Studio legale Valentini
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3.4.2025 Tribunale Penale di Ancona Sentenza 401/2025 Est. Cimini
26/05/2025
(omissis) IMPUTATI A e B a) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 595 comma 3 c.p., art. 13 Legge n.47 del 1948 perché, in concorso morale e materiale tra loro, A, in qualità di coordinatore locale della omissis, e B, in qualità di coordinatore di omissis , offendevano, in modo diretto ed indiretto, la reputazione di C, pubblicando nella rivista on-line omissis un comunicato stampa recante frasi del seguente tenore: -“nonostante tale parere C, con il pedissequo avvallo di d e E, insisteva nel negare l’autorizzazione all’intervento, in spregio all’intera Commissione Edilizia. Forse che la motivazione sia stata il non ammettere errori tanto grossolani da poter compromettere l’immagine di “alta specializzazione”, e quindi il “rinnovo” del suo contratto e quello a d”; -“sembra che nell’avviso di garanzia, il principale addebito riferito a d sia l’aver avvallato le decisioni di C senza esercitare il controllo dovuto. Se pure il dirigente non si fosse reso pienamente conto delle conseguenze da limitarsi a fotocopiare le decisioni di C è forse ancor più grave il non essere stato capace di valutare, in oltre 10 anni, l’affidabilità del proprio collaboratore”; - (C ndr) “ costituiva un fattore di “imbarazzo” interno all’Amministrazione della Sindachessa F”, amica e collega di partito di G, in un piccolo Comune del pesarese”, -“considerato il curriculum dei due (C e d ndr) , è piuttosto difficile sostenere che il motivo della loro assunzione sia stata la “speciale competenza” invece dichiarata nelle delibere di primo incarico e di successiva conferma”; -“C ha cercato di dimostrare a tutti i costi di meritare la ipotizzata “alta specializzazione”, requisito essenziale per ottener il reincarico, innalzando il vessillo della battaglia culturale per il paesaggio agrario e storico. Obiettivo condivisibile ma che avrebbe richiesto una competenza che non si improvvisa, come ampiamente dimostrato dal caso in esame, dal monumentale fallimento della variante al Regolamento Edilizio e la scorretta pretesa di applicare alla generalità dell’edilizia storica i criteri del restauro monumentale”; -“l’intera vicenda è la combinazione di radicalismo ideologico ed inadeguata competenza professionale. “Il regime intimidatorio” e sopraffattorio” instaurato dal S.U.S. e sottoscritto pedissequamente da chi aveva l’onere della sorveglianza e controllo, ha determinato una pluralità di diffuse sopraffazioni”; -“è paradossale peraltro che ci si possa illudere che un incaricato per ipotetica “alta specializzazione in sviluppo urbano”, che non riesce a distinguere un accessorio all’abitazione da una tettoia o da un fienile, possa contribuire a trasformare un’edilizia rurale storicamente di bassa qualità in un paesaggio da favola”. Con l’aggravante di aver attribuito un fatto determinato col mezzo della stampa. In Senigallia, omissis.2019 Parte civile: C omissis. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A e B,con decreto del G.U.P. emesso in data 8.11.2022, sono stati rinviati a giudizio all’udienza del 24.9.2024, per rispondere del reato sopra descritto. All’udienza del omissis.2024 è stato aperto il dibattimento e le parti hanno formulato le richieste istruttorie. Su accordo delle parti è stata acquisita a fini probatori la denuncia querela della p.o.; il p.m. ha prodotto gli allegati alla stessa. Ammesse le prove, il processo è stato rinviato all’udienza del omissis.2025. All’udienza del omissis.2025, acquisita la memoria difensiva con allegati undici documenti, depositata fuori udienza dal difensore degli imputati (All. E), sono stati escussi i testi C, F e H, con rinuncia all’esame degli imputati. Il difensore di parte civile ha esibito, chiedendone l’acquisizione, quattro e-mail: del omissis.2014 inviata da W a C; del omissis.2014 inviata da H a W e Z, con un allegato; omissis.2014 inviata da C ad Y; del omissis.2015 inviata da H ad Y. Il Tribunale ha acquisito detta documentazione onerando il difensore di parte civile del deposito telematico entro trenta giorni. Dichiarata chiusa l’istruttoria dibattimentale, il processo è stato differito per discussione e decisione all’udienza del omissis.2025. All’odierna udienza, dato atto del deposito telematico di memorie difensive fatte pervenire sia dal difensore di parte civile che dal difensore degli imputati, che sono state acquisite, le parti hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe indicate. