PUBBLICO IMPIEGO – ASSUNZIONE RISERVISTI – MANCATA ASSUNZIONE – RITARDATA ASSUNZIONE – RISARCIMENTO DANNO- MESSA IN MORA EX ART. 1298 C.C. IN RE IPSA ESCLUSIONE ONERE DELLA PROVA – PERDITA RETRIBUZIONE

25.5.2026 – Cassazione Sez. Lavoro – Ord. 16135/2026 – Pres. Tricomi - Rel. Garri

08/06/2026

“Con sentenza, la Corte d’Appello, decidendo quale giudice di rinvio a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione, riformava, parzialmente la sentenza del Tribunale, delimitando il risarcimento del danno spettante alla dipendente alle retribuzioni non percepite a decorrere dalla data della prima comunicazione di messa in mora, sino alla data di effettiva assunzione.             Veniva richiamato, al riguardo, il principio secondo cui " ... in tal caso non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro; il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla PA ed in presenza di mora della medesima, per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che l'assunzione fosse dovuta ... ".             “….La Corte distrettuale accertava che la missiva trasmessa per posta elettronica certificata il 5 settembre 2014 dai difensori della ricorrente si poneva quale primo atto di messa in mora della Asur, ossia quale prima manifestazione di univoco tenore circa l'interesse della riservista a mettere a disposizione dell'azienda convenuta le proprie energie lavorative, non rilevando quale costituzione in mora l’istanza inoltrata dalla ricorrente medesima in data 24 marzo 2010 alla commissione giudicatrice, non essendosi, ancora, perfezionato a quella data l’iter concorsuale con l’espletamento di tutte le prove d’esame con l’approvazione della graduatoria definitiva proprie energie lavorative, non rilevando quale costituzione in mora l'istanza inoltrata dalla ricorrente medesima in data 24 marzo 2010 alla commissione giudicatrice, non essendosi, ancora, perfezionato a quella data l'iter concorsuale con l'espletamento di tutte le prove d'esame con l'approvazione della graduatoria definitiva. Occorreva ad avviso della Corte distrettuale, dunque, che il formale atto di messa in mora facesse seguito al perfezionarsi della complessa fattispecie costitutiva del diritto controverso e che fosse quantomeno successivo alla fase di scorrimento della graduatoria finale ossia al momento della corretta individuazione da parte dell’Asur degli aventi diritto all’assunzione. …” Avverso la sentenza domanda la cassazione Asur. RAGIONI DELLA DECISIONE “ … 1. Con il primo ed unico motivo ASUR  ora AST  denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1218, 1321, 1326, 1328, 1336 e 2094 c.c., per non aver la Corte territoriale considerato che la posizione della lavoratrice fosse riconducibile all’utilizzo della graduatoria per un numero di posti superiore a quelli inizialmente messi a concorso, e per aver, comunque, liquidato il danno in misura automaticamente pari alle retribuzioni non corrisposte nel periodo della pretesa retrodatazione. … 1.1              In particolare, parte ricorrente sostiene che solo con il superamento di un concorso pubblico risultando tra i vincitori il candidato consolida nel suo patrimonio una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo, con conseguente responsabilità contrattuale della P.A. 1.2              L'atto costitutivo del rapporto di lavoro non poteva essere ricondotto alla messa in mora, perché è indubbio che solo dalla vittoria del concorso deriva il diritto all'assunzione e che dall'approvazione della graduatoria non derivava, invece, di per sé l'assunzione. 1.3              L'inadempimento agli obblighi retributivi poteva essere ravvisato solo a seguito della sentenza costitutiva del Tribunale, per cui la retrodatazione economica non poteva comportare il ristoro delle intere retribuzioni a partire dalla data di messa in mora anche in ragione dell’impossibilità di attuazione del sinallagma. 1.4              In altri termini, in presenza di tardiva assunzione con retrodatazione giuridica ed economica non vi erano presupposti per il riconoscimento del diritto all'attribuzione delle retribuzioni in mancanza del perfezionamento dell'obbligo contrattuale e della prestazione lavorativa, per cui la fattispecie andava ricondotta a titolo di responsabilità extracontrattuale per il risarcimento del danno da liquidarsi ex art 2126 c.c. Il motivo è infondato. 2.1 La sentenza di primo grado ha accertato il diritto all'assunzione e tale statuizione non è stata impugnata, come affermato dalla corte d'Appello laddove rileva che l'Azienda ha prestato acquiescenza a tale statuizione (v. pag. 2 sentenza di appello). 2.2 Va, al riguardo, data continuità all'orientamento di questa Corte (Cass. n. 16665/2020) relativo all'ipotesi di inadempimento ad obblighi di assunzione, la cui corrispondente attuazione del diritto perseguito derivi da provvedimenti, siano essi giudiziali (ad es. ai sensi dell'art. 2932 c.c., qualora l'azione sia ammissibile), amministrativi o da successivi contratti che, pur ponendo a proprio fondamento l'accertamento di tale inadempimento fin da una certa data e del conseguente diritto all'assunzione, intervengano ex post a comporre una fattispecie costitutiva del rapporto di lavoro. 