REVOCATORIA ART. 2901 C.C. – ATTO DI LIBERALITA’ – CONSAPEVOLEZZA DEL DESTINATARIO – IRRILEVANZA – MANCANZA DI ESATTA QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO – IRRILEVANZA – FONDO PENSIONE – CREDITO ALIMENTARE – REVOCABILITA’ – MAGGIORE DIFFICOLTA’ NELLA ESAZIONE DEL CREDITO - SUFFICIENZA

26.8.2026 TRIBUNALE DI URBINO – SENT. 375/2026 – EST. REALE

02/09/2026

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1) Fondata e dunque da accogliersi la domanda revocatoria promossa da A, in proprio e quale genitore del minore B e da C nei confronti di d e E in relazione alla somma di euro omissis incassata il omissis da E, figlio di d, proveniente dal fondo pensione che quest’ultimo aveva acceso presso la spa omissis. 2) Va precisato in via preliminare che la pronuncia revocatoria non esita nell'onere dell'accipiens di versare al creditore quanto ricevuto, ma solo quello della possibilità del secondo di escutere il suo credito sulla somma oggetto di revocatoria; inoltre, eventuali incertezze del predetto credito -per essere contestato o ancora sub iudice non rendono inaccoglibile la domanda in quanto l'azione può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma anche a tutela di una legittima aspettativa di credito: l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva anche di un titolo avente carattere eventuale od incerto, come quello litigioso o sub iudice, comunque sufficiente per far sorgere la qualità di creditore in capo all'attore che agisce in revocatoria. (v. ex multis, Cass. 18.7.2016 n.14648). 2.1) All’epoca della disposizione per cui si discute (omissis) il credito degli attori era già sorto, anche se non ancora formalizzato da provvedimento giudiziale, che interverrà in sede di separazione personale tra l’attrice e d con il provvedimento presidenziale in data omissis con il quale si onera l’uomo del versamento di complessivi euro omissis mensili in favore della moglie e dei figli odierni attori (importo confermato in sentenza): si tratta dell'obbligo di mantenimento in capo al padre quantomeno in favore del figlio B (uno degli attori) all’epoca minore omissis (per il madre e per il figlio maggiorenne l’onere nasce, salvo diverso tenore del provvedimento giudiziale, dalla proposizione della domanda, omissis, in ragione  del pur sommario accertamento dei presupposti necessario al fine) che sorge con la nascita e che è stato incontestatamente interrotto dal convenuto all'atto del di lui allontanamento dalla abitazione famigliare, nel mese di settembre omissis. 2.2) Si tratta di obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni infungibili (a carattere materiale e/o morale) eseguibili unicamente da un soggetto (debitore) individuato per le sue qualità personali (cfr. Cass. Civ., Sez. Il, ord. n. 27014 del 23/11/2017): dal padre verso i figli, caratterizzate peraltro dalla cd. doppia alea, cioè incertezza circa la durata dell'obbligo ed entità delle singole prestazioni (importo dell'assegno di mantenimento di possibile variazione nel tempo). 3) Con riguardo al profilo temporale, si rileva, oltre alla diacronia di cui al punto precedente. che risulta in data omissis una  comunicazione al convenuto di messa in mora proprio per l'adempimento degli oneri di mantenimento (in atti di parti attrici): incontestabile quindi la circostanza per cui si tratta di atto pregiudizievole successivo al sorgere del credito ex art. 2901 c.c.; di talché, anticipando quanto si dirà nel prosieguo, non è richiesta l'ulteriore prova del requisito soggettivo della dolosa preordinazione a danno delle ragioni creditorie. 4) In relazione alla fonte del denaro oggetto della cessione, Fondo Pensione, l'art. 11, co. 11, D.lgs. 252/2005 prevede che "Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria ... I crediti relativi ·alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità". 4.1) Trattandosi nella specie di riscatto immediato (cfr. comunicazione spa omissis del omissis in atti di parti attrici) sono infondate le eccezioni di impignorabilità sollevate dal convenuto d, il quale contrattualmente risulta beneficiario in caso di vita (in caso di morte, beneficiari sono indicati gli eredi legittimi). 