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I fatti. La presente vicenda è scaturita a seguito della pubblicazione, il omissis.2019, sul quotidiano on line “omissis” di un comunicato stampa a firma delle locali rappresentanze politiche di omissis e omissis dal titolo “Ecco come stanno le cose sull'avviso di garanzia ai dipendenti comunali”[1]. La questione portata all’attenzione dei lettori, dopo che aveva costituito oggetto di discussione in consiglio comunale, riguardava l’annosa vicenda giudiziaria, in sede amministrativa e penale, affrontata da un privato cittadino, H a seguito del diniego (prot. omissis del omissis.2009) da parte del Comune di omissis del permesso di costruire per lavori di trasformazione prospettica di un accessorio agricolo, nonostante il parere favorevole della Commissione Edilizia Integrata. In particolare, H, che nel 1998 aveva ottenuto una concessione edilizia in sanatoria per un capanno fatiscente con propria volumetria per cui aveva anche corrisposto i relativi oneri urbanistici, nel 2009 si era visto negare il titolo abilitativo per l’esecuzione della manutenzione dell’accessorio agricolo, atteso che la trasformazione prospettica da tettoia (così qualificato il manufatto condonato secondo i tecnici del Comune di omissis) ad accessorio chiuso, volumetricamente rilevante, ne avrebbe determinato un mutamento d’uso. Avverso il citato provvedimento di diniego, H aveva interposto ricorso al T.A.R. delle Marche che aveva accolto l’istanza di sospensiva[2] nonché, in data omissis.2012, il ricorso stesso, annullando il provvedimento impugnato[3]. Senonché, nelle more del contenzioso amministrativo, il Comune di omissis aveva riscontrato sulla proprietà di H diversi abusi edilizi, per cui era stata emessa un’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ed iscritto un procedimento penale a suo carico per la violazione dell’art. 44 lett. b) del D.P.R. n. 380/2001, poi conclusosi con sentenza di assoluzione (n. 442/2014 emessa dal Tribunale di Ancona del 27.2.20144[4]). Successivamente, nel 2018, su impulso di H, l’Ing. d, in qualità di dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di omissis, e S, dipendente dello stesso settore, erano stati indagati per il reato di abuso d’ufficio e raggiunti dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p. poiché con le loro condotte - consistenti nella modifica ingiustificata di titoli edilizi già rilasciati, nell’ignorare il parere favorevole della commissione edilizia integrata, nell’omettere la comunicazione della sentenza del T.A.R. all’autorità giudiziaria che stava procedendo per gli abusi edilizi, nel richiedere integrazioni istruttorie non necessarie[5] - secondo gli inquirenti, si erano resi responsabili di gravosi ritardi ed omissioni nella definizione del procedimento amministrativo iniziato con la richiesta di permesso di costruire avanzata da H il omissis.2009, così compromettendo l’esercizio dello ius aedificandi riconosciutogli[6]. Inoltre, sulla scorta di ciò H aveva più volte scritto sia agli uffici comunali che ai consiglieri[7], rivolgendo appelli per risolvere le problematiche conseguenti all’intricato iter amministrativo-giudiziario che lo aveva interessato. Sull’onda della notifica dell’avviso di conclusioni delle indagini a d e S, A, quale consigliere della omissis, all’epoca partito di opposizione, aveva presentato un’interrogazione sull’argomento al vicesindaco QU, e, sulla scorta di ciò, il sindaco E aveva posto la questione all’attenzione dell’assemblea consiliare. All’esito della discussione in consiglio comunale, A , e B (coordinatore di omissis) avevano fatto pubblicare l’articolo che, poi, ha dato origine alla presente vicenda giudiziaria, atteso che C, all’epoca responsabile dell’Ufficio Sviluppo Urbano Sostenibile del Comune di omissis, ritenendo di essere stato diffamato dal suo contenuto, poiché tacciato di essere incompetente rispetto alla qualifica di alta specializzazione per cui era stato assunto, nonché raccomandato, in data omissis.2019, aveva depositato presso la Procura della Repubblica di Ancona atto di denuncia-querela[8]. 2. La tesi accusatoria. 