2.3. In tale caso, come quello all'esame nella sede odierna, l'intervenire postumo della fattispecie costitutiva comporta che, prima di tale momento, il rapporto non possa dirsi esistente, se non per quegli effetti che il provvedimento o l'atto facciano espressamente retroagire; in tale ipotesi, il rimedio all'inadempimento, prima dell'effettivo sopravvenire della fattispecie costitutiva, non può che essere risarcitorio, perché la costituzione ex post di un rapporto non può essere paragonata all'esistenza ex tunc di esso, se in realtà il medesimo all'epoca non esisteva ancora (in senso sostanzialmente analogo è la giurisprudenza amministrativa: v. Cons. Stato, sez. IV, 22 novembre 2013, n. 5566; Cons. Stato, sez. V, 23 marzo 2009, n. 1752). 2.4 Come rilevato nella pronuncia richiamata "è solo dopo l'intervenire della fattispecie costitutiva che si può quindi parlare di inadempimento ad obblighi retributivi, da regolare secondo principi analoghi a quelli di cui alla citata Cass., S.U., 2990/2018, ma ancora non è questo il caso, in quanto qui si discute senza dubbio di una domanda formulata in termini risarcitori e per un periodo anteriore rispetto al provvedimento di accoglimento del ricorso (amministrativo) straordinario e del successivo contratto stipulato dalla P.A., solo parzialmente retrodatato (al 1.9.2004 e non al 1.9.2001) negli effetti economici. 2.5 Va, dunque, confermato l'orientamento secondo cui «in materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione con retrodatazione giuridica dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni», ma solo al risarcimento del danno (Cass. 13940/2017; Cass. 26822/2007, citt.); la mancata realizzazione degli effetti (qui, immissione in ruolo fin dal 1.9.2001) che il Ministero aveva l'obbligo di determinare, fa sorgere dunque il diritto della controparte dell'obbligazione a ricevere il risarcimento (art. 1223 c.c.) in forma specifica (essendo da tempo pacifico che tale rimedio sia parimenti ammesso in ambito di inadempimento di obbligazioni e dunque di responsabilità contrattuale: Cass. 2 luglio 2010, n. 15726; Cass. 30 luglio 2004, n. 3004) o per equivalente. 2.6 Va fatto riferimento all'assetto civilistico tradizionale, secondo cui il danno di regola non può essere considerato, se non in casi eccezionali, in re ipsa, ma deve emergere, anche in via presuntiva; pertanto, mentre chi agisce a titolo di adempimento rispetto al corrispettivo dovuto per un rapporto di lavoro già esistente è tenuto solo ad addurre tale preesistenza del contratto, oltre all'offerta della prestazione ex art. 1217 c.c., chi agisca lamentando il ritardo serbato dalla P.A. nell'assumerlo, ha diritto al risarcimento, purché risulti il verificarsi di un danno, oltre che la ricorrenza dei presupposti della mora della controparte nel procedere alla sua assunzione; rispetto a tale danno, si deve considerare che chi persegue l’assunzione non necessariamente (non solo dopo l’illegittimo diniego, ma anche prima o in concomitanza con esso) è disoccupato ( caso diverso è quello delle assunzioni obbligatorie, su cui v., tra le molte, Cass. 13 gennaio 2009, n. 488, in cui la mancanza di occupazione è tuttavia già ed in sé elemento costitutivo della fattispecie: art. 19 L. 482/1968; art. 8 L. 68/1999; art. 6, co. 7, L. 113/1985) e pertanto, tenuto conto anche del permanere della disponibilità delle energie lavorative, deve ritenersi che tra i fattori normali di identificazione del pregiudizio, vi sia anche la mancanza di occupazione che si accompagni alla tardiva assunzione. 2.7 Il danno, dal punto di vista economico, consiste pertanto, oltre che in eventuali costi secondari (esborsi effettuati per intraprendere altre attività lavorative: v. Cass. 13940/2017 cit.), nel fatto che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo ed abbia consequenzialmente perduto retribuzioni che avrebbe percepito ove assunto dalla P.A., oppure nella sua occupazione a condizioni economiche meno favorevoli di quelle che si sarebbero avute se vi fosse stato adempimento all'obbligo di immissione in ruolo. 2.9 Nel caso di specie, l'accoglimento della domanda non si pone dunque in contrasto con i limiti giuridici rispetto alla risarcibilità del danno, che sussiste, né il ricorrente precisa su quale base dovrebbe affermarsi la mancanza del pregiudizio. 3. Passando al ricorso incidentale. In sintesi, la ricorrente incidentale sostiene che la sentenza della Corte di Appello sarebbe viziata nella parte in cui ha riconosciuto la decorrenza del diritto al risarcimento del danno dall’atto di messa in mora trasmessa ad Asur anzicchè dall’approvazione della graduatoria o data di prima assunzione. 3.1 La censura è infondata sulla scorta delle ragioni già espresse con riferimento al ricorso principale e segnatamente del principio secondo cui chi agisce lamentando il ritardo serbato dalla P.A. nell’assumerlo, ha diritto al risarcimento, purché risulti il verificarsi di un danno, oltre  che la ricorrenza dei presupposti della mora della controparte nel procedere alla sua assunzione, come affermato dalla citata pronuncia della Cassazione di cui ha fatto corretta applicazione la Corte territoriale (Cass. n. 16665/2020). 4. In conclusione, vanno respinti sia il ricorso principale che il ricorso incidentale. …”

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