Studio legale Valentini
Associazione Professionale
- C.F. e P.IVA 02239730415
- Via San Francesco, 30 - 61121 Pesaro
- tel. 0721 69345 - fax 0721 69028
- info@avvocatoaldovalentini.it
18.6.2026 TRIB. DI PESARO – ORDINANZA - EST. MAZZINI
23/06/2026
Il Giudice a scioglimento della riserva assunta all'udienza del OMISSIS sull’istanza presentata da parte ricorrente di audizione del minore A letti gli atti di causa, esaminata la relazione peritale in atti allegata premesso che: Il secondo comma dell'art. 473 Bis.4 dispone che il giudice non proceda all'ascolto del minore, dandone atto con provvedimento motivato, in quattro ipotesi: a) se esso è in contrasto con l'interesse del minore; b) se manifestamente superfluo; c) in caso di impossibilità fisica o psichica del minore, d) se quest'ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato. Rilevato che nessuna delle ipotesi ricorre nel caso in esame, non essendovi elementi allo stato degli atti per ritenere che l'ascolto del minore A possa essere considerato pregiudizievole per lo stesso, né del tutto privo di utilità e, rilevato che in ordine alla questione del mancato ascolto, sia la legge delega che il D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 nulla dicono sulla conseguenza del mancato adempimento all'onere di ascolto del minore da parte del giudice, dovendosi ritenere preferibile la tesi secondo cui solo l'omissione ingiustificata di tale incombenza importi nullità del procedimento, in considerazione del fatto che, pur non essendo il minore parte del processo, lo stesso è pur sempre portatore di un interesse contrapposto a quello dei genitori, e pertanto la sua mancata partecipazione alla formazione del provvedimento decisorio che lo riguarda, configura violazione del contraddittorio e dei principi del giusto processo. Nullità peraltro, che avrebbe carattere assoluto e sarebbe rilevabile d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del procedimento e convertibile in motivo di gravame, trattandosi di nullità posta nell'interesse dei figli minori. Ritenuto opportuno quanto alle modalità dell'ascolto farsi assistere ex art. 473-Bis.5 dalla CTU dott.ssa B, quale esperto. Dispone l’ascolto del minore A con l’ausilio della CTU B e fissa per tale incombente l’udienza del OMISSIS. Dispone altresì l’ausilio della fonoregistrazione. (OMISSIS)