2.1. La versione della persona offesa. Nel corso del suo esame dibattimentale[9], C ha raccontato di essere stato sorpreso e al contempo profondamente colpito dall'articolo pubblicato su “omissis”, in quanto contenente affermazioni prive di attinenza con il suo operato professionale. Costui aveva ritenuto estremamente offensive le espressioni dell’articolo a lui indirizzate, poiché aveva svolto il suo ruolo all’interno dell’ufficio tecnico del Comune di omissis con il profilo di Alta specializzazione con impegno e dedizione sin dal omissis occupandosi, in particolare, di attività di recupero e attuazione del piano particolareggiato del centro storico, dello sviluppo urbano sostenibile e di interventi di riqualificazione urbana. La vicenda lo aveva addolorato e provato, al punto da indurlo a cessare anticipatamente la propria attività lavorativa (la circostanza è stata confermata anche dalla teste F[10], sua compagna di vita, che aveva condiviso con lui la sofferenza per l’accaduto) scegliendo la via del prepensionamento con la c.d. “quota 100”, anche con rinunce di natura economica, non potendo percepire il trattamento previdenziale fino al raggiungimento dell’effettiva età pensionabile. A seguito di ciò, aveva anche deciso la cancellazione dall'Albo degli architetti. In merito ai rapporti intrattenuti con H, ha riferito di essersi limitato ad eseguire un sopralluogo sulla proprietà di quest’ultimo nella fase iniziale della vicenda (2009). Ritenendo non assentibile l’intervento richiesto in ragione della qualificazione tecnica del manufatto, aveva espresso un parere negativo, comunque non vincolante, dinanzi alla commissione edilizia integrata che, per contro, si era pronunciata favorevolmente. Ad ogni modo, le determinazioni in ordine al rilascio del permesso di costruire non competevano a lui, che non rivestiva neppure il ruolo di responsabile del procedimento, bensì al dirigente dell'ufficio tecnico del comune, Ing. d. Egli non aveva svolto nessun’altra successiva attività relativa alla pratica H, tanto meno in ordine agli accertamenti sugli abusi edilizi. Tuttavia, nonostante il suo ruolo defilato e marginale, era stato oggetto di una campagna denigratoria iniziata proprio da H che, argomentando e polemizzando sul regolamento edilizio alla cui redazione aveva collaborato, aveva inoltrato agli uffici comunali numerose comunicazioni, tra cui quella del omissis.2014 [11]intitolata “Manifesto R.E.” con allegato un documento dal titolo altisonante: “ALLARME!!! In Italia dopo il Codice Napoleonico ed il Codice Rocco stanno per essere approvati i Codici C” e proseguita dagli imputati con l’articolo de quo. Infatti, nell’articolo pubblicato di “Vivere omissis” era stata messa in discussione la sua competenza tecnica; addirittura gli autori del comunicato gli avevano imputato di non sapere riconoscere una tettoia da un fienile, di non avere i requisiti per una qualifica di alta specializzazione, adombrandone un riconoscimento non per capacità, ma come escamotage per ottenere ulteriori rinnovi del contratto a tempo determinato secondo un’ottica clientelare e non meritocratica. L’Arch. C ha riferito che le accuse che gli erano state mosse erano prive di fondamento poiché per assumere l’incarico di responsabile del S.U.S., aveva partecipato ad una selezione con altri tecnici ed era stato scelto per la sua collaudata esperienza professionale, comprovata dal suo curriculum vitae[12]. Infine, a tutto voler concedere, non aveva mai avuto rapporti di nessun genere con H prima del 2009; dunque, non potevano prospettarsi motivi di astio o di risentimento nei suoi confronti, da poter in qualche modo condizionare le sue decisioni. 2.2. Le argomentazioni del difensore di parte civile. La difesa della parte civile ha evidenziato che la vicenda in esame era maturata in un contesto politico-amministrativo in cui la rappresentanza delle forze politiche locali di opposizione aveva ingiustamente condotto una campagna denigratoria nei confronti di C, nonostante, con riguardo alla pratica edilizia di D, egli avesse soltanto espresso un parere non vincolante dinanzi alla commissione edilizia, organo, peraltro, con funzioni meramente consultive. Quindi, ogni affermazione sull’incidenza di C per il diniego del permesso di costruire non corrispondeva a verità, ma era palesemente diffamatoria, tanto che N, responsabile della testa giornalistica “omissis”, inizialmente coimputato nel presente procedimento penale e nei cui confronti è stata rimessa la querela, nella scrittura privata di transazione con C[13] aveva dato atto che l’articolo incriminato “non era degno di un civile confronto politico ed era lesivo della professionalità dell'architetto C”, la cui competenza era indiscussa, per i titoli conseguiti e l’esperienza maturata presso diversi enti pubblici. 