Revocazione ex. art. 395 n. 1 e 4 c.p.c. – Condizioni – Fattispecie – Insussistenza

25.6.2025 – Corte di Appello di Ancona – Sent. 889/2025 – Pres. Federico – Est. Ercoli

27/06/2025

CONCLUSIONI   Il procuratore dell'appellante ha concluso chiedendo: “Voglia L’Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: -ritenuta legittima ed ammissibile la domanda spiegata, in accoglimento della medesima, revocare ex art. 395 cpc, per tutti i motivi di cui in narrativa, l'impugnata sentenza n. 1057/2022 del 15/12/2021, pubblicata il 09/08/2022; -                     Conseguentemente, nel merito, riformare la sentenza n. 883/2017 resa dal Tribunale di Pesaro, nella persona del Got Dott. omissis, più segnatamente, “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e quindi dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, che l'attore ha legalmente esercitato il retratto del terreno agricolo de quo, sussistendo le condizioni soggettive ed oggettive necessarie per il retratto,  sia con riferimento alla data della conclusione della compravendita con il terzo,  sia in relazione alla data della ricezione da parte del retrattato, della dichiarazione del retraente e conseguentemente accogliere la domanda come proposta. Per l'effetto voglia dichiarare inefficace nei confronti del retrattato l'atto di compravendita per notaio omissis del omissis/2012, trascritto il omissis, tra Comune di A e B SRL con oggetto il predetto fondo, confinante con C, trasferendo a favore di quest’ultimo per l’avvenuto esercizio del diritto di riscatto ai sensi degli artt. 7 L n.817/71 e 8 L. n. 950/65, condizionatamente al pagamento del prezzo di € omissis nel termine di legge, la proprietà del terreno agricolo ubicato in Comune di omissis, identificato nel NCT omissis costituente oggetto dell’atto pubblico di compravendita per notaio omissis del omissis/2012, trascritto il omissis, tra Comune di A e B SRL; Con esonero da responsabilità della Cancelleria per gli incombenti consequenziali da effettuarsi in conformità alla presente pronuncia e, per quanto di necessario, il Conservatore dei RRII in ordine alle trascrizioni a compiersi in dipendenza del costituito titolo, previa acquisizione e inoltro da parte della Cancelleria Civile dell'intestato Tribunale, a seguito di invito alle parti a produrre idonei documenti giustificativi relativi agli elementi necessari per la trascrizione ai sensi dell'art. 2659 cc così come modificato dalla L. 27.2.1985 n. 52 in particolare quanto ai dati concernenti estremi di codice e/o partita fiscale e regime patrimoniale, se necessario, invito comunque da intendersi esteso a quant'altro dovesse risultare necessario ai sensi e per gli effetti della L. 27.2.2985 n. 52 per rendere possibile le annotazioni in dipendenza della presente pronuncia; Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio di entrambi i gradi del giudizio. Con vittoria di spese e compenso professionale anche del presente giudizio di revocazione” Il procuratore di parte appellata B S.r.l. ha concluso chiedendo: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni contraria istanza e domanda disattesa e reietta, dichiarare inammissibile e nel merito infondata la domanda attrice, con vittoria di spese di lite e condanna dello stesso C al pagamento altresì di una somma, da valutarsi in via equitativa anche ex. art. 96 c.p.c. e da liquidarsi in favore di Soc. B .r.l. per lite temeraria e abuso del diritto, nella misura che l’Ecc.ma Corte valuterà di ragione e di legge”. Il procuratore della appellata Comune di A ha concluso chiedendo: “Piaccia all’Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarare inammissibile e comunque rigettare nel merito la domanda avversaria anche con qualunque statuizione, vinte le competenze di lite”. Oggetto: revocazione FATTI DI CAUSA I)                  Il sig. C, proprietario coltivatore diretto ed imprenditore agricolo professionale, conveniva in giudizio la società B S.r.l. con atto di citazione notificato in data 13.12.2013 chiedendo accertare e dichiarare di aver legalmente esercitato, sussistendone tutte le condizioni soggettive ed oggettive (con riferimento sia alla data della compravendita che a quella di ricezione da parte del retrattato della dichiarazione del retraente), il retratto del terreno agricolo del fondo confinante, sito in omissis, Loc.tà omissis, della superficie di mq omissis, censito al Catasto Terreni omissis condizionatamente al pagamento del relativo prezzo nel termine di legge, fatto oggetto del contratto di compravendita stipulato dal Comune di A, a seguito di esperimento di asta pubblica, in favore della B S.r.l., a rogito Notaio omissis, Repertorio n. omissis, Raccolta n. omissis, del omissis, trascritto il omissis, a seguito di seguito di esperimento di asta pubblica, al prezzo di € omissis con cui il Notaio rogante aveva dato atto che “detto immobile è stato aggiudicato alla società B SRL a seguito di mancato esercizio del diritto alla prelazione legale spettante all’affittuaria d …” , non essendo stato posto in condizione di esercitare il diritto di prelazione.          