Studio legale Valentini
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17.7.2025 – TAR MARCHE Ordinanza nr. 00586/2025 REG.PROV.COLL. Pres. Anastasi Rel. Morri
17/07/2025
Il ricorrente ha impugnato la determinazione del Comando Legione Carabinieri "Marche", avente ad oggetto il trasferimento e la destinazione di reparto Arma CC. Il ricorso introduttivo del giudizio contiene anche istanza ex art. 116 c.p.a. per acquisire “le valutazioni sottese al mancato accoglimento delle richieste di sedi preferenziali, nonché la disponibilità in organico di posto a cui lo stesso Appuntato Scelto avrebbe potuto ambire in dette sedi, anche in relazione alle considerazioni svolte in ragione della esigenza turistica dei comuni sedi di richiesta (-OMISSIS-)”. In particolare il ricorrente allega che, con nota del -OMISSIS-, aveva rappresentato all’amministrazione la preferenza per diverse sedi di assegnazione dopo il rientro in Italia. La sede assegnata non era quindi stata indicata come sede preferenziale. Al riguardo il Collegio osserva che il rito ex art. 116, comma 2, c.p.a. può essere utilizzato, dopo formale istanza di accesso che l’amministrazione respinge in forma espressa o tacita, al fine di concentrare i giudizi ed evitare la proposizione di due ricorsi paralleli. Nel caso in esame il ricorrente non ha invece proposto all’amministrazione alcuna istanza di accesso. Non si è quindi formato alcun provvedimento di rigetto (espresso o tacito). L’istanza in oggetto può comunque essere trattata come richiesta istruttoria di parte, ex art. 65, comma 3, del c.p.a., quando l’amministrazione, nel costituirsi in giudizio, non ottempera oppure ottempera solo parzialmente all’onere di deposito documentale ex art. 46, comma 2, del c.p.a. Al riguardo va osservato che la ricordata nota del -OMISSIS-, di segnalazione delle sedi di gradimento, era stata espressamente richiesta dall’amministrazione con la precedente circolare del -OMISSIS- che invitava i militari, in vista del loro rientro in Italia, “a comunicare - con urgenza - tre o più Comandi di gradimento per l’impiego nel territorio nazionale”. L’amministrazione, nel costituirsi, si è limitata a depositare alcuni atti già depositati dallo stesso ricorrente limitandosi poi a riferire, attraverso la memoria difensiva, solo con riguardo alla forza organica ed effettiva della Centrale Operativa di-OMISSIS- rapportata a quella di -OMISSIS-, senza invece nulla riferire ed allegare con riguardo alle altre sedi sopra indicate; sedi per le quali si rende quindi necessario disporre istruttoria per acquisire documentazione (nei limiti strettamente necessari all’odierno giudizio e con eventuali parti oscurate non necessarie) e chiarimenti integrativi essendo state oggetto di specifica domanda che l’amministrazione si era autovincolata a prendere in considerazione pur riservandosi di decidere diversamente.