3. La tesi della difesa degli imputati. La difesa degli imputati ha sostenuto che l’articolo incriminato è privo di contenuti diffamatori ed offensivi, riferendosi a fatti di pura connotazione politica, realmente accaduti e provati dalla copiosa documentazione versata in atti, oltre che dalla testimonianza di H. All’udienza del omissis.2025, l’Arch. H ha ripercorso il lungo ed articolato iter burocratico giudiziale affrontato per conseguire il permesso di costruire necessario a realizzare interventi edili su un capanno di sua proprietà che anni prima aveva condonato, dichiarando che proprio C gli aveva preannunciato che non gli avrebbe concesso l’autorizzazione e avrebbe espresso un parere negativo di fronte alla commissione edilizia, nonostante la normativa generale urbanistica regionale e nazionale lo avessero consentito, perché, a suo parere era in contraddizione con esigenze paesaggistiche. Pertanto, la vicenda aveva assunto un carattere di rilievo pubblico, in quanto era stata portata all'attenzione del consiglio comunale proprio dal sindaco E appartenente alla opposta fazione politica rispetto agli odierni imputati, all’epoca appartenenti a forze politiche di minoranza, e nel pieno esercizio di un legittimo diritto di critica politica, peraltro, diretto all’operato dell’intero ufficio tecnico del Comune di omissis. Gli imputati, infatti, avevano espresso la loro opinione sulla base di circostanze veritiere e pertinenti, tenuto in considerazione che C non aveva, in realtà, superato un concorso pubblico per accedere alla propria posizione professionale all'interno dell'Ufficio Tecnico del comune, ma aveva assunto per nomina fiduciaria, in forza di una specifica convenzione, un incarico che veniva rinnovato di anno in anno e che era legato alla durata del mandato del sindaco, quindi di natura strettamente politica e, di conseguenza, espressione di un ben preciso indirizzo politico. La vicenda, perciò, andrebbe necessariamente essere inquadrata in detto contesto, considerato altresì che il contenuto dell’articolo non travalicherebbe i criteri di verità e pertinenza, concernendo l’esternazione di una critica da ritenersi legittima, anche se espressa con i toni forti ed aspri, tipici del dibattito e della contrapposizione politica. 4. Le valutazioni del Tribunale. Dall’analisi del compendio probatorio acquisito si ritiene che la responsabilità penale degli imputati per il reato contestato sia pienamente provata. La versione della vicenda resa dalla persona offesa, pur portatrice di un interesse economico in quanto costituita parte civile, è intrinsecamente lineare e coerente; perdipiù è suffragata da molteplici elementi di riscontro documentali e testimoniali. Ebbene, i commenti contenuti nell'articolo pubblicato su “omissis” possono ritenersi offensivi e diffamatori, in quanto travalicano i limiti del diritto di critica. Dall’istruttoria è emerso che il parere tecnico reso da C nel lontano 2009 non era vincolante per il rilascio del titolo abilitativo richiesto, con la conseguenza che l’esito positivo della pratica edilizia non dipendeva dal suo giudizio. Ciò nonostante, contrariamente alle argomentazioni difensive - secondo cui la critica era rivolta all’operato dell’Ufficio Tecnico inteso in senso lato, e non ai singoli componenti - le espressioni usate dagli imputati nei confronti di C nel comunicato stampa con toni ironici, dissacranti e sarcastici, superano i confini della critica politica e costituiscono piuttosto offese, dirette e senza mezzi termini, alla persona e alla sua capacità professionale, del tutto eccentriche rispetto alla battaglia politica che gli odierni imputati ritenevano di affrontare e, soprattutto, intervenute dopo ben dieci anni dal suo operato, peraltro di rilievo di rilievo assolutamente minimo rispetto all’iter burocratico della pratica H e dello sviluppo abnorme che esso ha avuto. Nell’articolo si legge, infatti, di “non ammettere errori grossolani da poter compromettere l’immagine di “alta specializzazione”, e quindi di “rinnovo” di mancanza di affidabilità, di unacompetenza