La convenuta contestava la domanda chiedendo, previo accertamento della insussistenza dei requisiti di legge in capo all’attore, dichiarare l’affittuario del fondo legittimo titolare del diritto di prelazione del bene per cui è causa e respingere la domanda; in via subordinata condannare il Comune di A, di cui veniva richiesta la chiamata in causa, al risarcimento dei danni subiti, anche conseguenti al mancato diligente espletamento degli incombenti correlati alla “denuntiatio”, dell’assegnazione provvisoria al titolare legittimo del diritto di prelazione.      Il Comune di A, chiamato in causa, si costituiva in giudizio affermando la piena titolarità del diritto di prelazione in capo a d chiedendo il rigetto della domanda. II)               Il Tribunale di Pesaro rigettava la domanda con sentenza n. 883/2017 del 14.12.2017, confermata, a seguito di impugnazione del sig. C, dalla Corte di Appello di Ancona con sentenza n. 1057/2022 pubblicata in data 09.08.2022. III)            Il sig. C proponeva giudizio di revocazione ex art. 395, n. 1 e n. 4 c.p.c. avverso la richiamata sentenza chiedendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: -ritenuta legittima ed ammissibile la domanda spiegata, in accoglimento della medesima, revocare ex art. 395 cpc, per tutti i motivi di cui in narrativa, l'impugnata sentenza n. 1057/2022 del 15/12/2021, pubblicata il 09/08/2022; -                           Conseguentemente, nel merito, riformare la sentenza n.883/2017 resa dal Tribunale di Pesaro, nella persona del Got omissis e più segnatamente, “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e quindi dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, che l'attore ha legalmente esercitato il retratto del terreno agricolo de quo, sussistendo le condizioni soggettive ed oggettive necessarie per il retratto, sia con riferimento alla data della conclusione della compravendita con il terzo, sia in relazione alla data della ricezione da parte del retrattato, della dichiarazione del retraente e conseguentemente accogliere la domanda come proposta. Per l'effetto voglia dichiarare inefficace nei confronti del retrattato l'atto di compravendita per notaio omissis del omissis/2012, trascritto il omissis, tra Comune di A e B SRL con oggetto il predetto fondo, confinante con C, trasferendo a favore di quest’ultimo per l’avvenuto esercizio del diritto di riscatto ai sensi degli artt. 7 L. n. 817/71 e 8 L. n. 950/65 condizionatamente al pagamento del prezzo di € omissis nel termine di legge, la proprietà del terreno agricolo ubicato in Comune di omissis, identificato nel NCT omissis, costituente oggetto dell’atto pubblico di compravendita per notaio omissis del omissis/2012, trascritto il omissis, tra Comune di A e B S.r.l.; Con esonero da responsabilità della Cancelleria per gli incombenti consequenziali da effettuarsi in conformità alla presente pronuncia e, per quanto di necessario, il Conservatore dei RRII di Pesaro in ordine alle trascrizioni a compiersi in dipendenza del costituito titolo, previa acquisizione e inoltro da parte della Cancelleria Civile dell'intestato Tribunale, a seguito di invito alle parti a produrre idonei documenti giustificativi relativi agli elementi necessari per la trascrizione ai sensi dell'art. 2659 cc così come modificato dalla L. 27.2.1985 n. 52 in particolare quanto ai dati concernenti estremi di codice e/o partita fiscale e regime patrimoniale, se necessario, invito comunque da intendersi esteso a quant'altro dovesse risultare necessario ai sensi e per gli effetti della L. 27.2.2985 n. 52 per rendere possibile le annotazioni in dipendenza della presente pronuncia; Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio di entrambi i gradi del giudizio”. Con vittoria di spese e compenso professionale anche del presente giudizio di revocazione. In via istruttoria, si opus: Si insiste per l'ammissione della richiesta CTU, idonea a stabilire se il lavoro impiegato dall'attore e dalla propria famiglia sia valutabile in almeno un terzo di quello che occorre, tenendo presente le coltivazioni e la cura e il governo del bestiame svolte e le dimensioni del fondo”.             