4.2) L’importo risulta versato a mezzo bonifico a E. 5) Due sono le possibili ricostruzioni del trasferimento della somma. 5.1) La prima, di natura strettamente civilistica, si inquadra nel novero delle cessioni a titolo gratuito in quanto non risulta alcun debito del padre d nei confronti del figlio E trattandosi di atto a titolo gratuito successivo al sorgere del credito, incombe su parte ricorrente l'onere di provare la sola scientia damni in capo al debitore, e non anche il consilium fraudis in capo ai terzi acquirenti. 5.1.1) In generale, la consapevolezza può ritenersi integrata dalla semplice conoscenza del pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del credito; nel caso in esame può agevolmente desumersi dalla circostanza dell'essersi il debitore spogliato dei beni in sua proprietà qualche giorno dopo avere ricevuto la comunicazione di costituzione in mora, senza che risultino (abbia cioè fornito la prova di) ulteriori  possidenze o redditi con i quali soddisfare il debito. 5.1.2) Quanto al figlio E, pur non essendo nel caso di specie necessaria la prova, l'elemento soggettivo consiste nella consapevolezza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore possa arrecare alle ragioni dei creditori: non necessaria essendo la prova che i terzi avessero conoscenza specifica del credito di cui si invoca la tutela revocatoria (cfr. Cass. 20 febbraio 1989 n. 987), il detto elemento soggettivo può risultare anche attraverso presunzioni (Cass. civ. Sez. 111, 18- 092015, n. 18315; Cass. 9 maggio 2008, n. 11577) o indizi. Le prime vanno rinvenute nello stretto legame di parentela tra i contraenti, rispettivamente padre e figlio; i secondi nella circostanza che il cessionario non riceve alcun immediato vantaggio concreto, come confessoriamente dichiarato in atti nella illustrazione della circostanza per la quale avrebbe provveduto a restituire al padre la somma ricevuta. 5.1.3) In più, si ha la prova -attraverso il contenuto delle intercettazioni telefoniche, captate in sede penale, intervenute tra il debitore ed il presidente della omissis, tra il debitore e la prima moglie e depositate in atti- della perfetta conoscenza non solo che l'atto avrebbe comportato la sottrazione della somma dal patrimonio aggredibile dai creditori, ma anche della necessità di tale condotta per evitarne qualsivoglia transito nei conti correnti nella disponibilità del debitore, presso i quali avrebbe potuto essere oggetto di pignoramento o quantomeno di sequestro preventivo. 6) Priva di pregio la tesi per la quale le somme sono state utilizzate per il pagamento di (altri) debiti del convenuto. La norma infatti è posta a tutela del creditore e basta alla integrazione dei presupposti la sottrazione o la maggiore difficoltà di soddisfacimento conseguente alla condotta in esame, senza che rilevi l'eventuale utilizzazione secundum legem di quanto sottratto al creditore, in tal senso conducendo la previsione della revocabilità anche di atti a titolo oneroso compiuti con il concorso (consilium fraudis) del terzo: nel caso di specie va tenuta considerazione dell'artificio cui ha partecipato E che ha direttamente incamerato la somma (a titolo gratuito) e che ha permesso concretamente al di lui padre di sottrarre il bene all'aggressione dei creditori. 6.1) In altri termini, l'eventus damni, la cui prova è stata fornita dal creditore (in capo al quale incombe il relativo onere), può consistere in una variazione sia quantitativa che qualitativa del patrimonio del debitore, senza necessità che l'atto dì disposizione abbia reso impossibile la realizzazione del credito, sufficiente essendo anche solo una maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito; onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, di provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. 15 febbraio 2007, n. 3470): onere non assolto dai convenuti. 7) Le spese di lite seguono la solidale soccombenza (omissis)…

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