improvvisata che non giustificava l’attribuzione dell’alta specializzazione, senza laquale non avrebbe ottenuto il rinnovo dell’incarico, come a dire che l’amministrazione,coprendosi dietro allo schermo dell’alta specializzazione, aveva affidato l’incarico ad unapersona della stessa area politica, “di regime intimidatorio” e “sopraffattorio” instaurato dal S.U.S.”, settore di cui era responsabile C, incapace di “distinguere un accessorio alla abitazione da una tettoia o da un fienile”, anche se costui, aveva, in effetti, espresso soltantoun parere non vincolante nella fase iniziale del procedimento, peraltro pure disatteso. Dal tenore dell’ articolo è risultato evidente il preciso intento di colpire C non solo nella sfera lavorativa, ma anche in quella personale e, in particolar modo, nel passo del comunicato dove gli imputati hanno affermato che “costituiva fattore di “imbarazzo” interno all’Amministrazione della Sindachessa F” andando a rivangare il rapporto sentimentale tra l’ex sindaco di omissis F e C, dirigente dell’Ufficio Tecnico, che, ai tempi, aveva suscitato un certo clamore, ma del tutto indifferente alla presente vicenda. Va detto anche che - sebbene la questione inerente alla richiesta di permesso a costruire avanzata da H fosse tornata alla ribalta, tanto da costituire oggetto di discussione consiliare, a seguito dell’imputazione di abuso d’ufficio a carico dell’Ing. d e S - non si comprende perché gli imputati abbiano avuto la pretestuosa necessità di tirare in ballo C, lo si ripete, a distanza di dieci anni dalle condotte (di rilievo insignificante, rispetto alla vicenda affrontata) a lui ascrivibili, se non per lederne la reputazione, considerato che costui non era neppure indagato nel procedimento penale in questione. Posto ciò, sono configurabili in capo ad entrambi gli imputati gli elementi oggettivi e soggettivi del delitto di diffamazione, arrecata con il mezzo della stampa, loro ascritto. Non può ravvisarsi, invece, l’invocata scriminante del diritto di critica sancita dall’art. 51 c.p., in quanto, come sancito da una consolidata giurisprudenza di legittimità[14], al diritto di critica viene riconosciuta efficacia giustificativa solo se esercitato attraverso modalità tali da non confluire in attacchi personali ed offensivi al destinatario. Infatti, “in tema di diffamazione, non può trovare applicazione la scriminante del diritto di critica quando la condotta dell’agente trasmodi in aggressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione ed integranti l’utilizzo di “argumenta ad hominem”, intesi a screditare l’avversario mediante la evocazione di una sua presunta indegnità od inadeguatezza personale”. In particolare, il diritto di critica politica, che va ravvisato nel diritto al dissenso su iniziative e idee politiche altrui, e nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni e commenti non obiettivi, non consente comunque gratuite aggressioni alla dimensione morale della persona offesa e presuppone sempre il rispetto del limite della continenza delle espressioni utilizzate, da ritenersi superato nel momento in cui le stesse, per il loro carattere gravemente infamante o inutilmente umiliante, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato come, invece, avvenuto nel caso di specie. 5. Il trattamento sanzionatorio. Considerata la gravità e la gratuità delle espressioni diffamatorie e la totale assenza di resipiscenza in capo agli imputati, che non hanno mai manifestato le loro scuse alla persona offesa, non sussistono elementi positivi per riconoscere loro le circostanze attenuanti generiche. Venendo al trattamento sanzionatorio, avuto riguardo ai criteri stabiliti dall’art. 133 c.p., in particolare all’intensità e pervicacia della condotta diffamatoria, al contesto in cui si sono sviluppati i fatti, alla personalità degli imputati ed al loro comportamento processuale, si ritiene equo irrogare a A e B, la pena di omissis euro di multa[15] ciascuno. Consegue ex lege la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali. Avendo entrambi gli imputati già fruito una volta della sospensione condizionale della pena la nuova concessione del medesimo beneficio va subordinata, ai sensi dell’art. 165 c.p., al pagamento della somma liquidata a titolo di provvisionale in favore della persona offesa. 