La B S.r.l., costituendosi, contestava i presupposti per l’'esercizio dell'azione di           revocazione e concludeva chiedendo il rigetto della domanda con condanna del sig. C ex art. 96 c.p.c.             Il Comune di A, rilevata l'irritualità della produzione documentale effettuata nel presente giudizio, contestava la domanda e concludeva chiedendo dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare nel merito la domanda avversaria con qualunque statuizione, vinte le competenze di lite. IV)            Preso atto dello scambio di note difensive ex art. 83, e successive modificazioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1)                 Nel proporre giudizio di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. il sig. C ha dedotto che la sentenza della Corte di Appello è stata pronunciata per effetto di un errore di fatto risultante dagli atti del giudizio per aver affermato che “…non possono essere poste a sostegno della domanda attrice argomentazioni relative ad un soggetto che non è stato chiamato in causa…”, per aver ritenuto l'infondatezza del secondo motivo di gravame, poiché l'appellante non ha “provato di possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla specifica normativa in materia” richiamando al riguardo il “… provvedimento del Comune di A del omissis/2014 n. omissis (la cui validità è stata confermata dal Tribunale di Pesaro con ordinanza 9/11/2015 resa ex art. 702 ter c.p.c.) che ha annullato il titolo IAP esibito dall'attore per carenza originaria dei requisiti”, perché “ ... i testi indicati dall’ attore non hanno confermato quanto necessario per sostenere la domanda e né hanno inquadrato la circostanza che l'attore coltivava il terreno sotto un profilo temporale [. .. ]”' e, infine, perché “b) non risulta prodotto un certificato attestante l'iscrizione dell’ attore nella gestione previdenziale ed assistenziale degli agricoltori; c) considerando che il Coltivatore Diretto è colui che soddisfa le esigenze di lavoro della propria azienda prevalentemente con il lavoro proprio e della propria famiglia, il C non ha provato in alcun modo di essere in regola con le norme vigenti che stabiliscono una soglia minima di un terzo della forza lavoro necessaria per la normale conduzione dell'azienda (L. 203/82, 590/65, 454/61)”. Al contrario, secondo l’assunto della difesa del sig. C, non era stata in alcun modo verificata la validità della denuntatio, né la copiosa documentazione riguardante il d, affittuario del fondo, né le disposizioni testimoniali relative al predetto d da cui emergeva la carenza dei requisiti di legge. Inoltre la determina del Comune di A del omissis n. omissis, che aveva annullato il titolo IAP esibito dall'attore, era stata dichiarata illegittima e conseguentemente inefficace con sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 329/2020 del 20/04/2020, resa nel procedimento n. 1588/2015 (di cui non era stata parte la società B S.r.l.) - di accoglimento dell’appello proposto dallo stesso sig. C e totale riforma dell’ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Pesaro – tempestivamente depositata in giudizio della difesa di C nella prima data utile successiva alla sua pubblicazione, unitamente alle note di trattazione scritta depositate il 12/10/2020 per l’udienza del 14/10/2020. La Corte di Appello non aveva però, in alcun modo considerato, con la sentenza di revocazione, tale pronuncia – la cui validità risulta coperto da giudicato nei rapporti con il Comune di A quanto alla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento della qualifica di IAP – mentre, diversamente, avrebbe potuto certamente verificare la correttezza del certificato di iscrizione prodotto ab origine ed attribuire accertamento efficacia riflessa nei confronti della società rimasta estranea al giudizio (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 02/12/2015, n. 24558) nonché accertare - atteso il deposito del certificato attestante l'originaria iscrizione nella gestione IAP e che il sig. C, dopo la pronuncia della richiamata sentenza di appello, si era attivato per regolarizzare la posizione - la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi tanto più in considerazione delle risultanze della copiosa documentazione prodotta in atti e le risultanze delle prove testimoniali. 