Selezione incarico ex art. 110 Dlgs. 267/2000 – Coordinatore di ambito sociale – Concorso pubblico – Insussistenza requisiti – Incarico fiduciario – Giurisdizione giudice ordinario – Ricorso al TAR – Inammissibilità -

23.2.2026 TAR Marche Sentenza nr. 255/2026 – Pres. Ianigro – Est. Ruiu

26/02/2026

Parte ricorrente impugna la determinazione del Segretario Generale, avente a oggetto l'approvazione dei verbali della Commissione esaminatrice e del Comitato dei Sindaci relativi alla selezione per il conferimento dell'incarico di Coordinatore di ambito ai sensi dell'art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000, nonché la nomina della controinteressata, unitamente agli atti presupposti della procedura, tra cui l’Avviso di selezione pubblica. Il Collegio dopo aver dato avviso della eventuale possibilità di definire immediatamente il giudizio con sentenza in forma semplificata, considerato che il precedente in punto di giurisdizione con Sentenza n. 452/2024 ha così statuito: “…. 1. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, conformemente a quanto deciso da questo Tar, in una controversia analoga, con sentenza 14 maggio 2024 n. 452, peraltro citata a verbale dell’odierna camera di consiglio. Devono quindi essere accolte le eccezioni presentate dal Comune e dalla controinteressata. 1.1. La giurisprudenza è ormai consolidata, nell’affermare che la controversia in materia di selezione per il conferimento di incarichi di natura direttiva a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del Tuel (specificamente menzionato nell'impugnato avviso pubblico) è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, difettando tale procedura dei requisiti del concorso e connotandosi, per contro, per il carattere fiduciario della scelta nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei sulla base dei requisiti di professionalità indicati nell’avviso. 1.2.Tale modalità selettiva si distingue dal concorso pubblico per le assunzioni ai pubblici impieghi, le cui controversie sono invece riservate, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, alla cognizione del giudice amministrativo (Cass. civ., Sez. un., ord. n. 21600 del 4 settembre 2018; Cons. Stato, V, 24 maggio 2021, n. 3993; 4 aprile 2017, n. 1549; 3 maggio 2019, n. 2867; CGA, 16 marzo 2020, n. 171; 20 dicembre 2021, n. 218). 1.3.In particolare, è stato osservato che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie per il conferimento di incarichi di natura direttiva “avendo l'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2011, espressamente attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario anche le controversie in tema di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni”, dovendosi considerare tali atti “come mere determinazioni negoziali e non più atti di alta amministrazione, venendo in tal caso in considerazione come atti di gestione del rapporto di lavoro rispetto ai quali l'amministrazione stessa opera con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro” (cfr. C.G.A.R.S. n. 171 del 16 marzo 2020; Cass. civ., Sez. un., 20 ottobre 2017, n. 24877). 1.4. La distinzione tra concorso pubblico e selezione pubblica è stata chiarita dal Consiglio di Stato, proprio con riferimento alla procedura selettiva prevista dall'art. 110 Tuel: è stato ribadito che la procedura selettiva prevista dal citato art. 110 del d.lgs. n. 165 del 2001 “non consiste in una selezione comparativa di candidati svolta sulla base dei titoli o prove finalizzate a saggiarne il grado di preparazione e capacità, da valutare (gli uni e le altre) attraverso criteri predeterminati, attraverso una valutazione poi espressa in una graduatoria finale recante i giudizi attribuiti a tutti i concorrenti ammessi, essendo piuttosto finalizzata ad accertare tra coloro che hanno presentato domanda quale sia il profilo professionale maggiormente rispondente alle esigenze di copertura dall'esterno dell'incarico dirigenziale” (Cons. V Stato, 3 maggio 2019, n. 2867; 4 aprile 2017, n. 1549; 29 maggio 2017, n. 2526, Tar Sicilia Palermo 13 marzo 2024 n. 981). 1.5.Le predette conclusioni sono adattabili al caso in esame, che riguarda, appunto, un incarico assegnato ai sensi dell'art. 110 Tuel. L’unica eccezione è il caso in cui è contestato in radice l'esercizio del potere discrezionale estrinsecantesi nella scelta di ricercare all'esterno professionalità idonee a ricoprire incarichi dirigenziali ove siano coinvolti profili discrezionali tali da radicare la giurisdizione di questo giudica (da ultimo Cons. Stato V 14 giugno 2024 n. 5356). Al contrario, nel caso oggetto di giudizio le contestazioni riguardano le modalità di svolgimento della procedura, la cui natura paraconcorsuale non muta le posizioni soggettive coinvolte e, di conseguenza, la giurisdizione. 2. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, avanti al quale, ai sensi dell’art. 11 cpa, potrà essere riassunto il giudizio entro i termini di legge …”.

© Artistiko Web Agency