6. Le statuizioni civili. All’accertamento del reato contestato consegue la condanna degli imputati, in solido tra loro, al risarcimento del danno cagionato alla parte civile, che, tuttavia, andrà liquidato in separata sede, non essendo stati acquisiti in questo processo elementi sufficienti per una sua compiuta quantificazione. Può, tuttavia, riconoscersi alla parte civile, che ne ha fatto espressa richiesta, una provvisionale di omissis euro, ritenendosi la prova di un equivalente danno morale causato dalle gravi ripercussioni professionali e personali recate dalla condotta degli imputati che, con le espressioni denigratorie contenute nell’articolo, hanno coscientemente mirato a demolire l’immagine professionale di C il quale, in conseguenza della vicenda, si è determinato ad interrompere anzi tempo la sua carriera professionale. L’importo della provvisionale così come determinato comprende la quota di danno per cui si ritiene raggiunta la prova, quanto meno per il danno non patrimoniale all’immagine e alla reputazione come “danno conseguenza”, che può essere provato anche attraverso presunzioni, assumendo, a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione personale della vittima. Orbene, è indubbio che la somma stabilita a titolo di provvisionale possa parzialmente ristorare il danno subito dalla parte civile, innegabile nella sua ontologica esistenza, per la sussistenza di tutti i parametri sopra richiamati, in quanto sono indiscutibili l’ampia diffusione del comunicato stampa, essendo stato divulgato su un quotidiano on line che consente la lettura ad una vasta platea di fruitori di internet, la gravità delle offese nonché la posizione personale e sociale di C, per l’appunto, architetto di lunga esperienza nella pubblica amministrazione e conosciuto sul territorio. Gli imputati vanno altresì condannati alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro omissis, oltre accessori di legge. P.Q.M. Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., DICHIARA A e B responsabili del reato loro in concorso ascritto e li condanna alla pena di omissis euro di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali. Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p., CONDANNA gli imputati, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore di C, da liquidarsi in sede civile, nonché al pagamento in suo favore di una provvisionale di omissis euro, oltre alla rifusione delle spese di costituzione in giudizio, che liquida in euro omissis oltre accessori di legge. Visto l’art. 165 c.p., SUBORDINA la sospensione condizionale della pena inflitta ai due imputati al pagamento della somma liquidata a titolo di provvisionale alla parte civile C, da eseguirsi entro il termine di un anno dal passaggio in giudicato della presente sentenza. (omissis)
[1] Doc. 1 delle produzioni di parte civile all’udienza preliminare del omissis.2022, All. D).
[2] (doc. n. 2, All. E delle produzioni della difesa degli imputati).
[3] (doc. n. 3, All. E delle produzioni della difesa degli imputati).
[4] (doc. n. 3 delle produzioni documentali della difesa degli imputati all’udienza preliminare dell’omissis2022 All. D).
[5] Sul punto, ad ogni modo, il Comune di omissis aveva presentato alla Procura della Repubblica una relazione tecnica del omissis.2019, a firma dell’Ing. O, per dare spiegazione ad ogni contestazione (Doc. 3 - All. G).
[6] Vedasi avviso ex 415 bis c.p.p. - doc. 2 delle produzioni documentali di parte civile all’udienza preliminare del omissis.2022 (All. D).
[7] (Doc. 6 -10 allegati alla memoria difensiva (All. E).
[8] La querela è stata acquisita a fini probatori su accordo delle parti (doc. 1 depositato dalla parte civile tramite PDP il omissis.-2025).
[9] Vedasi verbale stenotipico udienza del omissis.2025 pagg. 3 – 9, All. 1).
[10] Vedasi verbale stenotipico dell’udienza dei omissis.2025 pagg. 9 – 11, All. 1).
[11] Vedasi doc. 4 documenti trasmessi il 17.2.2025 dal difensore di parte civile, All. F).
[12] Doc. 3 produzioni documentali depositate dalla parte civile il omissis.2022 all’udienza preliminare All. D) e n. 2 All. G) trasmessi il omissis.2025.
[13] Vedasi scrittura privata del omissi.2022 doc. 1) All. G
[14] (Cass. Pen. Sez. V sentenza del 15 maggio 2019 n. 21145).
[15] In proposito si rammenta che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, “nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo all’adeguatezza della pena” (cfr., da ultimo e tra le altre, Sez. III, 22 febbraio 2019 n. 29968).