2)                 Il sig. C ha, inoltre, prospettato l'azione di revocazione ex art. 395 n. 1 c.p.c. per essere la sentenza oggetto di domanda effetto di dolo di una parte nei confronti dell’altra come risultante sia dalla documentazione in atti, sia della sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 329/2020 del 20/04/2020. Ciò in quanto: 1) la verifica dello IAP-2014 era stata svolta dal Comune di A durante il procedimento di prelazione agraria fra il sig. C e la B S.r.l. a seguito di una comunicazione/documentazione (assente nel fascicolo) proveniente dalla B S.r.l., come risultante dal verbale della Polizia Locale del Comune di Fano; - l’Avv. (difensore di B S.r.l.) e il dott. M (legale rappresentante di B S.r.l.), a conoscenza, non si sa a quale titolo, del procedimento amministrativo pendente a seguito della richiesta del sig. C dello IAP-2014, erano intervenuti fornendo documentazione personale del richiedente, senza che il Comune di A ne avesse dato comunicazione all’interessato e, addirittura, “diffidando il Comune stesso a negare il rilascio al sig. C del rinnovo della qualifica IAP, nonché ad avviare il procedimento di annullamento dell'atto di rilascio originario", come poi effettivamente accaduto; 2) era stata consegnata al sig. C, in sede di accesso agli atti, una versione del verbale di sopralluogo del Corpo di Polizia del Comune di A per la verifica dello IAP-2014 difforme e ridotta rispetto a quella successivamente messa agli atti e, quindi, inoltrata alla Regione Marche, all'INPS e depositata presso il Tribunale di Pesaro. Tali condotte avevano impedito al sig. C di avere una cognizione reale e completa del procedimento amministrativo effettivamente pendente a proprio carico, e conseguentemente limitato la possibilità del predetto di contestare puntualmente il verbale nonché impedito l'allegazione, nel secondo grado di giudizio, della relativa documentazione ed erano, dunque, risultate tali da aver falsato il giudizio perché fondato su documentazione formata ad hoc dalla controparte/i. 3)                 La B S.r.l. rileva l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di revocazione evidenziando che la norma che ha esteso allo IAP un diritto - più circoscritto - di prelazione agraria è posteriore di oltre quattro anni alla vendita dell’area dal Comune alla B S.r.l. per cui la pretesa del sig. C di avvalersi di tale normativa non risulta supportata dal principio tempus regit actus.       Evidenzia che se è vero che la sentenza della Corte di Appello di Ancona 329/2020 ha solo annullato, per difetto di motivazione, il provvedimento con il quale il Comune di A aveva annullato il titolo di IAP riconosciuto al sig. C, è anche vero che la presente controversia attiene alla sussistenza dei requisiti – che prescindono dall’accertamento della qualifica di IAP – per ritenere il sig. C coltivatore diretto e, dunque, titolare del diritto di prelazione agraria sul terreno di cui è causa.        Osserva che la sentenza gravata per revocazione – avente ad oggetto la diversa problematica dei requisiti per l’esercizio del diritto di prelazione – anche se avesse negato che il sig. C possedesse i requisiti per definirsi IAP, si è basata su una istruttoria formatasi ex novo nel processo stesso e su una serie di elementi che non interagiscono minimamente con la problematica dell’intervenuto annullamento del provvedimento del Comune di A omissis che aveva annullato la qualifica IAP riconosciuta al sig. C. Difatti il giudicante, con la impugnata sentenza, soltanto dopo aver argomentato sulla carenza dei requisiti in capo al sig. C, per essere considerato coltivatore diretto e dunque legittimo prelatore, aveva, in via soltanto secondaria, citato l’annullamento della posizione IAP senza fondare su tale aspetto la reiezione della domanda giudiziale dell’attore. 4)                 Occorre premettere che " ... il diritto di prelazione agraria inizialmente spettante al soggetto avente la qualifica di coltivatore diretto, nella qualità di affittuario del fondo offerto in vendita (art. 8 della I. 26/05/1965, n. 590) o di proprietario del fondo confinante con quello offerto in vendita (art. 7 della I. 14/08/1971, n. 817), è stato esteso agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale agricola dell'Inps (art. 1, comma 3, della I. 28/07/2016, n. 154, che ha introdotto il numero 2-bis nel comma 1 dell'art. 7 della I. 14/08/1971, n. 817), comprese le società agricole ...”, (Cass. Sez. III, Ordinanza n. 32917 del 27.11.2023).   La sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'esercizio del diritto prelazione va necessariamente valutata con riferimento, quanto meno, all'epoca in cui la prelazione viene esercitata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2044 del 29/01/2010) e da individuarsi, quanto alla fattispecie in esame, in data antecedente al giudizio di primo grado introdotto con atto di citazione notificato in data 10.12.2023. A tale data non era dunque, ancora intervenuta la modifica legislativa di cui alla legge n. 154 del 28.7.2016 che ha esteso il diritto di prelazione all’imprenditore agricolo professionale a condizione che sia iscritto nella previdenza agricola. Risulta, dunque, evidente che le vicende amministrative e giudiziali relative alla sussistenza o meno di tale qualifica in capo al sig. C non possono assumere alcun rilievo rispetto al giudizio di cui alla sentenza oggetto di revocazione e, conseguentemente, del presente giudizio, non potendo l’attore avvalersi di tale normativa. Va, peraltro, rammentato che secondo quanto affermato in materia dalla giurisprudenza di legittimità, “le ipotesi di prelazione-riscatto sono considerate “tassative” e “di stretta interpretazione” (ex plurimis, cfr. Cass., 25/03/2016, n. 5952: “I diritti di prelazione e riscatto agrari costituiscono ipotesi tassative, non suscettibili di interpretazione estensiva”; Cass., n. 6572/2013: “In tema di prelazione agraria, il carattere eccezionale delle norme impedisce un'interpretazione estensiva. Così come la S.C. vieta altresì l'interpretazione “analogica”; Cass., n. 26286/2008: “In tema di prelazione agraria la I. n. 590 del 1965, comma 1 dell'art. 8, integra una norma di stretta interpretazione in quanto apportante speciali limitazioni al diritto di proprietà. La stessa, quindi, contempla un numero chiuso di situazioni soggettive protette e non può trovare applicazione oltre i casi ivi previsti": così, di recente, Cass. 7/08/2023, n. 23989” (Cass. Sez. III, Ordinanza n. 32917 del 27.11.2023). Se è vero che con la sentenza oggetto della domanda di revocazione non si dà atto dell'intervenuto deposito della sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 329/2020 ( tanto che si fa riferimento al provvedimento di primo grado che ha confermato la validità del provvedimento del Comune di Fano del omissis di annullamento del titolo IAP esibito dall'attore per carenza originaria dei requisiti), va in ogni caso rilevato che andrebbe comunque escluso il prospettato giudicato "riflesso" in quanto la pronuncia non è stata adottata fra le stesse parti ed il giudicato esterno si può configurare soltanto se uno dei due giudizi, tra le stesse parti e riguardanti il medesimo rapporto giuridico, è definito con sentenza passata in giudicato. In ogni caso la motivazione della sentenza oggetto di revocazione del rigetto della domanda è stata svolta con riferimento all'insussistenza di prova circa la coltivazione del terreno da parte del sig. C, alla non configurabilità degli elementi idonei a qualificare il predetto quale coltivatore diretto in grado di soddisfare le esigenze di lavoro della propria azienda prevalentemente con il lavoro proprio e della propria famiglia e alla mancanza di prova circa il superamento della soglia minima di un terzo della forza lavoro necessaria per la normale conduzione dell'azienda. Elementi questi la cui configurabilità non può essere fatta oggetto del presente giudizio di revocazione. In definitiva deve escludersi che la sentenza oggetto di revocazione sia il risultato di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa. Le svolte argomentazioni consentono di ritenere assorbiti i rilievi sollevati in relazione all'art. 395 n.1 c.p.c., in quanto asseritamente riguardanti il procedimento all'esito del quale è stato adottato il provvedimento di annullamento del titolo IAP. A contempo vanno dichiarati insussistenti i presupposti della domanda ex art. 96 c.p.c. svolta dalla parte appellata B S.r.l. non risultando menzionata la sentenza indicata dalla difesa del sig. C. La domanda va, dunque, rigettata. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia, seguono la soccombenza. (omissis)    

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