Inammissibilità

19.6.2025 – Corte di Appello di Ancona – Sent. 865/2025. Pres. Gianfelice – Est. De Nisco

20/06/2025

(omissis)

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

  Il Tribunale di Pesaro in accoglimento dell’opposizione proposta da A s.r.l. in liquidazione, B, C e d avverso il DI n. omissis/2019 emesso nei loro confronti ed in favore di E S.r.l., per il pagamento della complessiva somma di € omissis (i garanti fino alla concorrenza di € omissis), oltre accessori, quale residuo debito derivante dal contratto di mutuo concluso con la società debitrice principale, ha dichiarato l’incompetenza territoriale della domanda azionata in via monitoria, ritenendo competente quanto a C il Tribunale di Reggio Emilia e quanto a B e d il Tribunale di Ancona, ed ha conseguentemente dichiarato la nullità del DI opposto, condannando parte opposta al rimborso delle spese legali in favore degli opponenti. In particolare, il Tribunale, dopo aver dato atto che a seguito dell’avvenuta dichiarazione di fallimento della società debitrice principale l’opposizione era stata riassunta dai soli fideiussori: ha rigettato l’eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione previsto dall’art.5 D.Lg. n.28/2010, in quanto tardivamente sollevata; ha accertato la qualità di consumatore di C, in quanto alla data di sottoscrizione della fideiussione “ormai non possedeva più alcuna partecipazione nella A S.r.l. né rivestiva alcuna carica nella società”, ritenendo che “il fatto che i suoi familiari fossero coinvolti nelle dinamiche societarie della A S.r.l.” e che detto opponente “abbia continuato a rilasciare fideiussioni bancarie anche dopo la sua fuoriuscita dalla società” non costituissero circostanze idonee ad escludere la riconosciuta qualità; quanto agli opponenti B e d, ha preso atto che gli stessi hanno inteso avvalersi della clausola di cui all’art. 15 del contratto di fideiussione (disposizione “approvata dalle parti con doppia sottoscrizione”), rilevando che la società opposta non aveva negato l’esistenza della clausola e la sua validità. E S.r.l., in persona della procuratrice W S.p.a., ha proposto appello, articolando i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 3 e falsa applicazione dell’art. 33 II comma lett. u del Codice del Consumo del capo di sentenza che ha qualificato C come consumatore; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 28 c.p.c., che prevede la derogabilità del foro convenzionale, e dell’art. 33 c.p.c. del capo di sentenza che ha dichiarato l’incompetenza territoriale in relazione a B e d. Ha quindi concluso per la conferma del DI opposto, con il rigetto delle ulteriori eccezioni proposte dagli opponenti in primo grado. B e d, costituitisi in giudizio, hanno eccepito in via preliminare l’inammissibilità dell’appello essendosi il giudice di primo grado pronunciato solo sulla competenza e comunque chiesto nel merito il rigetto integrale dell’appello, insistendo per le eccezioni già svolte nel giudizio di primo grado, specificamente riproposte. Hanno inoltre rilevato che C era deceduto prima della notifica dell’atto di citazione in appello, con conseguente nullità della relativa notifica. Con ordinanza in data 30/5/2023 questa Corte, rilevata la regolarità della notifica effettuata nei confronti del fallimento di A s.r.l., ne ha dichiarata la contumacia e, “rilevato di contro che la notifica all’appellato C è stata effettuata (in data 17/4/2023) presso il difensore nominato per il giudizio di primo grado allorché era già intervenuto il decesso del medesimo (omissis)”, in ossequio al principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 22889 del 13/9/2019 (per cui l’intervenuto decesso comporta l’automatica interruzione del processo a prescindere dalla conoscenza dell’atto interruttivo), ha dichiarato interrotto il processo. Con ricorso depositato in data 18/7/2024 la società appellante ha provveduto alla riassunzione del giudizio anche nei confronti degli eredi di C, insistendo per le domande già poste. Nessuno si è costituito per questi ultimi. In accoglimento dell’eccezione preliminare sollevata dagli appellati B e d l’appello deve essere dichiarato inammissibile. Come emerge dalla piana lettura della sentenza impugnata il giudice di primo grado con separate ed autonome motivazioni si è limitato a dichiarare la propria incompetenza territoriale in ordine alle domande azionate in via monitoria e, conseguentemente, a dichiarare la nullità del DI opposto. L’appellante avrebbe dovuto pertanto impugnare la sentenza proponendo il regolamento necessario di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c.. Costituisce infatti giurisprudenza pacifica nella giurisprudenza di legittimità l’affermazione per cui “Le pronunce sulla sola competenza, anche se emesse in grado di appello e pur quando abbiano riformato per competenza la decisione di primo grado riguardante anche il merito, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, giusta l'art. 42 c.p.c., il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado e configura, quindi, il regolamento suddetto quale mezzo d'impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza. Tale principio, peraltro, opera anche nel caso in cui esista una questione sull'ammissibilità e tempestività dell'eccezione di incompetenza ovvero sul tempestivo rilievo d'ufficio della medesima” (cfr. Cass. ord. n. 17025 del 10/7/2017; n. 5516 del 28/2/2020; n. 4667 del 15/2/2023). La Cassazione ha infatti chiarito che “La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice "ad quem" deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio. Tale pronuncia, peraltro, decidendo solo in ordine alla competenza ed alle spese, deve essere impugnata esclusivamente con il regolamento di competenza di cui all'art. 42 c.p.c., anche se emessa in grado di appello” (cfr. Cass. sent. n. 1372 del 26/1/2016; ord. 1121 del 14/1/2022). Non meritevole di accoglimento è poi la domanda di condanna dell’appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.. A riguardo questa Corte ritiene che non siano stati acquisiti al processo elementi che consentano di affermare che l’appello sia stato pintenzionalmente proposto solo per arrecare un danno alla controparte ed inoltre che il presente giudizio abbia arrecato all’appellato conseguenze pregiudizievoli diverse dalle spese processuali. La domanda deve pertanto essere rigettata. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza. (omissis)    

© Artistiko Web Agency