PRG Variante – Associazione Promozione Ambientale – legittimazione – non corrispondenza tra cartografia e NTA – prevalenza NTA – riduzione vincolo PPAR – motivazione.

23.4.2024 Sentenza TAR Marche n. 394/2024 Pres. Daniele Est. Capitano

09/05/2024

FATTO e DIRITTO L’associazione ricorrente (la quale ha fra le proprie finalità statutarie la tutela e la salvaguardia dell'ambiente e degli habitat e lo sviluppo equilibrato e diffuso del territorio di X) impugna la deliberazione del Consiglio Comunale di X e gli altri atti indicati in epigrafe, relativi all’approvazione di una variante al piano regolatore generale e al piano acustico comunale (P.A.C.). La variante contempla poi, in assenza di adeguata motivazione, la riduzione dei predetti vincoli previsti dal P.R.G. già adeguato al P.P.A.R.; al riguardo l’unica motivazione addotta consiste nel fatto che l’area in questione è adiacente a una zona già parzialmente urbanizzata, ma tale motivazione non tiene conto del fatto che l’urbanizzazione è avvenuta in spregio ai vincoli di cui si è detto, nonché in assenza di autorizzazioni paesaggistiche avallate dalla Soprintendenza. Il ricorso va in parte accolto, in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. L’accoglimento, anche se parziale, del ricorso, impone al Collegio il previo esame dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo all’associazione ricorrente, sollevata dalle difese del Comuna e della Provincia. L’eccezione è infondata, in quanto “M. N.” ha comprovato di essere un’associazione costituita prima dell’adozione degli atti impugnati (e precisamente nel 2004) e operante nel territorio di X, la quale ha fra le finalità statutarie la tutela dell’ambiente e del territorio e lo sviluppo urbanistico-edilizio sostenibile. L’associazione è pertanto legittimata ad impugnare gli atti di pianificazione urbanistica e in generale di governo del territorio adottati dal Comune di X che ritenga contrari a tali finalità. Il rigetto riguarda invece le censure relative all’asserita illegittima modifica del vincolo di tutela ex art. 40 delle N.T.A. del P.P.A.R., visto che, per giurisprudenza consolidata, in caso di contrasto fra la parte normativa (N.T.A.) e le cartografie del P.R.G., prevalgono le norme tecniche di attuazione. Nella specie, come emerge anche dalla relazione dei progettisti il Comune ha inteso riconfermare l’ambito di tutela integrale di 150 metri, per cui è questa la prescrizione che disciplina l’area in questione. A vantaggio della trasparenza dell’azione amministrativa e al fine di evitare equivoci e futuri contenziosi, sarebbe comunque opportuno che il Comune provvedesse a modificare la cartografia in modo da renderla conforme alla parte normativa del Piano. L’accoglimento riguarda invece le censure relative alla riduzione dei vincoli del P.P.A.R. limitatamente all’area adiacente la zona D2, visto che: - in primo luogo, in questo caso non si applica il principio giurisprudenziale sopra richiamato non esistendo un contrasto palese fra la parte normativa e la cartografia. Infatti la riduzione del vincolo del P.P.A.R. relativo alle aree “C” è stata giustificata in ragione del livello di urbanizzazione di alcune aree del territorio comunale, profilo che è stato contestato dall’associazione ricorrente; - nel merito, rileva anzitutto il fatto che, poiché la fascia ricompresa all’interno della circonferenza dei 150 metri attorno alla Pieve è oggetto del vincolo di tutela integrale ai sensi dell’art. 40 delle N.T.A., sarebbe illogico ritenere che tale vincolo non “copra” o “comprenda” anche quello relativo alle aree “C”. Vanno inoltre condivise le censure formulate sul punto nel ricorso introduttivo, le quali risultano suffragate anche dal fatto che, come ha evidenziato la ricorrente nelle memorie conclusionali senza essere smentita dal Comune, nel corso degli anni l’area in questione è rimasta inedificata e dunque non ha raggiunto un livello di urbanizzazione tale da giustificare la riduzione del vincolo relativo alle aree “C”.

© Artistiko Web Agency